Art. 266 
 
                 Modalita' di svolgimento della gara 
 
                    (art. 64, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con  bando  l'offerta
e' racchiusa in un plico che contiene: 
    a1) la documentazione amministrativa indicata nel bando; 
    a2) una dichiarazione,  presentata  nelle  forme  previste  dalla
vigente legislazione, relativa al  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 263, commi 1 e 3,  con  l'indicazione  per  ognuno  dei
servizi di cui all'articolo 263,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del
committente e del soggetto che ha svolto  il  servizio  e  la  natura
delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione e' altresi' fornito
l'elenco  dei  professionisti  che  svolgeranno  i  servizi  con   la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonche'  con
l'indicazione del professionista incaricato  dell'integrazione  delle
prestazioni specialistiche; 
    a3) una dichiarazione,  presentata  nelle  forme  previste  dalla
vigente legislazione, circa la sussistenza delle  condizioni  di  cui
all'articolo 253 del  presente  regolamento  e  all'articolo  38  del
codice; 
    b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita: 
    1) dalla  documentazione,  predisposta  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 264, comma 3, lettera a), di un numero massimo  di  tre
servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente  significativi
della propria capacita' a realizzare la prestazione sotto il  profilo
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli  oggetto
dell'affidamento,  secondo  i  criteri   desumibili   dalle   tariffe
professionali; 
    2) da una relazione  tecnica  illustrativa,  predisposta  secondo
quanto  previsto  dall'articolo  264,  comma  3,  lettera  b),  delle
modalita' con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico
con riferimento, a titolo esemplificativo, ai  profili  di  carattere
organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale  e  impiantistico,
nonche' a quelli relativi alla sicurezza e alla  cantierabilita'  dei
lavori; 
    c) una busta contenente l'offerta economica costituita da: 
    1) ribasso percentuale unico, definito con le modalita'  previste
dall'articolo 262, comma 3, in misura  comunque  non  superiore  alla
percentuale che deve essere  fissata  nel  bando  in  relazione  alla
tipologia dell'intervento; 
    2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando
per l'espletamento dell'incarico, in misura  comunque  non  superiore
alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione  alla
tipologia dell'intervento e in ogni caso non superiore al  venti  per
cento. 
    2. Nel caso di procedura ristretta l'offerta e' racchiusa  in  un
plico che contiene le buste di cui al  comma  1,  lettere  b)  e  c),
nonche' una dichiarazione relativa alla sussistenza dei  requisiti  e
delle condizioni di cui al comma 1, lettere a2) e a3), richiesti  nel
bando di gara. 
    3. La stazione appaltante  apre  le  buste  contenenti  l'offerta
economica relativamente alle offerte che abbiano superato una  soglia
minima  di  punteggio  relativa  all'offerta  tecnica,  eventualmente
fissata nel bando di gara. 
    4. Ai sensi dell'articolo 81, comma 1,  del  codice,  le  offerte
sono  valutate  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri: 
    a) adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma  1,
lettera b), punto 1); 
    b)  caratteristiche  metodologiche  dell'offerta  desunte   dalla
illustrazione  delle  modalita'  di  svolgimento  delle   prestazioni
oggetto dell'incarico; 
    c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica; 
    d) riduzione  percentuale  indicata  nell'offerta  economica  con
riferimento al tempo. 
    5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma  4
sono fissati dal bando di gara e possono variare: 
    - per il criterio a): da 20 a 40; 
    - per il criterio b): da 20 a 40; 
    - per il criterio c): da 10 a 30; 
    - per il criterio d): da 0 a 10. 
    6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari  a  cento.  Le
misure   dei   punteggi   devono   essere   stabilite   in   rapporto
all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione. 
    7. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica  per
ciascun offerente, nel caso  di  procedura  aperta  o  negoziata  con
bando, la documentazione e  le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,
lettere a1), a2) e  a3),  e  nel  caso  di  procedura  ristretta,  la
dichiarazione  di  cui  al  comma  2.  In  tutte  le  procedure,   la
commissione, in una  o  piu'  sedute  riservate,  valuta  le  offerte
tecniche contenute nella busta di cui  al  comma  1,  lettera  b),  e
procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente,  in
seduta pubblica, la commissione da' lettura dei  punteggi  attribuiti
alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle  buste  di
cui al comma 1, lettera c), contenenti le offerte economiche e,  data
lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse,  determina
l'offerta economica  piu'  vantaggiosa  applicando  i  criteri  e  le
formule di cui all'allegato M. 
 
              Note all'art. 266 
              - Per il testo  dell'articolo  38  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 38. 
              - Il  testo  dell'articolo  81,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 81 (Criteri per la scelta dell'offerta  migliore)
          - 1. Nei contratti pubblici, fatte  salve  le  disposizioni
          legislative, regolamentari o amministrative  relative  alla
          remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta  e'
          selezionata con il criterio del prezzo piu' basso o con  il
          criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.”.