ART. 263 
         (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) 
 
   1. I proventi delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le
violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta  del  presente
decreto sono devoluti alle province e  sono  destinati  all'esercizio
delle funzioni di controllo in  materia  ambientale,  fatti  salvi  i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo
261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226,  comma
1, che sono devoluti ai comuni.