Art. 260.
      Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

  1.  Il  datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246,
che  nonostante  le misure di contenimento della dispersione di fibre
nell'ambiente    e   l'uso   di   idonei   DPI,   nella   valutazione
dell'esposizione  accerta  che  l'esposizione  e'  stata  superiore a
quella  prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si
siano  trovati  nelle  condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive
nel  registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli
organi  di  vigilanza  ed  all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve
intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non
permanente  condizione  di  esposizione  superiore  a quanto indicato
all'articolo 251, comma 1, lettera b).
  2.  Il  datore  di  lavoro,  su  richiesta, fornisce agli organi di
vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.
  3.  Il  datore  di  lavoro,  in  caso di cessazione del rapporto di
lavoro,  trasmette  all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore   interessato,  unitamente  alle  annotazioni  individuali
contenute nel registro di cui al comma 1.
  4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per
un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.