Art. 261 
 
Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti
                  all'architettura e all'ingegneria 
 
                    (art. 65, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. I  servizi  di  cui  all'articolo  252  il  cui  corrispettivo
complessivo   stimato,   determinato   secondo    quanto    stabilito
dall'articolo 262, sia pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati
dalle  stazioni   appaltanti   secondo   le   disposizioni   previste
dall'articolo 91, comma 1, del codice  e  dal  presente  titolo,  con
esclusione dell'articolo 267. 
    2. Alle procedure relative ai servizi di cui all'articolo 252  il
cui corrispettivo complessivo stimato sia di importo pari o superiore
alle soglie di rilevanza  comunitaria  di  cui  all'articolo  28  del
codice si applicano le disposizioni della parte  II,  titolo  I,  del
codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la
pubblicita'. 
    3. Alle procedure relative a servizi di cui all'articolo  252  il
cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a  100.000
euro  e  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  di  cui
all'articolo 28 del codice si applicano le disposizioni  della  parte
II, titolo II, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli
avvisi di gara, la pubblicita'. 
    4. I compiti di supporto  alle  attivita'  del  responsabile  del
procedimento il cui corrispettivo  complessivo  stimato,  determinato
secondo quanto stabilito dal successivo  articolo  262,  sia  pari  o
superiore alle soglie stabilite dall'articolo 28 del codice  per  gli
appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni  appaltanti
secondo le disposizioni della parte II, titolo I, del codice. 
    5. I compiti di supporto  alle  attivita'  del  responsabile  del
procedimento il cui corrispettivo  complessivo  stimato,  determinato
secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore alle soglie
stabilite dall'articolo 28 del codice per  gli  appalti  pubblici  di
servizi,  sono  affidati  dalle  stazioni   appaltanti   secondo   le
disposizioni della parte II, titolo II, del codice. 
    6. In fase di prequalifica, la stazione appaltante,  ove  non  si
sia avvalsa della facolta' di  cui  all'articolo  70,  comma  9,  del
codice, invia ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a  loro
carico  una  nota  illustrativa  contenente  i  principali   elementi
caratterizzanti  la  prestazione  da  svolgere;  in  alternativa   la
stazione appaltante puo' inviare la  nota  illustrativa  tramite  via
telematica. In tale fase e' fatto  divieto  di  richiedere  la  presa
visione dei luoghi da parte dei candidati. 
    7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui  all'articolo  90,
comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici  di
cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b)  e  d),  devono  essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando  di  gara,  la
lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna
motivazione, ai  fini  del  computo  complessivo  dei  requisiti  del
raggruppamento, che la mandataria  debba  possedere  una  percentuale
minima  degli  stessi  requisiti,  che,  comunque,  non  puo'  essere
stabilita in misura superiore al  sessanta  per  cento;  la  restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti,
ai quali non possono essere richieste percentuali minime di  possesso
dei requisiti. La mandataria in ogni caso  possiede  i  requisiti  in
misura percentuale superiore rispetto a  ciascuna  dei  mandanti.  La
mandataria,  ove  sia  in  possesso  di  requisiti   superiori   alla
percentuale prevista dal bando di gara, dalla  lettera  di  invito  o
dall'avviso di gara, partecipa  alla  gara  per  una  percentuale  di
requisiti pari al limite massimo stabilito. 
    8. Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), non
e' frazionabile per i raggruppamenti temporanei. 
    9. Ai consorzi stabili di cui all'articolo 90, comma  1,  lettera
h), del codice, non possono essere richieste percentuali di requisiti
minimi in capo  ad  uno  o  piu'  dei  consorziati,  applicandosi  le
disposizioni previste per i mandanti di cui al comma 7  del  presente
articolo. 
 
              Note all'art. 261 
              - Il  testo  dell'articolo  91,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  91  (Procedure   di   affidamento)   -   1   Per
          l'affidamento   di   incarichi   di    progettazione,    di
          coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  di
          direzione dei lavori, di coordinamento della  sicurezza  in
          fase di esecuzione e di collaudo  nel  rispetto  di  quanto
          disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo  pari  o
          superiore a 100.000 euro si applicano  le  disposizioni  di
          cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero,
          per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte  III,
          le disposizioni ivi previste.” 
              - Per il testo  dell'articolo  28  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 47. 
              - Il  testo  dell'articolo  70,  comma  9,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “9.  Se  le  stazioni  appaltanti  offrono,   per   via
          elettronica e a decorrere  dalla  pubblicazione  del  bando
          secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e  completo
          al capitolato d'oneri e  a  ogni  documento  complementare,
          precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet  presso
          il quale tale documentazione  e'  accessibile,  il  termine
          minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2,  nelle
          procedure aperte, e il termine minimo  di  ricezione  delle
          offerte di cui  al  comma  4,  nelle  procedure  ristrette,
          possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione  e'
          cumulabile con quella di cui al comma 8.”. 
              - Per il testo dell'articolo 90, comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  veda  nelle
          Note all'art. 48.