Art. 262. (Art. 78 del Testo Unico) OCCHIONI DEI RIMORCHI DEGLI AUTOVEICOLI In base al peso complessivo a pieno carico gli occhioni applicati ai rimorchi trainati da autoveicoli si suddividono nelle seguenti categorie: Categoria I - peso complessivo a pieno carico fino a 10 ql.; Categoria II - peso complessivo a pieno carico maggiore di 10 ql. e fino a 35 ql.; Categoria III - peso complessivo a pieno carico maggiore di 35 ql. e fino a 60 ql.; Categoria IV - peso, complessivo a pieno carico maggiore di 60 ql. e fino a 140 ql.; Categoria V - peso complessivo a pieno carico, maggiore di 140 ql. e fino a 180 ql. Ogni tipo di occhione presentato all'approvazione deve corrispondere dimensionalmente a quanto prescritto in tabelle di unificazione a carattere definitivo. Ogni occhione deve avere le superfici tra loro apportunamente raccordate, in modo da dimostrare corretta progettazione ed accurata lavorazione e non deve essere prodotto per fusione. Ai fini dell'approvazione del tipo, sul prototipo dell'occhione deve essere effettuata una prova di trazione fino a rottura. La prova deve essere fatta in laboratorio su macchina per prove di trazione ed il carico deve essere applicato assialmente ed in maniera gradualmente crescente; non si deve verificare rottura sotto il carico appresso specificato per ciascuna categoria. Per i tipi di occhioni che sono collegati al timone mediante filettatura, la prova deve essere condotta in modo da sottoporre ai carichi di collaudo anche detto collegamento. Durante la prova di trazione deve verificarsi che il diagramma delle deformazioni in funzione dei carichi presenti andamento regolare, senza punti singolari, per carichi gradualmente crescenti fino ai valori massimi indicati nella nella tabella seguente: ===================================================================== | Carico di rottura | Diagramma carichi-deformazioni Categoria | superiore a kg. | uniforme fino a kg. --------------------------------------------------------------------- | | I | 2.000 | 700 II | 6.000 | 2.000 III | 9.000 | 3.000 IV | 18.000 | 6.000 V | 24.000 | 8.000 | | Per i rimorchi aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 180 quintali l'idoneita' dell'occhione deve essere accertata, caso per caso, in relazione al peso con il carico potenziale del rimorchio stesso, dal Ministero dei trasporti che puo' richiedere le documentazioni tecniche e l'effettuazione delle prove necessarie a tal fine.