Art. 265 
 
                   Disposizioni finanziarie finali 
 
  1. Gli effetti finanziari del presente decreto  sono  coerenti  con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29  aprile
2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal  Senato  della
Repubblica con le Risoluzioni  di  approvazione  della  Relazione  al
Parlamento  presentata  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. Il  presente  decreto  utilizza  altresi'  una
quota pari a 3.340  milioni  di  euro  del  margine  disponibile,  in
termini di  fabbisogno,  risultante  a  seguito  dell'attuazione  del
decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,   rispetto   al   ricorso
all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le  Risoluzioni  di
approvazione  della  Relazione  al  Parlamento,  e   della   relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo  6,  comma  5,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito  dall'Allegato  1
annesso al presente decreto. 
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole «83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti  «
148.330 milioni di euro». 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma  1  primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 119  milioni  di  euro
nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno  2021,  1.884  milioni  di
euro nel 2022, 2.625 milioni di euro nel 2023, 3.461 milioni di  euro
nel 2024, 4.351 milioni di euro nel 2025, 5.057 milioni di  euro  nel
2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450  milioni  di  euro
nel 2028, 5.619 milioni di euro nel 2029, 5.814 milioni di  euro  nel
2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031  e,  ai  fini
della compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto,
di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni
di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569
milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193  milioni  di  euro
per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2031. 
  4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di  cui  al
titolo I, il fondo sanitario nazionale e' incrementato di 500 milioni
di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. 
  5. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 475,3 milioni di  euro  per
l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  6. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2021. 
  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44,  48,  49,
52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85,  89-bis,  92,
94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115,  119,  120,
123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189,
190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,  202,  204,  209,  210,  211,
213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis,  commi  1  e  3,
231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai  commi  3,  4,  5  e  6  del
presente articolo, con esclusione di quelli  che  prevedono  autonoma
copertura, si provvede: 
    a) quanto a 364,92 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a  1.025
milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno
2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83  milioni  di
euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro  per  l'anno  2025,  a
125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72  milioni  di  euro
per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028,  a  325,07
milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per  l'anno
2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82  milioni  di
euro per l'anno 2032, che  aumentano,  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo  di  quota
parte delle maggiori entrate e delle  minori  spese  derivanti  dagli
articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115,  119,  129,  133,
136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258; 
    b) quanto a 3.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
    c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  8. Le risorse  destinate  a  ciascuna  delle  misure  previste  dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato
dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.   Limitatamente
all'esercizio finanziario 2020, alla  compensazione  degli  eventuali
maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle
previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo  del
presente  comma,  comprese  quelle  sottostanti   ad   autorizzazioni
legislative quantificate sulla  base  di  parametri  stabiliti  dalla
legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo  17
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  a  causa  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  i  Ministri   competenti,
mediante  riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  negli  stati   di
previsione del bilancio dello Stato,  nel  rispetto  dei  vincoli  di
spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo  21  della
citata legge n. 196 del 2009,  utilizzando  le  risorse  destinate  a
ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui
al primo periodo, risultino non  utilizzate,  fermo  restando  quanto
stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo,  del  presente
decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.  A
tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle  misure  di
cui al primo periodo  del  presente  comma  trasferite  su  conti  di
tesoreria sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.  Gli  schemi  dei
decreti di cui al secondo periodo  sono  trasmessi  alle  Camere  per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono  corredati
di apposita relazione che espone le cause che hanno  determinato  gli
scostamenti, anche ai fini della revisione  dei  dati  e  dei  metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative
misure. 
  8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, sono abrogati. 
  9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione  del  comma  8,  residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le  stesse  sono  versate
dai soggetti responsabili delle misure di cui  al  medesimo  comma  8
entro il 20  dicembre  2020  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  10. Le risorse destinate all'attuazione da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o  dalle  sue
Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate  ad  affrontare  la
crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19
e le relative conseguenze sul  sistema  economico  sono  versate  sul
conto corrente di Tesoreria  n.  23211  intestato  a  «Ministero  del
Tesoro  -  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle   politiche
comunitarie: finanziamenti CEE» 
  12. Le risorse di cui al comma 11: 
    a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidita'
a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti  adottati
dal  Governo  nel  corso  del  2020  in  relazione  alla   situazione
emergenziale in atto, sono  versate  dal  Ministero  dell'Economia  e
delle finanze all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  sull'apposito
capitolo relativo all'accensione di prestiti. 
    b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi  alla
situazione emergenziale in atto  che  prevedano  contributi  a  fondo
perduto, sono versate dal Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo e' ripartito con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri interessati. 
  13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n.  160  apportare
le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 624 e 625 sono abrogati; 
    b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche: 
      1) al secondo periodo le parole: «per gli  anni  2021  e  2022»
sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2022»; 
      2) il quarto periodo e' soppresso; 
      3) al sesto periodo  le  parole:  «il  15  marzo  2020,  il  15
settembre 2020,  il  15  marzo  2021,  il  15  settembre  2021»  sono
soppresse; 
  14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge  27
dicembre 2019, n.  160,  e'  sostituito  dall'Elenco  1  allegato  al
presente decreto. 
  15. Le disposizioni indicate dall'articolo  1,  comma  98,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non  si  applicano  per
l'anno 2020. 
  16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche nel conto dei  residui.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio 2020.