ART. 268
                            (definizioni)

   1.   Ai   fini  del  presente  titolo  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
    a)   inquinamento   atmosferico:   ogni  modificazione  dell'aria
atmosferica,  dovuta  all'introduzione  nella stessa di una o di piu'
sostanze  in  quantita'  e  con  caratteristiche  tali da ledere o da
costituire  un  pericolo  per  la  salute  umana  o  per  la qualita'
dell'ambiente  oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere
gli usi legittimi dell'ambiente;
    b)  emissione:  qualsiasi  sostanza  solida,  liquida  o  gassosa
introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
    c)  emissione  convogliata:  emissione  di  un  effluente gassoso
effettuata attraverso uno o piu' appositi punti;
    d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella
lettera  c);  per  le  attivita' di cui all'articolo 275 le emissioni
diffuse  includono  anche  i  solventi  contenuti nei prodotti, fatte
salve  le diverse indicazioni contenute nella Parte III dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto;
    e)  emissione  tecnicamente  convogliabile: emissione diffusa che
deve   essere   convogliata   sulla   base  delle  migliori  tecniche
disponibili  o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una
particolare tutela;
    f)  emissioni  totali:  la  somma delle emissioni diffuse e delle
emissioni convogliate;
    g)  effluente  gassoso:  lo scarico gassoso, contenente emissioni
solide,  liquide  o  gassose;  la  relativa  portata  volumetrica  e'
espressa  in  metri  cubi  all'ora  riportate  in  condizioni normali
(Nm3/ora),  previa  detrazione  del  tenore  di vapore acqueo, se non
diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto;
    h)   impianto:  il  macchinario  o  il  sistema  o  l'insieme  di
macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di
autonomia  funzionale in quanto destinato ad una specifica attivita';
la  specifica attivita' a cui e' destinato l'impianto puo' costituire
la fase di un ciclo produttivo piu' ampio;
    i)  impianto anteriore al 1988: un impianto che, alla data del 1°
luglio  1988,  era  in  esercizio o costruito in tutte le sue parti o
autorizzato ai sensi della normativa previgente;
    l)  impianto  anteriore al 2006: un impianto che non ricade nella
definizione  di  cui  alla  lettera i) e che, alla data di entrata in
vigore  della  parte  quinta  del presente decreto, e' autorizzato ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203,  purche'  in  funzione  o  messo  in funzione entro i successivi
ventiquattro  mesi;  si  considerano  anteriori  al  2006  anche  gli
impianti  anteriori al 1988 la cui autorizzazione e' stata aggiornata
ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203;
    m)  impianto  nuovo: un impianto che non ricade nelle definizioni
di cui alle lettere i) e l);
    n)  gestore:  la  persona  fisica  o  giuridica  che ha un potere
decisionale  circa l'installazione o l'esercizio dell'impianto o, nei
casi  previsti  dall'articolo 269, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo
275, la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa
l'esercizio dell'attivita';
    o)  autorita' competente: la regione o la provincia autonoma o la
diversa  autorita'  indicata  dalla  legge  regionale quale autorita'
competente   al   rilascio   dell'autorizzazione   alle  emissioni  e
all'adozione  degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo;
per le piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di
gas  naturale  liquefatto  off-shore,  l'autorita'  competente  e' il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio;  per gli
impianti  sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli
adempimenti  a  questa connessi, l'autorita' competente e' quella che
rilascia tale autorizzazione;
    p)  autorita'  competente  per il controllo: l'autorita' a cui la
legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i
controlli  circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni
del  presente  titolo,  ferme  restando le competenze degli organi di
polizia  giudiziaria;  per  gli impianti sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorita'
competente  per  il  controllo e' quella prevista dalla normativa che
disciplina tale autorizzazione;
    q)  valore  limite  di  emissione:  il  fattore  di emissione, la
concentrazione,  la  percentuale  o  il  flusso  di massa di sostanze
inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati;
    r)   fattore   di  emissione:  rapporto  tra  massa  di  sostanza
inquinante  emessa  e  unita'  di  misura  specifica di prodotto o di
servizio;
    s)  concentrazione:  rapporto  tra  massa  di sostanza inquinante
emessa   e   volume  dell'effluente  gassoso;  per  gli  impianti  di
