Art. 268. 
       Competenze in materia di stato giuridico del personale 
 
  1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di
belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di
arte drammatica e di danza e' attribuita al direttore  dell'accademia
o del conservatorio la competenza a provvedere: a)  alla  concessione
dei congedi straordinari e delle aspettative,  per  qualsiasi  motivo
essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni  disciplinari
dell'avvertimento scritto e  della  censura;  c)  alle  ricostruzioni
della  carriera  ed  agli   inquadramenti   retributivi,   anche   in
conseguenza degli accordi contrattuali, nonche' ai riscatti,  computi
e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza. 
  2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede: a) alla
nomina  e  conferma  in  ruolo;  b)  alla  concessione  dei   congedi
straordinari  e  delle  aspettative  ai  direttori  ed  ai  direttori
amministrativi delle istituzioni di cui al  comma  1,  per  qualsiasi
motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla  concessione  del
prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all'irrogazione delle
sanzioni  disciplinari  nei  riguardi  dei  direttori  e  di   quelle
superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale. 
  3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad
esso assimilato previsto dal presente articolo, non si  applicano  le
disposizioni del presente testo  unico  che  disciplinano  l'anno  di
formazione.