ART. 267
                       (campo di applicazione)

   1.   Il  presente  titolo,  ai  fini  della  prevenzione  e  della
limitazione  dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti,
inclusi  gli  impianti termici civili non disciplinati dal titolo II,
ed alle attivita' che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i
valori  di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di
analisi  delle  emissioni  ed  i  criteri  per  la  valutazione della
conformita' dei valori misurati ai valori limite.
   2.  Sono  esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del
presente decreto gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11
maggio 2005, n. 133, recante attuazione della direttiva 2000/76/CE in
materia di incenerimento dei rifiuti.
   3.  Resta  fermo,  per  gli  impianti sottoposti ad autorizzazione
integrata  ambientale,  quanto  previsto  dal  decreto legislativo 18
febbraio  2005,  n.  59; per tali impianti l'autorizzazione integrata
ambientale  sostituisce  l'autorizzazione alle emissioni prevista dal
presente titolo.
   4.  Al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione
delle  emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di
cui  alla  parte  quinta  del  presente  decreto  intende determinare
l'attuazione  di  tutte  le  piu' opportune azioni volte a promuovere
l'impiego  dell'energia  elettrica prodotta da impianti di produzione
alimentati  da fonti rinnovabili ai sensi della normativa comunitaria
e  nazionale  vigente e, in particolare, della direttiva 2001/77/CE e
del  decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, determinandone il
dispacciamento prioritario. In particolare:
    a)  potranno  essere  promosse dal Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  di  concerto  con i Ministri delle attivita'
produttive e per lo sviluppo e la coesione territoriale misure atte a
favorire la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili
ed  al  contempo  sviluppare la base produttiva di tecnologie pulite,
con particolare riferimento al Mezzogiorno;
    b)  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
dell'economia  e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore della parte quinta del presente decreto,
sono  determinati  i compensi dei componenti dell'Osservatorio di cui
all'articolo  16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, da
applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle risorse
di  cui  all'articolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
senza  che  ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
    c)  i  certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai
sensi  dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
possono   essere   utilizzati   per   assolvere  all'obbligo  di  cui
all'articolo  11  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo
dopo che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai
produttori  di  energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili cosi'
come  definite  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera a), del decreto
legislativo n. 387 del 2003;
    d)  al fine di prolungare il periodo di validita' dei certificati
verdi,  all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre
2003,  n.  387,  le  parole  "otto anni" sono sostituite dalle parole
"dodici anni".
 
          Note all'art. 267:
              -  L'art.  16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
          n.  387,  recante  «Attuazione  della  direttiva 2001/77/CE
          relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da
          fonti   energetiche   rinnovabili   nel   mercato   interno
          dell'elettricita»,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 gennaio 2004, n. 25, SO., e' il seguente:
              «Art.    16   (Osservatorio   nazionale   sulle   fonti
          rinnovabili  e l'efficienza negli usi finali dell'energia).
          -  1.  E'  istituito  l'Osservatorio  nazionale sulle fonti
          rinnovabili  e  l'efficienza negli usi finali dell'energia.
          L'Osservatorio,   svolge   attivita'   di   monitoraggio  e
          consultazione  sulle  fonti  rinnovabili  e sull'efficienza
          negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
                a) verificare  la coerenza tra le misure incentivanti
          e   normative  promosse  a  livello  statale  e  a  livello
          regionale;
                b) effettuare  il  monitoraggio  delle  iniziative di
          sviluppo del settore;
                c) valutare  gli  effetti  delle  misure di sostegno,
          nell'ambito  delle  politiche  e  misure  nazionali  per la
          riduzione delle emissioni dei gas serra;
                d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
                e) effettuare  periodiche  audizioni  degli operatori
          del settore;
                f) proporre  le  misure  e  iniziative  eventualmente
          necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa
          dei  progetti  finalizzati alla costruzione e all'esercizio
          di  impianti  alimentati da fonti rinnovabili e di centrali
          ibride;
                g) proporre  le  misure  e  iniziative  eventualmente
          necessarie  per  salvaguardare  la  produzione  di  energia
          elettrica  degli  impianti alimentati a biomasse e rifiuti,
          degli   impianti   alimentati   da  fonti  rinnovabili  non
          programmabili   e   degli   impianti  alimentati  da  fonti
          rinnovabili   di  potenza  inferiore  a  10  MVA,  prodotta
          successivamente  alla scadenza delle convenzioni richiamate
          all'art. 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione
          del diritto ai certificati verdi.
