ART. 264 (abrogazione di norme) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza: a) la legge 20 marzo 1941, n. 366; b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione dell'articolo 9 e dell'articolo 9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto; d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, I-ter, 1-quater e 1-quinquies; e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45; f) l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; h) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994; i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto; l) l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178; m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'artico 38, comma 3, lettera a)" sino alla parola: "CONAI"; n) l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi p revisti dalla parte quarta del presente decreto; p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93. 2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Note all'art. 264: - Si riportano gli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441: "Art. 1. - 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunita' montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonche' per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato. 2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche gia' fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorita'. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi.". "Art. 1-bis. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale. 2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte e delle loro compatibilita' ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti. 3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'. 4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorita' ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.". "Art. 1-ter. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalita' del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1. 2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che e' effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni. 3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'art. 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'art. 3-bis. 4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'.". "Art. 1-quater. - 1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori puo' avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'art. 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584. 2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.". "Art. 1-quinquies. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali" e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"". - Si riportano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 103 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano gia' fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento. 4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4. 5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. La sanzione e' da euro 357 a euro 1.433 se la violazione e' commessa ai sensi dei commi 3 e 4.". - Si riporta l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994: "Art. 5 (Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915). - 1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.". - Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per li sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178. - Si riporta l'art. 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che aggiunge il comma 2-bis all'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal presente decreto: "2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'art. 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI.".