combustione  i  valori  di  emissione  espressi  come  concentrazione
(mg/Nm3)  sono  calcolati considerando, se non diversamente stabilito
dalla  parte  quinta  del  presente decreto, un tenore volumetrico di
ossigeno  di  riferimento  del  3  per cento in volume dell'effluente
gassoso  per  i  combustibili  liquidi  e gassosi, del 6 per cento in
volume  per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per le
turbine a gas;
    t)  percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa
e  massa  della  stessa  sostanza utilizzata nel processo produttivo,
moltiplicato per cento;
    u)  flusso  di  massa:  massa  di  sostanza inquinante emessa per
unita' di tempo;
    v)  soglia  di  rilevanza  dell'emissione:  flusso  di massa, per
singolo   inquinante,  misurato  a  monte  di  eventuali  sistemi  di
abbattimento,   e   nelle   condizioni   di  esercizio  piu'  gravose
dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i valori limite
di emissione;
    z)  condizioni  normali:  una  temperatura  di  273,15  K  ed una
pressione di 101,3 kPa;
    aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente ed avanzata
fase  di  sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio
indicanti  l'idoneita'  pratica  di  determinate  tecniche ad evitare
ovvero,  se  cio'  risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal
fine, si intende per:
     1)  tecniche:  sia  le  tecniche  impiegate, sia le modalita' di
progettazione,   costruzione,   manutenzione,  esercizio  e  chiusura
dell'impianto;
     2)  disponibili:  le  tecniche  sviluppate  su  una scala che ne
consenta  l'applicazione  in condizioni economicamente e tecnicamente
valide  nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione  i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano  o  meno  applicate  o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
     3)  migliori:  le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
    bb)   periodo   di   avviamento:   salva   diversa   disposizione
autorizzativa,  il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'erogazione
di  energia,  combustibili  o materiali, e' portato da una condizione
nella  quale  non  esercita  l'attivita'  a  cui  e'  destinato, o la
esercita  in  situazione  di  carico  di processo inferiore al minimo
tecnico,  ad  una condizione nella quale tale attivita' e' esercitata
in  situazione  di  carico  di  processo  pari  o superiore al minimo
tecnico;
    cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa,
il   tempo   in   cui   l'impianto,   a   seguito   dell'interruzione
dell'erogazione  di  energia, combustibili o materiali, non dovuta ad
un  guasto,  e'  portato  da  una  condizione  nella  quale  esercita
l'attivita'  a  cui  e' destinato in situazione di carico di processo
pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale
funzione  e' esercitata in situazione di carico di processo inferiore
al minimo tecnico o non e' esercitata;
    dd)  carico  di  processo:  il  livello percentuale di produzione
rispetto alla potenzialita' nominale dell'impianto;
    ee)  minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile con
l'esercizio dell'impianto in condizione di regime;
    ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui
sono  ossidati  combustibili  al  fine  di utilizzare il calore cosi'
prodotto;
    gg)  grande  impianto  di combustione: impianto di combustione di
potenza termica nominale non inferiore a 50MW;
    hh)   potenza  termica  nominale  dell'impianto  di  combustione:
prodotto  del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
e  della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto
di  combustione,  cosi'  come dichiarata dal costruttore, espressa in
Watt termici o suoi multipli;
    ii)  composto  organico:  qualsiasi  composto  contenente  almeno
l'elemento  carbonio  e uno o piu' degli elementi seguenti: idrogeno,
alogeni,  ossigeno,  zolfo,  fosforo,  silicio  o azoto, ad eccezione
degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
    ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico
che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore,
oppure   che  abbia  una  volatilita'  corrispondente  in  condizioni
particolari  di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto,
e'  considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura
di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;
    mm)   solvente  organico:  qualsiasi  COV  usato  da  solo  o  in
combinazione  con  altri  agenti al fine di dissolvere materie prime,
prodotti  o  rifiuti,  senza  subire trasformazioni chimiche, o usato
come  agente  di  pulizia  per  dissolvere  contaminanti  oppure come
dissolvente,   mezzo   di   dispersione,  correttore  di  viscosita',
correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
