Art. 266. (Art. 78 del Testo Unico) GANCI DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI Ogni gancio applicato alle macchine agricole semoventi autorizzate al traino deve essere costituito da un complesso di elementi metallici e da un perno munito di dispositivo di sicurezza per il bloccaggio nella sede prevista; nessuna parte deve essere prodotto di fusione. Il gancio puo' essere anche costituito da un elemento ad asse curvilineo con chiusura di sicurezza atta ad impedire la fuoriuscita dell'occhione. Il complesso costituente il gancio deve essere rigidamente fissato alla struttura principale del veicolo trattore. La forma del gancio deve essere tale da permettere la libera rotazione dell'occhione, intorno ad un asse verticale per un angolo di almeno ± 60°, dovra' altresi' essere possibile la rotazione dell'occhione intorno all'asse longitudinale del gancio per un angolo del valore di almeno ± 30° e intorno all'asse trasversale di almeno ± 30°. In base al peso rimorchiabile ammesso per la macchina e al numero degli assi del veicolo tramato, i ganci si suddividono nelle seguenti categorie: Categoria A - per il traino di rimorchi ad almeno due assi, aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 60 quintali; Categoria B - per il traino di rimorchi anche monoassi aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 60 quintali e trasmettenti al gancio, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 5 quintali; Categoria C - per il traino di rimorchi anche monoassi aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 60 quintali e trasmettenti al gancio, in condizioni statiche, un carico verticale superiore a 5 quintali e fino a 15 quintali; Categoria D - per il traino di rimorchi ad almeno due assi aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 60 quintali e fino a 120 quintali. I ganci muniti di attacco a perno debbono avere il perno di diametro pari a 28 mm, se appartenenti ad una delle categorie A, B e C e pari a 38 mm. se appartenenti alla categoria D. Ai fini dell'approvazione del tipo, sul prototipo del complesso costituente il gancio, deve essere effettuata una prova di trazione fino a rottura. La prova deve essere eseguita in laboratorio su macchina per prova di trazione ed il carico deve essere applicato assialmente ed in maniera gradualmente crescente: non si deve verificare rottura sotto il carico di collaudo di almeno: - 9.000 kg. per i ganci delle categorie A, B, C; - 18.000 kg. per il gancio della categoria D. Durante la prova di trazione deve verificarsi che il diagramma delle deformazioni in funzione dei carichi, presenti andamento regolare senza punti singolari, per carichi crescenti fino a: - 3000 Kg. per i ganci delle categorie A, B, C; - 6000 Kg. per il gancio della categoria D. Inoltre sui ganci delle categorie B e C deve essere effettuata, prima delle prove di cui ai precedenti commi, una prova supplementare consistente nell'applicazione, in maniera gradualmente crescente sul complesso costituente il gancio, in corrispondenza del centro di pressione dell'occhione del veicolo trainato, di un carico verticale pari a 3000 kg. per i ganci di categoria B e pari a 5000 kg. per i ganci di categoria C. Durante tale prova non debbono aversi deformazioni permanenti nel complesso costituente il gancio.