ART. 260 
     (attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 
 
   1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con  piu'
operazioni  e  attraverso  l'allestimento  di   mezzi   e   attivita'
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,  importa,
o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di  rifiuti  e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. 
   2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita'  si  applica  la
pena della reclusione da tre a otto anni. 
   3. Alla  condanna  conseguono  le  pene  accessorie  di  cui  agli
articoli  28,  30,  32-bis  e  32-ter  del  codice  penale,  con   la
limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 
   4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  ordina  il
ripristino  dello  stato  dell'ambiente   e   puo'   subordinare   la
concessione    della    sospensione    condizionale    della     pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.