Art. 261. 
                      Iniziative di promozione 
 
  1.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  ha  la  facolta'  di
promuovere  presso  gli  istituti  di   istruzione   artistica   ogni
iniziativa che sia riconosciuta utile  all'incremento  delle  arti  e
delle industrie collegate. 
  2. Al fine anzidetto il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto, ove occorra, con altri  Ministri  competenti,  ed  entro  i
limiti dei fondi stanziati in bilancio, e' autorizzato: 
    a)   ad   istituire   insegnamenti   complementari    permanenti,
facoltativi ed obbligatori,  per  discipline  che,  pur  non  essendo
comprese nei programmi ordinari,  siano  riconosciute  necessarie  ai
fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche; 
    b) a  favorire  l'organizzazione  di  esposizioni  artistiche  ed
industriali presso istituti di istruzione  artistica  od  altri  enti
disposti a tale organizzazione; 
    c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o  permanenti  per
particolari imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche. 
  3. I posti di insegnamento di cui al comma 2,  lettera  a),  aventi
carattere permanente sono determinati, ai fini della  loro  copertura
con  le  procedure  concorsuali  di  cui  all'articolo  270,   previa
definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. 
  4. Gli istituti di istruzione artistica  possono  contribuire  alle
attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi  forniti
dal proprio bilancio.