Art. 261 
 
  (Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile) 
 
   1. Al fine  di  assicurare  la  piena  operativita'  del  Servizio
nazionale  di  protezione  civile  per  fronteggiare   le   crescenti
richieste d'intervento in tutti i  contesti  di  propria  competenza,
nonche' con riferimento alle complesse  iniziative  in  atto  per  la
gestione dell'emergenza sanitaria di cui al  presente  provvedimento,
in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, la  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  per  le  esigenze  del  Dipartimento  della
protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di  reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero
utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unita' di
personale di qualifica non dirigenziale e  specializzazione  di  tipo
tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva  F1,  del
ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter  del
decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  Ai  relativi  oneri
assunzionali, pari ad  euro  1.166.608  per  l'anno  2020  e  a  euro
1.999.899  a  decorrere  dall'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il  pubblico  impiego  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232.