Art. 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (art. 62, commi 1 e 2, art. 63, comma 1, lett. o), comma 2, lett. c), comma 7, d.P.R. n. 554/1999) 1. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui all'articolo 91, comma 2, del codice e del presente articolo. 2. I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresi' il rispetto del criterio della rotazione. 3. L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici e' pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 124, comma 5, del codice. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonche' le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonche' alla natura e alla complessita' delle attivita' da svolgere, puo' essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco. 4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, e' predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2. 5. Con l'avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco e' richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonche' con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. 6. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale. 7. L'indagine di mercato e' svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, nell'albo della stazione appaltante, nonche' eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificita' del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonche' alla natura e alla complessita' delle attivita' da svolgere, puo' essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5. 8. Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o piu' soggetti cui rivolgere l'invito, puo' essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalita' di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonche' i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito puo' essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni. 9. La scelta dell'affidatario e' resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'articolo 65, comma 1, del codice. 10. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, secondo periodo, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo.
Note all'art. 267 - Il testo dell'articolo 91, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "2. Gli incarichi di progettazione , di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei." - Il testo dell'articolo 124, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "5. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicita' decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo." - Il testo dell'articolo 66, comma 7, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato." - Il testo dell'articolo 65, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "Art. 65 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento) - 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalita' di pubblicazione di cui all'articolo 66, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro." - Il testo dell'articolo 125, comma 11, secondo periodo, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento." - Il testo dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.".