              2.  L'Osservatorio di cui al comma 1 e' composto da non
          piu'   di   venti   esperti  della  materia  di  comprovata
          esperienza.
              3.  Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
          e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          degli Affari regionali, sentita la Conferenza unificata, da
          emanarsi  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto legislativo, sono nominati i
          membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le attivita'.
              4.  Il  decreto  stabilisce  altresi'  le  modalita' di
          partecipazione   di   altre   amministrazioni   nonche'  le
          modalita'  con  le  quali  le  attivita' di consultazione e
          monitoraggio  sono  coordinate con quelle eseguite da altri
          organismi di consultazione operanti nel settore energetico.
              5.  I  membri dell'Osservatorio durano in carica cinque
          anni  dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
          comma 3.
              6.  Le  spese  per  il funzionamento dell'Osservatorio,
          trovano  copertura,  nel  limite  massimo  di  750.000 Euro
          all'anno,  aggiornato  annualmente in relazione al tasso di
          inflazione,  sulle  tariffe  per  il trasporto dell'energia
          elettrica,  secondo  modalita' stabilite dall'Autorita' per
          l'energia  elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione
          del  capitale  riconosciuta  al  Gestore  della  rete dalla
          regolazione  tariffaria  in  vigore,  entro  novanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo.    L'esatta    quantificazione   degli   oneri
          finanziari   di   cui   al  presente  comma  e'  effettuata
          nell'ambito del decreto di cui al comma 3.
              7.  Dall'attuazione  del presente articolo non derivano
          nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo
          restando  quanto  previsto  al  comma 6, le amministrazioni
          provvedono ai relativi adempimenti con le strutture fisiche
          disponibili.».
              - Il comma 71, dell'art. 1, della legge 23 agosto 2004,
          n.  239,  recante «Riordino del settore energetico, nonche'
          delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle disposizioni
          vigenti  in  materia di energia», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215, e' il seguente:
              «71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi
          previsti  ai  sensi  dell'art.  11  del decreto legislativo
          16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia
          elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia
          prodotta  in  impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno
          ovvero  con celle a combustibile nonche' l'energia prodotta
          da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento,
          limitatamente  alla quota di energia termica effettivamente
          utilizzata per il teleriscaldamento.».
              -  L'art. 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79,  recante  «Attuazione  della direttiva 96/92/CE recante
          norme   comuni   per   il   mercato   interno  dell'energia
          elettrica»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 31 marzo
          1999, n. 75, e' il seguente:
              «Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
          Al  fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il
          risparmio  energetico,  la  riduzione  delle  emissioni  di
          anidride  carbonica  e l'utilizzo delle risorse energetiche
          nazionali,  a  decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i
          soggetti  responsabili degli impianti che, in ciascun anno,
          importano  o  producono  energia  elettrica  da  fonti  non
          rinnovabili   hanno  l'obbligo  di  immettere  nel  sistema
          elettrico   nazionale,   nell'anno  successivo,  una  quota
          prodotta  da  impianti  da  fonti  rinnovabili  entrati  in
          esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
          aggiuntiva,  in  data  successiva  a  quella  di entrata in
          vigore del presente decreto.
