Art. 265
Disposizioni finanziarie finali
1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile
2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della
Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al
Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi' una
quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in
termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del
decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso
all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di
approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1
annesso al presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti «
148.330 milioni di euro».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro
nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di
euro nel 2022, 2.625 milioni di euro nel 2023, 3.461 milioni di euro
nel 2024, 4.351 milioni di euro nel 2025, 5.057 milioni di euro nel
2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro
nel 2028, 5.619 milioni di euro nel 2029, 5.814 milioni di euro nel
2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto,
di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 milioni di euro per l'anno
2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro
per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni
di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569
milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno
2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro
per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2031.
4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al
titolo I, il fondo sanitario nazionale e' incrementato di 500 milioni
di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 475,3 milioni di euro per
l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49,
52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 89-bis, 92,
94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120,
123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189,
190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211,
213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis, commi 1 e 3,
231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del
presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma
copertura, si provvede:
a) quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025
milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno
2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di
euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a
125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro
per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07
milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno
2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di
euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a
1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli
articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133,
136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;
b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente
all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali
maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle
previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del
presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni
legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla
legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti,
mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di
previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di
spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della
citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a
ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui
al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente
decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A
tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di
cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di
tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei
decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati
di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative
misure.
8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono abrogati.
9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate
dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8
entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue
Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la
crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19
e le relative conseguenze sul sistema economico sono versate sul
conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del
Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie: finanziamenti CEE»
12. Le risorse di cui al comma 11:
a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidita'
a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati
dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione
emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e
delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito
capitolo relativo all'accensione di prestiti.
b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla
situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo
perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo e' ripartito con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri interessati.
13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160 apportare
le seguenti modificazioni:
a) i commi 624 e 625 sono abrogati;
b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:
1) al secondo periodo le parole: «per gli anni 2021 e 2022»
sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2022»;
2) il quarto periodo e' soppresso;
3) al sesto periodo le parole: «il 15 marzo 2020, il 15
settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021» sono
soppresse;
14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Elenco 1 allegato al
presente decreto.
15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non si applicano per
l'anno 2020.
16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la
conclusione dell'esercizio 2020.