Art. 266 Modalita' di svolgimento della gara (art. 64, d.P.R. n. 554/1999) 1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con bando l'offerta e' racchiusa in un plico che contiene: a1) la documentazione amministrativa indicata nel bando; a2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 263, commi 1 e 3, con l'indicazione per ognuno dei servizi di cui all'articolo 263, comma 1, lettere b) e c), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione e' altresi' fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonche' con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche; a3) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, circa la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 253 del presente regolamento e all'articolo 38 del codice; b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita: 1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 264, comma 3, lettera a), di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita' a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; 2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 264, comma 3, lettera b), delle modalita' con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonche' a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilita' dei lavori; c) una busta contenente l'offerta economica costituita da: 1) ribasso percentuale unico, definito con le modalita' previste dall'articolo 262, comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento; 2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento e in ogni caso non superiore al venti per cento. 2. Nel caso di procedura ristretta l'offerta e' racchiusa in un plico che contiene le buste di cui al comma 1, lettere b) e c), nonche' una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 1, lettere a2) e a3), richiesti nel bando di gara. 3. La stazione appaltante apre le buste contenenti l'offerta economica relativamente alle offerte che abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all'offerta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara. 4. Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice, le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri: a) adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1); b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalita' di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica; d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo. 5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare: - per il criterio a): da 20 a 40; - per il criterio b): da 20 a 40; - per il criterio c): da 10 a 30; - per il criterio d): da 0 a 10. 6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione. 7. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta o negoziata con bando, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a1), a2) e a3), e nel caso di procedura ristretta, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte le procedure, la commissione, in una o piu' sedute riservate, valuta le offerte tecniche contenute nella busta di cui al comma 1, lettera b), e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione da' lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste di cui al comma 1, lettera c), contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica piu' vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato M.
Note all'art. 266 - Per il testo dell'articolo 38 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 38. - Il testo dell'articolo 81, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 81 (Criteri per la scelta dell'offerta migliore) - 1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo piu' basso o con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.”.