              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle
          importazioni  e  alle  produzioni  di energia elettrica, al
          netto  della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
          delle  esportazioni,  eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
          dell'energia    elettrica    prodotta    da   impianti   di
          gassificazione  che  utilizzino  anche  carbone  di origine
          nazionale,  l'uso  della  quale  fonte e' altresi' esentato
          dall'imposta  di  consumo  e  dall'accisa di cui all'art. 8
          della  legge  23 dicembre  1998, n. 488; la quota di cui al
          comma  1  e' inizialmente stabilita nel due per cento della
          suddetta energia eccedente i 100 GWh.
              3.  Gli  stessi  soggetti possono adempiere al suddetto
          obbligo   anche   acquistando,   in   tutto   o  in  parte,
          l'equivalente   quota   o   i  relativi  diritti  da  altri
          produttori,    purche'   immettano   l'energia   da   fonti
          rinnovabili  nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
          della  rete  di  trasmissione nazionale. I diritti relativi
          agli  impianti  di  cui  all'art.  3,  comma 7, della legge
          14 novembre  1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della
          rete  di  trasmissione  nazionale. Il gestore della rete di
          trasmissione   nazionale,   al   fine   di   compensare  le
          fluttuazioni  produttive annuali o l'offerta insufficiente,
          puo'  acquistare  e  vendere diritti di produzione da fonti
          rinnovabili,  prescindendo  dalla effettiva disponibilita',
          con  l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
          emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
              4.  Il  gestore  della  rete  di trasmissione nazionale
          assicura  la  precedenza  all'energia elettrica prodotta da
          impianti  che  utilizzano,  nell'ordine,  fonti energetiche
          rinnovabili,   sistemi  di  cogenerazione,  sulla  base  di
          specifici  criteri  definiti  dall'Autorita'  per l'energia
          elettrica   e   il   gas,  e  fonti  nazionali  di  energia
          combustibile  primaria, queste ultime per una quota massima
          annuale  non  superiore  al  quindici  per  cento  di tutta
          l'energia   primaria   necessaria  per  generare  l'energia
          elettrica consumata.
              5.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente,  sono adottate le direttive per l'attuazione
          di  quanto  disposto  dai  commi  1,  2  e  3,  nonche' gli
          incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
          successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse
          al   rispetto  delle  norme  volte  al  contenimento  delle
          emissioni  di  gas  inquinanti, con particolare riferimento
          agli  impegni  internazionali  previsti  dal  protocollo di
          Kyoto.
              6.  Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie
          di  fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata
          su  proposta  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,    sentita   la   Conferenza   unificata,
          istituita  ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi
          pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni
          e   le   province   autonome  delle  risorse  da  destinare
          all'incentivazione.  Le  regioni  e  le  province autonome,
          anche  con  proprie  risorse, favoriscono il coinvolgimento
          delle  comunita'  locali  nelle  iniziative  e  provvedono,
          attraverso  procedure  di  gara,  all'incentivazione  delle
          fonti rinnovabili.».
              -  La lettera a), del comma 1, dell'art. 2, del decreto
          legislativo  n.  387  del  2003  recante  «Attuazione della
          direttiva  2001/77/CE relativa alta promozione dell'energia
          elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche rinnovabili nel
          mercato   interno   dell'elettricita»,   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  31 gennaio  2004,  n.  25, supplemento
          ordinario, e' la seguente:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:
          le  fonti  energetiche  rinnovabili  non  fossili  (eolica,
          solare,   geotermica,   del   moto   ondoso,   maremotrice,
          idraulica,  biomasse,  gas  di discarica, gas residuati dai
          processi  di  depurazione  e  biogas).  In particolare, per
          biomasse  si intende: la parte biodegradabile dei prodotti,
          rifiuti     e    residui    provenienti    dall'agricoltura
          (comprendente   sostanze   vegetali   e  animali)  e  dalla
          silvicoltura  e  dalle industrie connesse, nonche' la parte
          biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;».
              - L'art.  20,  comma  5, del citato decreto legislativo
          29 dicembre  2003,  n.  387,  come  modificato dal presente
          decreto, e' il seguente:
              «5.  Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi
          e'  fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata
          degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali
          dalle autorita' competenti.».