Art. 262 (Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze) 1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attivita' connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonche' allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esame orale per l'accesso ai quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilita' e bilancio; b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonche' in materie inerenti la contabilita' e il bilancio anche ai fini dello sviluppo e la sperimentazione dei relativi sistemi informativi. 2. I bandi di selezione, stabiliscono: a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti; b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le modalita' che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'; c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici.