Art. 26 
 
    Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 
 
  1. Le misure  previste  dal  presente  articolo  si  applicano,  in
conformita' a tutti i criteri e  le  condizioni  ivi  previsti,  agli
aumenti  di  capitale  delle  societa'  per   azioni,   societa'   in
accomandita per azioni, societa' a  responsabilita'  limitata,  anche
semplificata, societa'  cooperative,  -societa'  europee  di  cui  al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee  di  cui
al regolamento (CE) n.  1435/2003,  aventi  sede  legale  in  Italia,
escluse quelle di cui all'articolo  162-bis  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'
assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e  iscritta
nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni: 
  a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917
relativo al periodo d'imposta 2019, superiore  a  cinque  milioni  di
euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista  al
comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro;  nel  caso  in  cui  la
societa' appartenga ad un gruppo, si fa  riferimento  al  valore  dei
citati  ricavi  su  base  consolidata,  al  piu'  elevato  grado   di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi  conseguiti  all'interno
del gruppo; 
  b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19
nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2020,  una   riduzione   complessiva
dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non  inferiore  al
33%; nel caso in cui la societa'  appartenga  ad  un  gruppo,  si  fa
riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al  piu'
elevato  grado  di  consolidamento,  non  tenendo  conto  dei  ricavi
conseguiti all'interno del gruppo; 
  c) abbia deliberato  ed  eseguito  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto legge ed entro il 31 dicembre  2020  un  aumento  di
capitale a pagamento e  integralmente  versato;  per  l'accesso  alla
misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non e' inferiore a
250.000 euro. 
  2. Ai fini delle misure previste  ai  commi  8  e  12  la  societa'
soddisfa altresi' le seguenti condizioni: 
  a) alla data del 31 dicembre 2019  non  rientrava  nella  categoria
delle imprese  in  difficolta'  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014  e  del
Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; 
  b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale; 
  c) si trova in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 
  d)  non  rientra  tra   le   societa'   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  e) non si trova nelle condizioni ostative di  cui  all'articolo  67
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
  f) nei confronti degli amministratori,  dei  soci  e  del  titolare
effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque
anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
nei casi in cui  sia  stata  applicata  la  pena  accessoria  di  cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.
7. 
  g) solo nel caso di accesso alla misura di  cui  al  comma  12,  il
numero di occupati e' inferiore a 250 persone 
  3. L'efficacia delle  misure  previste  dal  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o piu'
societa', in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di  cui  al
comma 1, lettera c), spetta un  credito  d'imposta  pari  al  20  per
cento. 
  5. L'investimento massimo del  conferimento  in  denaro  sul  quale
calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere euro  2.000.000.  La
partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino
al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi  tipo,
prima di tale data da parte della societa' oggetto  del  conferimento
in denaro  comporta  la  decadenza  dal  beneficio  e  l'obbligo  del
contribuente di  restituire  l'ammontare  detratto,  unitamente  agli
interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore  che  ha  una
certificazione della societa' conferitaria che attesti  di  non  aver
superato il limite dell'importo complessivo  agevolabile  di  cui  al
comma 20 ovvero,  se  superato,  l'importo  per  il quale  spetta  il
credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito  d'imposta  le
societa' che controllano direttamente o  indirettamente  la  societa'
conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con
la stessa ovvero sono da questa controllate. 
  6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in
stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati  membri
dell'Unione europea o in Paesi  appartenenti  allo  Spazio  economico
europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si
applicano altresi' quando l'investimento avviene attraverso  quote  o
azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo   del   risparmio
residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo  73  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
spazio economico europeo, che investono in misura  superiore  al  50%
nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo. 
  7. Il credito d'imposta di cui al comma  4  e'  utilizzabile  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo   d'imposta   di
effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a  quando
non se ne conclude l'utilizzo nonche', a partire  dal  decimo  giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa  al
periodo di effettuazione dell'investimento, anche  in  compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di
cui al comma 2, e'  riconosciuto,  a  seguito  dell'approvazione  del
bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle
perdite eccedenti il 10 per cento  del  patrimonio  netto,  al  lordo
delle  perdite  stesse,  fino  a  concorrenza  del   30   per   cento
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera  c),  e  comunque
nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi  tipo
di riserve prima del 1° gennaio  2024  da  parte  della  societa'  ne
comporta  la  decadenza  dal  beneficio  e  l'obbligo  di  restituire
l'importo, unitamente agli interessi legali. 
  9. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  8  e'  utilizzabile  in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a  quello
di  presentazione  della  dichiarazione  relativa   al   periodo   di
effettuazione dell'investimento. Non si applicano  i  limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti  dal  presente
articolo e' autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di  2
miliardi di euro  per  l'anno  2021.  A  tal  fine,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito,
per il medesimo anno, un apposito Fondo. 
  11. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma
10. 
  12.   Ai   fini   del   sostegno    e    rilancio    del    sistema
economico-produttivo italiano, e' istituito  il  fondo  denominato  «
Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il "Fondo"),  finalizzato  a
sottoscrivere entro  il  31  dicembre  2020,  entro  i  limiti  della
dotazione del  Fondo,  obbligazioni  o  titoli  di  debito  di  nuova
emissione, con le caratteristiche indicate  ai  commi  14  e  16  (di
seguito "gli strumenti finanziari "), emessi dalle societa' di cui al
comma 1, che soddisfano le condizioni di  cui  al  comma  2,  per  un
ammontare massimo pari al minore importo tra  tre  volte  l'ammontare
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per
cento dell'ammontare dei ricavi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a).
