Art. 262. 
                        Locali e arredamento 
 
  1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero  della
pubblica  istruzione  per  spese  di  uffici  e  di   locali   e   di
rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e
didattico e per le altre esigenze  di  funzionamento  sono  ripartiti
annualmente tra gli istituti. 
  2.  I  progetti  dei  lavori  e  forniture  per   la   costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a
sede di accademie, istituti superiori per  le  industrie  artistiche,
conservatori e licei artistici e per i quali  sono  contratti  mutui,
sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando
l'osservanza  delle  disposizioni  vigenti  in  materia   di   tutela
storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo. 
  3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a  dichiarazione
di pubblica utilita'.