(Norme-art. 260)
                              Art. 260 
                            (Esecuzione) 
  1. Nelle materie regolate dal libro X del codice  si  osservano  le
disposizioni  ivi  previste  anche   per   i   provvedimenti   emessi
anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  codice  e  per  i
procedimenti gia' iniziati a tale data, ferma restando la  competenza
del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.