ART. 266
                        (disposizioni finali)

   1.  Nelle  attrezzature  sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le
opere,  le  costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio   o   alla  distruzione  dei  rifiuti  urbani,  speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
   2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del
presente  decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori
entrate a carico dello Stato.
   3.  Le  spese  per l'indennita' e per il trattamento economico del
personale  di  cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988,
n.  397,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n.  475,  restano a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  salvo  quanto  previsto  dal  periodo  seguente. Il
trattamento   economico   resta   a   carico   delle  istituzioni  di
appartenenza,  previa  intesa  con  le  medesime,  nel caso in cui il
personale svolga attivita' di comune interesse.
   4. I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione o assistenza
sanitaria  si  considerano prodotti presso la sede o il domicilio del
soggetto che svolge tali attivita'.
   5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si
applicano   alle   attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  rifiuti
effettuate  dai  soggetti  abilitati allo svolgimento delle attivita'
medesime  in  forma  ambulante,  limitatamente ai rifiuti che formano
oggetto del loro commercio.
   6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati
con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto
non  trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui
agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo
5  febbraio  1997,  n.  22,  nonche'  le  disposizioni  sanzionatorie
previste  dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies,
anche  con  riferimento  a  fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo
2004.
   7.  Con  successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  di  concerto  con  i  Ministri  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, delle attivita' produttive e della
salute,   e'   dettata   la   disciplina   per   la   semplificazione
amministrativa  delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le
terre  e  le  rocce  da  scavo,  provenienti  da  cantieri di piccole
dimensioni  la  cui  produzione  non  superi  i seimila metri cubi di
materiale.
 
          Note all'art. 266:
              - L'art.  4,  secondo  comma,  lettera  g), della legge
          29 settembre  1964, n. 847 (Autorizzazione ai comuni e loro
          consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai
          sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1964, n. 248, e' il seguente:
              "Le  opere  di  cui  all'art.  1,  lettera  c), sono le
          seguenti:
                a - f) (Omissis);
                g)   centri   sociali   e  attrezzature  culturali  e
          sanitarie;".
              - L'art.  9  del citato decreto-legge 9 settembre 1988,
          n. 397, e' il seguente:
              "Art. 9 (Personale). - 1. Per le attivita' del Servizio
          di  prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale
          nello  svolgimento  dei  compiti di natura tecnica connessi
          all'attuazione    del   presente   decreto,   il   Ministro
          dell'ambiente  puo'  attribuire, per un contingente massimo
          di  quindici  unita',  incarichi  a  tempo  determinato, di
          durata  non  superiore  a due anni e rinnovabili per eguale
          periodo,  a  personale  particolarmente  qualificato  nella
          materia,  appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello
          Stato  o di enti pubblici, anche economici. Il personale in
          parola  e'  collocato  in  posizioni  di comando o di fuori
          ruolo  presso  il Ministero dell'ambiente. A tale personale
          e'  corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica
          indennita'   da   determinare   con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
              2.  Le  relative spese, che si quantificano in lire 105
          milioni  per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno
          degli  anni  1989  e  1990  sono imputate, nei limiti della
          capienza,  per  gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello
          stato di previsione del Ministero dell'ambiente.".
              - Si  riportano  gli  articoli 48, comma 2, e 51, commi
          6-bis,  6-ter e 6-quinquies, del citato decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22:
              "2. Al Consorzio partecipano:
                a) i   produttori   e  gli  importatori  di  beni  in
          polietilene;
                b) i trasformatori di beni in polietilene;
                c) le    associazioni    nazionali    di    categoria
          rappresentative  delle  imprese che effettuano la raccolta,
          il  trasporto  e  lo  stoccaggio  dei  rifiuti  di  beni in
          polietilene;
                d) le  imprese  che riciclano e recuperano rifiuti di
          beni in polietilene.".
              "6-bis.   Chiunque  viola  gli  obblighi  di  cui  agli
          articoli 46,  commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e
          12  e 48, comma 9, e' punito con la sanzione amministrativa
          pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
              6-ter.  I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non
          adempiono  all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente disposizione sono puniti:
                a) nelle  ipotesi  di cui alla lettera a) del comma 2
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire   50  mila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                b) nelle  ipotesi  di cui alla lettera b) del comma 2
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire  diecimila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                c) nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere c) e d) del
          comma  2  dell'art.  48,  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
          polietilene.".
              (Omissis).
              6-quinquies.  I  soggetti  di cui all'art. 48, comma 2,
          sono  tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire
          centomila.  In caso di omesso versamento di tale contributo
          essi sono puniti:
                a) nelle  ipotesi  di cui alla lettera a) del comma 2
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire   50  mila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                b) nelle  ipotesi  di cui alla lettera b) del comma 2
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire   10  mila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                c) nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere c) e d) del
          comma  2  dell'art.  48,  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
          polietilene.".