ART. 264 
                       (abrogazione di norme) 
 
   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte  quarta
del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni
di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza: 
    a) la legge 20 marzo 1941, n. 366; 
    b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,
n. 915; 
    c) il decreto-legge 9 settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre  1988,  n.  475,  ad  eccezione
dell'articolo 9 e  dell'articolo  9-quinquies  come  riformulato  dal
presente decreto. Al  fine  di  assicurare  che  non  vi  sia  alcuna
soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a
quella  prevista  dalla  parte  quarta  del   presente   decreto,   i
provvedimenti attuativi dell'articolo 9-quinquies, del  decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla  legge
9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla  data  di
entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti
dalla parte quarta del presente decreto; 
    d) il decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.  441,  ad  eccezione
degli articoli 1, 1-bis, I-ter, 1-quater e 1-quinquies; 
    e) il decreto-legge 14 dicembre 1988,  n.  527,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45; 
    f) l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    g) i commi 3, 4 e  5,  secondo  periodo,  dell'articolo  103  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    h) l'articolo 5,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  251
del 26 ottobre 1994; 
    i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22.  Al  fine  di
assicurare che  non  vi  sia  alcuna  soluzione  di  continuita'  nel
passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla  parte
quarta del presente decreto, i  provvedimenti  attuativi  del  citato
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad  applicarsi
sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti  provvedimenti
attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto; 
    l) l'articolo  14  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8  agosto
2002, n. 178; 
    m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21  novembre  2000,  n.
342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'artico  38,
comma 3, lettera a)" sino alla parola: "CONAI"; 
    n) l'articolo 19 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504; 
    o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli  oli
usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste  ai  sensi
del presente decreto e per un periodo comunque non  superiore  ad  un
triennio  dalla  data  della  sua  entrata  in   vigore,   tutte   le
autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore  della  parte
quarta del presente decreto, ai sensi della  normativa  vigente,  ivi
compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,  il  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio  1996,  n.
392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25  luglio  1996.
Al fine di assicurare che non vi sia  soluzione  di  continuita'  nel
passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla  parte
quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi  dell'articolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  95,  continuano  ad
applicarsi sino alla data di entrata  in  vigore  dei  corrispondenti
provvedimenti attuativi p revisti dalla  parte  quarta  del  presente
decreto; 
    p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93. 
   2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
agosto 1988, n. 400, adotta, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  di
concerto con il Ministro delle attivita'  produttive,  previo  parere
delle competenti Commissioni parlamentari,  che  si  esprimono  entro
trenta giorni dalla trasmissione del  relativo  schema  alle  Camere,
apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti
normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte  quarta
del presente decreto, che sono abrogati con  effetto  dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento medesimo. 
 
          Note all'art. 264:
              - Si riportano gli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e
          1-quinquies  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n. 361,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n. 441:
              "Art.  1.  -  1.  I  comuni,  i consorzi di comuni e le
          comunita'   montane  sono  autorizzati  ad  assumere  mutui
          ventennali  con  la  Cassa  depositi e prestiti, fino ad un
          limite  massimo  complessivo  di  lire  1.350 miliardi, per
          l'adeguamento  alle disposizioni del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 settembre  1982,  n.  915,  e  per il
          potenziamento   degli  impianti  esistenti  alla  data  del
          31 dicembre  1986,  nonche'  per  la realizzazione di nuovi
          impianti  e  relative  attrezzature e infrastrutture per il
          trattamento  e  lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi
          urbani.  Gli  oneri  di  ammortamento  sono a totale carico
          dello Stato.
              2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente  decreto,  inoltra  alla Cassa depositi e prestiti
          l'elenco  dei  progetti  che,  sulla base delle indicazioni
          tecniche gia' fornite dalla commissione tecnico-scientifica
          per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento
          ambientale  di  cui  al  comma  7  dell'art. 14 della legge
          28 febbraio  1986,  n.  41,  risultano  da  finanziare  con
          priorita'.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  provvede alla
          concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al
          comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275
          miliardi.".
              "Art.  1-bis.  - 1.  Entro  trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,   i  soggetti  di  cui  al  comma  1  dell'art.  1
          presentano  alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il
          potenziamento   degli  impianti  esistenti  alla  data  del
          31 dicembre  1986  con  l'indicazione  dei  tempi  e  delle
          modalita'  di  attuazione  dei  lavori  nonche'  dei  costi
          previsti,  accompagnati  dalla  relativa richiesta di mutuo
          indirizzata  alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio
          di impatto ambientale.
              2.  Entro  i  successivi  novanta  giorni la regione, o
          altro  ente  delegato  a  tale  funzione  in  base  a leggi
          regionali,   approva   il   progetto,  previo  accertamento
          dell'idoneita'   delle  soluzioni  proposte  e  delle  loro
          compatibilita'    ambientali,   al   fine   di   assicurare
          l'osservanza    delle    disposizioni    vigenti    nonche'
          l'efficienza  della  gestione e la continuita' del servizio
          di smaltimento dei rifiuti.
              3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone
          e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti
          approvati  e  le  relative  richieste di mutuo in ordine di
          priorita'.
