Art. 264. Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori 1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i seguenti: ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza; ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori e delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza; ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 2. L'identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' disciplinata con i procedimenti e i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. 3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali. 4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di reclutamento e di orario di servizio, al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale di arte drammatica ed al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche. 5. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale d' arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza ed ai pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale docente. 6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati. 7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale appartenente al ruolo dei direttori amministrativi si applicano, fino a quando non saranno efficaci i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e relativi al personale del comparto della scuola, le norme di stato giuridico e sul trattamento economico del corrispondente personale del comparto "Ministeri".