Art. 264. 
Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle  accademie  e
                          dei conservatori 
 
  1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono  i
seguenti: 
   ruoli dei direttori dei conservatori di musica e  delle  accademie
nazionali di arte drammatica e di danza; 
   ruoli del personale docente  dei  conservatori  di  musica,  delle
accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica
e di danza; 
   ruoli degli  assistenti  delle  accademie  di  belle  arti,  degli
accompagnatori  al  pianoforte   dei   conservatori   di   musica   e
dell'accademia   nazionale   d'arte    drammatica,    dei    pianisti
accompagnatori e delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale
di danza; 
   ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
  2. L'identificazione delle qualifiche e delle aree  funzionali  del
personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' disciplinata con
i procedimenti e i  contratti  previsti  dal  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. 
  3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali. 
  4.  Salvo  quanto  previsto  nel  presente  titolo  in  materia  di
reclutamento e di orario di  servizio,  al  personale  direttivo  dei
conservatori  di  musica,  dell'accademia  nazionale   di   danza   e
dell'accademia nazionale di arte drammatica ed al  personale  docente
delle predette  istituzioni  e  delle  accademie  di  belle  arti  si
applicano le norme contenute  nella  parte  III  del  presente  testo
unico, relative al personale direttivo e  docente  delle  istituzioni
scolastiche. 
  5.  Agli  assistenti  delle   accademie   di   belle   arti,   agli
accompagnatori   al   pianoforte   dei   conservatori   di    musica,
dell'accademia  nazionale  d'  arte   drammatica   e   dell'accademia
nazionale di  danza  ed  ai  pianisti  accompagnatori  dell'accademia
nazionale di danza si applicano le norme contenute  nella  parte  III
del presente testo unico, relative al personale docente. 
  6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza  si
applicano le  disposizioni  concernenti  lo  stato  giuridico  ed  il
trattamento economico del personale educativo dei convitti  nazionali
e degli educandati. 
  7. Salvo quanto ivi previsto in ordine  ai  ruoli  provinciali,  al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme
contenute nella parte III  del  presente  testo  unico,  relative  al
personale amministrativo, tecnico  ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche.  Al  personale  appartenente  al  ruolo  dei   direttori
amministrativi si applicano, fino a quando  non  saranno  efficaci  i
contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  e
relativi al personale del comparto della scuola, le  norme  di  stato
giuridico e sul trattamento economico  del  corrispondente  personale
del comparto "Ministeri".