              4.   Il  Ministro  dell'ambiente,  entro  i  successivi
          quindici  giorni,  provvede  alla  ripartizione  dei  fondi
          disponibili  tra le regioni, fino ad un importo complessivo
          massimo  di  650 miliardi di lire, assicurando priorita' ai
          progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di
          materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti
          le  domande  di  mutuo  relative  ai  progetti  ammessi  al
          finanziamento.".
              "Art.  1-ter.  -  1.  Entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  definisce,  ai sensi
          dell'art.  4,  primo  comma,  lettera  a),  del decreto del
          Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per
          le   finalita'   del  presente  articolo,  criteri  per  la
          elaborazione   e   la  predisposizione  dei  piani  per  lo
          smaltimento   dei  rifiuti  solidi  urbani,  relativi  alla
          realizzazione    di   nuovi   impianti,   con   particolare
          riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1.
              2.  Le  regioni,  entro  i  successivi sessanta giorni,
          trasmettono  al  Ministro  dell'ambiente  i piani di cui al
          comma  1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili,
          che  e'  effettuata con decreto del medesimo Ministro entro
          gli ulteriori trenta giorni.
              3.   I  soggetti,  di  cui  al  comma  1  dell'art.  1,
          individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e
          li  inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo,
          alla  regione,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  per  l'approvazione  secondo  le procedure di cui
          all'art. 3-bis.
              4.  Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni
          trasmettono  alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero
          dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative
          richieste di mutuo in ordine di priorita'.".
              "Art.  1-quater.  -  1.  I  lavori di adeguamento degli
          impianti   o   di   realizzazione   di  nuovi  impianti  di
          smaltimento  devono  iniziare entro centoventi giorni dalla
          data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi
          e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal
          loro  inizio.  L'affidamento dei lavori puo' avvenire sulla
          base  di  gare  esplorative volte ad identificare l'offerta
          economicamente  e  tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad
          una  pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione
          secondo  i criteri di cui all'art. 24, primo comma, lettera
          b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
              2.  La  provincia  territorialmente competente esercita
          funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori
          e  sulla  rispondenza  dei  medesimi al progetto approvato,
          riferendo semestralmente alla regione.".
              "Art.    1-quinquies.    -   1.   All'onere   derivante
          dall'applicazione   dell'art.   1,  valutato  in  lire  150
          miliardi  a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante
          riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
          triennale  1987-1989,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del tesoro per il
          1987,  quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando
          l'accantonamento  "Giacimenti  ambientali" e, quanto a lire
          50   miliardi,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          "Fondo   per   gli   interventi   destinati   alla   tutela
          ambientale"".
              - Si  riportano  i  commi  3,  4  e 5 dell'art. 103 del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
              "3.  I  gestori  di  centri di raccolta e di vendita di
          motoveicoli,   autoveicoli   e  rimorchi  da  avviare  allo
          smontaggio  ed  alla  successiva  riduzione  in rottami non
          possono  alienare,  smontare o distruggere i suddetti mezzi
          senza  aver  prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli
          aventi  titolo non lo abbiano gia' fatto, ai compiti di cui
          al  comma  1.  Gli  estremi  della  ricevuta della avvenuta
          denuncia  e  consegna  delle  targhe  e  dei documenti agli
          uffici   competenti  devono  essere  annotati  su  appositi
          registri  di  entrata  e  di  uscita dei veicoli, da tenere
          secondo le norme del regolamento.
              4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti
          i  responsabili  dei  centri  di raccolta o altri luoghi di
          custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso
          di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.
              5.  Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  da euro 143 a euro 573. La sanzione e' da euro 357 a
          euro  1.433 se la violazione e' commessa ai sensi dei commi
          3 e 4.".
              - Si  riporta  l'art.  5,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 agosto 1994:
              "Art.  5  (Armonizzazione  dei piani di smaltimento dei
          rifiuti  di  amianto  con  i  piani  di  organizzazione dei
          servizi  di  smaltimento  dei rifiuti di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915). -
          1.  I  rifiuti  di  amianto  classificati  sia speciali che
          tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica   10 settembre   1982,  n.  915,  devono  essere
          destinati    esclusivamente   allo   smaltimento   mediante
          stoccaggio definitivo in discarica controllata.".
              -  Il  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138 (Interventi
          urgenti  in  materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di
          contenimento  della  spesa  farmaceutica  e per li sostegno
          dell'economia  anche  nelle aree svantaggiate.), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158 e convertito
          in  legge,  con  modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto
          2002, n. 178.
              - Si   riporta  l'art.  9,  comma  2-bis,  della  legge
          21 novembre  2000,  n.  342,  che  aggiunge  il comma 2-bis
          all'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          come modificato dal presente decreto:
              "2-bis.   Per   il   raggiungimento   degli   obiettivi
          pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi
          di  gestione  accantonati  dal  CONAI e dai consorzi di cui
          all'art.  40  nelle  riserve costituenti il loro patrimonio
          netto   non   concorrono  alla  formazione  del  reddito  a
          condizione  che sia rispettato il divieto di distribuzione,
          sotto  qualsiasi  forma,  ai  consorziati  di tali avanzi e
          riserve,  anche  in caso di scioglimento dei consorzi e del
          CONAI.".