ART. 262 
                    (competenza e giurisdizione) 
 
   1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 in materia  di  accertamento  degli  illeciti  amministrativi,
all'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui
territorio e'  stata  commessa  la  violazione,  ad  eccezione  delle
sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto
di cui all'articolo 226, comma 1,  per  le  quali  e'  competente  il
comune. 
   2.  Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative   alle   sanzioni
amministrative di cui  al  comma  1  e'  esperibile  il  giudizio  di
opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre  1981,  n.
689. 
   3. Per i procedimenti penali pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  parte  quarta   del   presente   decreto   l'autorita'
giudiziaria, se non  deve  pronunziare  decreto  di  archiviazione  o
sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti  agli
Enti indicati al comma 1 ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni
amministrative. 
 
          Nota all'art. 262:
              - Si riporta l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n.
          689,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,
          n. 329 supplemento ordinario (modifiche al sistema penale):
              «Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il
          ricorso  e'  proposto  oltre  il termine previsto dal primo
          comma  dell'art.  22,  ne  dichiara  l'inammissibilita' con
          ordinanza ricorribile per cassazione.
              Se  il  ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice
          fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
          al   ricorso  ordinando  all'autorita'  che  ha  emesso  il
          provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
          giorni  prima della udienza fissata, copia del rapporto con
          gli    atti   relativi   all'accertamento,   nonche'   alla
          contestazione  o notificazione della violazione. Il ricorso
          ed  il  decreto  sono notificati, a cura della cancelleria,
          all'opponente  o,  nel  caso  sia  stato  indicato,  al suo
          procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Tra  il  giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di
          comparizione   devono   intercorrere   i  termini  previsti
          dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
              L'opponente  e  l'autorita'  che  ha emesso l'ordinanza
          possono stare in giudizio personalmente, l'autorita' che ha
          emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di  funzionari
          appositamente delegati.
              Se  alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore
          non   si   presentano   senza   addurre   alcun   legittimo
          impedimento,  il  giudice,  con  ordinanza  ricorribile per
          cassazione,  convalida  il provvedimento opposto, ponendo a
          carico    dell'opponente    anche   le   spese   successive
          all'opposizione.
              Nel  corso  del  giudizio  il  giudice  dispone,  anche
          d'ufficio,  i  mezzi  di prova che ritiene necessari e puo'
          disporre   la   citazione   di  testimoni  anche  senza  la
          formulazione di capitoli.
              Appena  terminata  l'istruttoria  il  giudice invita le
          parti  a  precisare  le  conclusioni  ed  a procedere nella
          stessa  udienza  alla discussione della causa, pronunciando
          subito  dopo  la sentenza mediante lettura del dispositivo.
          Tuttavia,   dopo  la  precisazione  delle  conclusioni,  il
          giudice,  se  necessario, concede alle parti un termine non
          superiore  a dieci giorni per il deposito di note difensive
          e  rinvia  la  causa  all'udienza immediatamente successiva
          alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
          della sentenza.
              Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
          dispositivo,  la  motivazione della sentenza, che e' subito
          dopo depositata in cancelleria.
              A  tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
          provvede d'ufficio.
              Gli  atti  del  processo  e la decisione sono esenti da
          ogni tassa e imposta.
              Con    la    sentenza   il   giudice   puo'   rigettare
          l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento  o accoglierla, annullando in tutto o in parte
          l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita'
          della  sanzione  dovuta. Nel giudizio davanti al giudice di
          pace  non  si applica l'art. 113, secondo comma, del codice
          di procedura civile.
              Il  giudice  accoglie  l'opposizione quando non vi sono
          prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
              La  sentenza  e'  inappellabile  ma  e' ricorribile per
          cassazione.».