Art. 265. 
                              Organici 
 
  1. Le modalita' ed i criteri per la determinazione delle  dotazioni
organiche relative agli insegnamenti delle accademie di  belle  arti,
dei conservatori di  musica  e  delle  accademie  nazionali  di  arte
drammatica e di danza sono stabiliti con decreto del  Ministro  della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  sulla
base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di
musica, delle norme di cui  all'articolo  15  del  regio  decreto  11
dicembre 1930, n. 1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme
del presente titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime, non
puo' essere superato il numero di 80 alunni per ogni insegnamento  di
ciascun corso. 
  2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto
con il Ministro del tesoro sono altresi' determinati i posti relativi
agli insegnamenti di cui all'articolo 261, comma 3. 
  3.  Con  la  medesima  modalita'  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
determinate, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le  dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 
  4. L'organico del personale appartenente al ruolo delle  assistenti
educatrici dell'Accademia nazionale di danza e'  determinato  in  una
unita' per ogni 100 allievi. 
  5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995,  gli  organici  sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni  dal  servizio
e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento dei
vari insegnamenti. I criteri e le modalita' per  la  rideterminazione
degli organici e la programmazione delle nuove nomine in  ruolo  sono
stabiliti con decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.