Art. 263. 
    Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine 
 
  1. Il consiglio di amministrazione e'  autorizzato  a  concedere  a
privati l'uso di locali dell'istituto  per  fini  analoghi  a  quelli
dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio. 
  2. Gli eventuali proventi di tali concessioni  sono  inscritti  nel
bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente. 
  3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti  d'arte  possono
essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.