Qualora la societa' sia beneficiaria di  finanziamenti  assistiti  da
garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto  ai  sensi  del
paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione  europea  recante
un "Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero  di  aiuti
sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime
di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della  stessa  Comunicazione,  la
somma   degli   importi   garantiti,   dei   prestiti   agevolati   e
dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera  il
maggiore tra il 25 per cento dell'ammontare  dei  ricavi  di  cui  al
comma 1, lettera a), il doppio dei costi del personale della societa'
relativi al  2019,  come  risultanti  dal  bilancio  ovvero  da  dati
certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il  fabbisogno
di liquidita' della societa' per  i  diciotto  mesi  successivi  alla
concessione  della  misura  di  aiuto,   come   risultante   da   una
autocertificazione   del   rappresentante   legale.   Gli   Strumenti
Finanziari  possono  essere  emessi  in  deroga  ai  limiti  di   cui
all'articolo 2412, primo comma, del codice civile. 
  13. La gestione del Fondo e'  affidata  all'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  di  impresa  Spa  -
Invitalia, o a societa' da questa interamente controllata (di seguito
anche "il Gestore") 
  14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla
sottoscrizione. La societa' emittente puo' rimborsare i titoli in via
anticipata decorsi  tre  anni  dalla  sottoscrizione.  Gli  Strumenti
Finanziari sono immediatamente rimborsati  in  caso  di  informazione
antimafia interdittiva. Nel caso in cui  la  societa'  emittente  sia
assoggettata a fallimento o altra procedura  concorsuale,  i  crediti
del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi
sono soddisfatti dopo  i  crediti  chirografari  e  prima  di  quelli
previsti dall'articolo 2467 del codice civile. 
  15. La societa' emittente assume l'impegno di: 
  a) non deliberare o effettuare,  dalla  data  dell'istanza  e  fino
all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari,  distribuzioni  di
riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di  non  procedere  al
rimborso di finanziamenti dei soci; 
  b) destinare il  finanziamento  a  sostenere  costi  di  personale,
investimenti  o  capitale  circolante   impiegati   in   stabilimenti
produttivi e  attivita'  imprenditoriali  che  siano  localizzati  in
Italia; 
  c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti,  la
cadenza  e  le  modalita'  da  quest'ultimo  indicati,  al  fine   di
consentire la verifica degli impegni assunti ai  sensi  del  presente
comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16. 
  16. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  definite
caratteristiche, condizioni e modalita'  del  finanziamento  e  degli
Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicita' annuale
e sono corrisposti in unica soluzione  alla  data  di  rimborso.  Nel
decreto sono altresi' indicati gli  obiettivi  al  cui  conseguimento
puo' essere accordata una riduzione  del  valore  di  rimborso  degli
Strumenti Finanziari. 
  17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il  modello  uniforme
da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della
documentazione ivi indicata. Il Gestore puo' prevedere ai fini  della
verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi  1  e  2  la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia
non sia immediatamente conseguente  alla  consultazione  della  banca
dati unica  prevista  dall'articolo  96  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, ferma restando la  richiesta  di  informativa
antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi
del Fondo sono integrate da una dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con  la  quale  il  legale
rappresentante attesta, sotto  la  propria  responsabilita',  di  non
trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto  dello
stato di emergenza  sanitaria,  puo'  procedere  alla  attuazione  di
quanto  previsto  dal  presente  articolo  anche  prima  dei  termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.Il  Gestore
procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze 
  18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di  cui  ai
commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1,
lettera c), la conformita' della  deliberazione  di  emissione  degli
Strumenti Finanziari a quanto previsto dal  presente  articolo  e  al
decreto di cui al comma 16, e l'assunzione degli impegni  di  cui  al
comma 15, procede, entro i limiti della  dotazione  del  Fondo,  alla
sottoscrizione degli stessi e  al  versamento  del  relativo  apporto
nell'anno 2020. 
  19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4  miliardi  di  euro
per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo e' autorizzata  l'apertura
di apposita  contabilita'  speciale.  Il  Gestore  e'  autorizzato  a
trattenere dalle disponibilita' del Fondo le risorse  necessarie  per
le proprie spese di gestione nel limite massimo per operazione dell'1
per  cento   del   valore   nominale   degli   Strumenti   Finanziari
sottoscritti, e comunque per un importo complessivo non superiore a 5
milioni di euro per l'anno 2020. 
  20. I benefici previsti ai commi 4 e 8, si cumulano fra di  loro  e
con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque  soggetto  erogate,
di cui la societa' ha beneficiato ai sensi del  paragrafo  3.1  della
Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19". L'importo complessivo lordo  delle  suddette
misure di aiuto non eccede per ciascuna societa' di cui  al  comma  1
l'ammontare di 800.000 euro,  ovvero  120.000  euro  per  le  imprese
operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o  100.000  euro
per le imprese operanti nel  settore  della  produzione  primaria  di
prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di  cui  la
societa' abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione
n.1407/2013, del  regolamento  della  Commissione  n.702/2014  e  del
regolamento  della  Commissione  n.717/2013  ovvero  ai   sensi   del
regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del  25
giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.
Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti  la  societa'
ottiene dai soggetti  indicati  ai  commi  4  e  6  secondo  periodo,
l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si e' usufruito. La
societa'  presenta  una  dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  legale
rappresentante attesta, sotto  la  propria  responsabilita',  che  le
misure previste ai commi, 4 e 8 sommate con le misure  di  aiuto,  da
qualunque soggetto erogate, di cui la  societa'  ha  beneficiato,  ai
sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19   non
superano  i  limiti  suddetti.  Con  il  medesimo  atto   il   legale
rappresentante dichiara, altresi', di essere consapevole che  l'aiuto
eccedente detti limiti e'  da  ritenersi  percepito  indebitamente  e
oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea. 
  21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.