    nn)  capacita' nominale: la massa giornaliera massima di solventi
organici  utilizzati per le attivita' di cui all'articolo 275, svolte
in   condizioni   di  normale  funzionamento  ed  in  funzione  della
potenzialita' di prodotto per cui le attivita' sono progettate;
    oo)  consumo  di  solventi:  il  quantitativo  totale di solventi
organici utilizzato per le attivita' di cui all'articolo 275 per anno
civile  ovvero  per  qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto
qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
    pp)  consumo  massimo teorico di solventi: il consumo di solventi
calcolato  sulla  base  della  capacita'  nominale  riferita,  se non
diversamente  stabilito  dall'autorizzazione, a trecentotrenta giorni
all'anno  in  caso  di  attivita'  effettuate  a  ciclo continuo ed a
duecentoventi giorni all'anno per le altre attivita';
    qq)  riutilizzo  di  solventi  organici:  l'utilizzo  di solventi
organici  prodotti  da  una attivita' e successivamente recuperati al
fine  di essere alla stessa destinati per qualsiasi finalita' tecnica
o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;
    rr)  soglia  di  consumo:  il  consumo  di  solvente  espresso in
tonnellate/anno stabilito dalla parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto, per le attivita' ivi previste;
    ss)   raffinerie:   raffinerie  di  oli  minerali  sottoposte  ad
autorizzazione ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239;
    tt)  impianti  di distribuzione di carburante: impianti in cui il
carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti
di deposito;
    uu)  benzina:  ogni  derivato del petrolio, con o senza additivi,
corrispondente  ai seguenti codici doganali: NC 2710 1131 - 2710 1141
-  2710  1145  -  2710  1149  - 2710 1151 - 2710 1159 o che abbia una
tensione  di  vapore  Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto
all'impiego  quale  carburante per veicoli a motore, ad eccezione del
gas di petrolio liquefatto (GPL);
    vv)  terminale:  ogni  struttura  adibita  al  caricamento e allo
scaricamento  di  benzina  in/da  veicolo-cisterna,  carro-cisterna o
nave-cisterna,  ivi  compresi  gli  impianti di deposito presenti nel
sito della struttura;
    zz)  impianto  di  deposito:  ogni  serbatoio  fisso adibito allo
stoccaggio di combustibile;
    aaa)  impianto  di caricamento: ogni impianto di un terminale ove
la  benzina  puo' essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di
caricamento  per  i  veicoli-cisterna comprendono una o piu' torri di
caricamento;
    bbb)  torre  di  caricamento:  ogni  struttura  di  un  terminale
mediante  la  quale  la  benzina  puo'  essere,  in  un dato momento,
caricata in un singolo veicolo-cisterna;
    ccc)  deposito  temporaneo  di  vapori: il deposito temporaneo di
vapori  in  un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale
prima  del  trasferimento  e  del  successivo  recupero  in  un altro
terminale.  Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad
un   altro   nello  stesso  terminale  non  e'  considerato  deposito
temporaneo  di  vapori  ai  sensi  della  parte  quinta  del presente
decreto;
    ddd)  cisterna  mobile:  una cisterna di capacita' superiore ad 1
m3,  trasportata  su  strada,  per  ferrovia  o  per via navigabile e
adibita  al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da
un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti;
    eee)  veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su strada
della benzina che comprenda una o piu' cisterne montate stabilmente o
facenti   parte   integrante   del  telaio  o  una  o  piu'  cisterne
rimuovibili.
 
          Note all'art. 268:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  recante  «Attuazione  delle  direttive CEE
          numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
          materia  di  qualita'  dell'aria, relativamente a specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti  industriali,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge
          16 aprile  1987,  n.  18»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   del   16 giugno   1988,   n.  140,  supplemento
          ordinario.
              - L'art.  11  del  citato  decreto del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
              «Art.  11.  -  1.  Le  prescrizioni dell'autorizzazione
          possono  essere  modificate in seguito all'evoluzione della
          migliore  tecnologia  disponibile,  nonche' alla evoluzione
          della situazione ambientale.».
              -  La  legge  23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino
          del  settore  energetico,  nonche' delega al Governo per il
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del 13 settembre
          2004, n. 215.