Art. 260 
 
                      Concorso di progettazione 
 
          (artt. 59, comma 4, 60 e 61, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. L'ammontare  del  premio  da  assegnare  al  vincitore  di  un
concorso di progettazione e' determinato in misura non  superiore  al
sessanta per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la
redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle tariffe
professionali. Una ulteriore somma compresa fra  il  quaranta  ed  il
settanta  per  cento  e'  stanziata  per   i   concorrenti   ritenuti
meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del  progetto
preliminare. 
    2. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre  a  tutti  gli
elementi elencati dall'articolo 259, comma 2,  con  esclusione  della
lettera d), contiene l'indicazione: 
    a) della procedura di aggiudicazione prescelta; 
    b) del  numero  di  partecipanti  al  secondo  grado  selezionati
secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 1; del codice; 
    c) descrizione del progetto; 
    d)  del  numero,  compreso  tra  dieci  e  venti,   previsto   di
partecipanti nel caso di procedura ristretta o negoziata con bando; 
    e) delle modalita', dei contenuti e dei termini della domanda  di
partecipazione nonche' dei criteri di scelta nel  caso  di  procedura
ristretta; 
    f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali; 
    g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma  pari  a
cento  e  con  gradazione  rapportata  all'importanza   relativa   di
ciascuno, agli elementi di giudizio  nei  quali  e'  scomponibile  la
valutazione del progetto oggetto del concorso; 
    h)  dell'indicazione  del  carattere  vincolante  o  meno   della
decisione della commissione giudicatrice; 
    i)  del  costo  massimo  di   realizzazione   all'intervento   da
progettare determinato sulla base di valori parametrici  fissati  nel
bando stesso; 
    l) delle informazioni circa le  modalita'  di  presentazione  dei
progetti; 
    m) dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono  recarsi
presso  gli  uffici  della  stazione  appaltante  per   ritirare   la
documentazione di cui al comma 4. 
    3. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalita'  di
ritiro degli elaborati non premiati  e  per  i  quali  non  e'  stato
disposto  il  rimborso  spese,  nonche'  l'eventuale  facolta'  della
commissione  di  menzionare  i  progetti  che,  pur   non   premiati,
presentano profili di particolare interesse. 
    4. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve  di
livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni
e  i  grafici  relativi  alle   indagini   geologiche,   geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche  effettuate  sulle  medesime  aree
nonche'  il  documento  preliminare   alla   progettazione   di   cui
all'articolo 15, comma 5. 
    5.  La  valutazione  delle  proposte  progettuali  presentate  al
concorso di progettazione e' eseguita sulla base dei  criteri  e  dei
metodi contenuti nell'allegato I. 
    6. Ai sensi dell'articolo  110,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
codice,  le  stazioni  appaltanti   valutano   in   via   prioritaria
l'opportunita' di  prevedere  la  presenza,  tra  i  firmatari  della
proposta progettuale, di almeno un professionista laureato, abilitato
da meno di cinque anni all'esercizio  della  professione  secondo  le
norme dello stato membro  dell'Unione  Europea  di  residenza.  Ferma
restando l'iscrizione al relativo  albo  professionale,  il  soggetto
firmatario puo' essere: 
    a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90,  comma  1,
lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato; 
    b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90,  comma  1,
lettere e)  e  f),  del  codice,  un  amministratore,  un  socio,  un
dipendente, un consulente su  base  annua  che  abbia  fatturato  nei
confronti della societa' una quota superiore al cinquanta  per  cento
del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 
    c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90,  comma  1,
lettera  f-bis),  del  codice,  un  soggetto  avente  caratteristiche
equivalenti, conformemente  alla  legislazione  vigente  nello  Stato
membro dell'Unione europea in cui e' stabilito  il  soggetto  di  cui
all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis),  del  codice,  ai  soggetti
indicati  alla  lettera  a),  se  libero  professionista  singolo   o
associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. 
 
              Note all'art. 260 
              - Per il  testo  dell'articolo  110,  comma  1,  ultimo
          periodo del citato decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163, si veda nelle Note all'art. 259. 
              Per il testo dell'art. 90, comma 1, del d. lgs. n.  163
          del 2006, si veda nelle Note all'art. 253.