Art. 267.
                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:
    a) agente    biologico:    qualsiasi   microrganismo   anche   se
geneticamente  modificato,  coltura  cellulare ed endoparassita umano
che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
    b) microrganismo:  qualsiasi  entita' microbiologica, cellulare o
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
    c) coltura  cellulare:  il  risultato  della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari.