Art. 262.
Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.
Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome
del padre. ((263))
Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o
riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre,
il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo,
anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o
riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte
dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo
comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome
precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo
segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o
sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da
parte di entrambi.
Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide circa
l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio
minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore
ove capace di discernimento. (105)
((263))
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AGGIORNAMENTO (105)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in
G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui
non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del
genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il
riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua
scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente
attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia
divenuto autonomo segno distintivo della sua identita' personale".
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AGGIORNAMENTO (263)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre
2016, n. 286 (in G.U. 1ยช s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "della norma desumibile dagli artt.
237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34
del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella
parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di
trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome
materno", e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale del
primo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai
genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento
della nascita, anche il cognome materno.