Art. 265 Numero massimo di candidati da invitare (art. 67, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999) 1. Per le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara e nel dialogo competitivo, nel caso di in cui la stazione appaltante si avvale della facolta' di cui all'articolo 62, comma 1, del codice, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello massimo fissato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una meta' arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato L e per i restanti tramite sorteggio pubblico. 2. La scelta degli offerenti da invitare avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione e delle dichiarazioni di cui all'articolo 266, comma 1, lettere a1), a2) e a3), e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato L. 3. La stazione appaltante nei successivi cinque giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 2 comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato.
Note all'art. 265 - Per il testo dell'articolo 62, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art.264.