ART. 269
            (autorizzazione alle emissioni in atmosfera)

   1.  Fatto  salvo  quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai
commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5, per
tutti  gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una
autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto.
   2.   Il  gestore  che  intende  installare  un  impianto  nuovo  o
trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorita'
competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:
    a)  dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica
attivita'  a  cui  l'impianto  e' destinato, le tecniche adottate per
limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di tali emissioni,
le   modalita'   di   esercizio   e   la  quantita',  il  tipo  e  le
caratteristiche  merceologiche  dei  combustibili  di  cui si prevede
l'utilizzo,  nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il
minimo  tecnico  definito  tramite  i  parametri  di  impianto che lo
caratterizzano, e
    b)  da  una  relazione  tecnica che descrive il complessivo ciclo
produttivo  in cui si inserisce la specifica attivita' cui l'impianto
e' destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa
in esercizio e la messa a regime dell'impianto.
   3.   Ai   fini   del   rilascio  dell'autorizzazione,  l'autorita'
competente   indice,   entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta,  una  conferenza  di  servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti  della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si
procede  anche,  in  via  istruttoria,  ad un contestuale esame degli
interessi  coinvolti  in  altri  procedimenti  amministrativi  e,  in
particolare,  nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Eventuali integrazioni della domanda
devono  essere trasmesse all'autorita' competente entro trenta giorni
dalla  richiesta;  se  l'autorita'  competente non si pronuncia in un
termine  pari  a  centoventi  giorni o, in caso di integrazione della
domanda   di  autorizzazione,  pari  a  centocinquanta  giorni  dalla
ricezione  della  domanda stessa, il gestore puo', entro i successivi
sessanta  giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  di  provvedere,  notificando  tale  richiesta  anche
all'autorita'  competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di
concerto  con  i  Ministri della salute e delle attivita' produttive,
sentito  il  comune  interessato,  entro  novanta  giorni o, nei casi
previsti  dall'articolo  281,  comma  1,  entro centocinquanta giorni
dalla  ricezione  della  stessa;  decorso  tale  termine,  si applica
l'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

    a)  per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le
modalita' di captazione e di convogliamento;
    b)  per  le  emissioni  convogliate o di cui e' stato disposto il
convogliamento,  i  valori  limite  di  emissione, le prescrizioni, i
metodi  di  campionamento  e di analisi, i criteri per la valutazione
della   conformita'  dei  valori  misurati  ai  valori  limite  e  la
periodicita' dei controlli di competenza del gestore;
    c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad
assicurarne il contenimento.
   5.  L'autorizzazione  stabilisce  il periodo che deve intercorrere
tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa
in  esercizio  deve essere comunicata all'autorita' competente con un
anticipo  di  almeno  quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la
data  entro  cui  devono essere comunicati all'autorita' competente i
dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di
marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti
dalla  messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero
dei campionamenti da realizzare.
   6.  L'autorita'  competente  per  il  controllo  effettua il primo
accertamento  circa  il  rispetto  dell'autorizzazione entro sei mesi
dalla data di messa a regime dell'impianto.
   7.  L'autorizzazione  rilasciata ai sensi del presente articolo ha
una  durata  di  quindici  anni.  La  domanda  di rinnovo deve essere
presentata   almeno   un   anno  prima  della  scadenza.  Nelle  more
dell'adozione    del   provvedimento   sulla   domanda   di   rinnovo
dell'autorizzazione   rilasciata  ai  sensi  del  presente  articolo,
l'esercizio  dell'impianto  puo'  continuare  anche  dopo la scadenza
dell'autorizzazione  in  caso  di  mancata  pronuncia  in termini del
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato
richiesto  di  provvedere  ai  sensi  del  comma  3.  L'aggiornamento
dell'autorizzazione  ai  sensi  del comma 8 comporta il decorso di un
nuovo periodo di quindici anni solo nel caso di modifica sostanziale.
   8.  Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica,
che  comporti  una variazione di quanto indicato nel progetto o nella
relazione  tecnica  di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al
comma  3  o  nell'autorizzazione  rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti
previsti  dall'articolo  12  di  tale  decreto,  anche  relativa alle
modalita'   di   esercizio  o  ai  combustibili  utilizzati,  ne  da'
comunicazione   all'autorita'   competente   o,  se  la  modifica  e'
sostanziale,  presenta  una  domanda  di  aggiornamento  ai sensi del
presente articolo. Se la modifica per cui e' stata data comunicazione
e'   sostanziale,   l'autorita'   competente  ordina  al  gestore  di
presentare  una  domanda  di  aggiornamento dell'autorizzazione, alla
quale  si  applicano  le  disposizioni  del  presente articolo. Se la
modifica  non  e'  sostanziale,  l'autorita' competente provvede, ove
necessario,  ad  aggiornare  l'autorizzazione in atto. Se l'autorita'
competente  non  si  esprime  entro sessanta giorni, il gestor e puo'
procedere  all'esecuzione  della modifica non sostanziale comunicata,
fatto  salvo  il potere dell'autorita' competente di provvedere anche
successivamente,  nel  termine  di  sei  mesi  dalla  ricezione della
comunicazione.   Per  modifica  sostanziale  si  intende  quella  che
comporta  un  aumento  o una variazione qualitativa delle emissioni o
che altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle stesse. Il
presente  comma  si applica anche a chi intende sottoporre a modifica
una  attivita'  autorizzata  ai  sensi  dei commi 10, 11, 12 e 13. E'
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11.
   9.  L'autorita'  competente  per  il  controllo  e' autorizzata ad
effettuare  presso  gli  impianti  tutte  le  ispezioni  che  ritenga
necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
   10.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 275, chi intende
effettuare,  in modo non occasionale, attivita' di verniciatura in un
luogo   a  cio'  adibito  ed  in  assenza  di  un  impianto  presenta
all'autorita'  competente  apposita domanda, salvo l'attivita' ricada
tra   quelle   previste   dall'articolo  272,  comma  1.  L'autorita'
competente  valuta  se,  ai  sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2, le
emissioni  prodotte  da  tali  attivita'  devono  essere  convogliate
attraverso la realizzazione di un impianto.
   11. Nel caso in cui il convogliamento delle emissioni sia disposto
ai sensi del comma 10, si applicano i valori limite e le prescrizioni
di cui all'articolo 271, contenuti nelle autorizzazioni rilasciate in
conformita'  al  presente articolo, oppure, se l'attivita' ricade tra
quelle  previste  dall'articolo  272,  comma  2, i valori limite e le
prescrizioni    contenuti    nelle    autorizzazioni   generali   ivi
disciplinate.  Nel  caso in cui il convogliamento delle emissioni non
sia   disposto,  l'autorizzazione  stabilisce  apposite  prescrizioni
finalizzate  ad  assicurare  il  contenimento delle emissioni diffuse
prodotte  dall'attivita';  a  tale  autorizzazione  si  applicano  le
disposizioni  del presente articolo escluse quelle che possono essere
riferite alle sole emissioni convogliate.
   12.  Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano altresi' a chi
intende  effettuare,  in  modo  non occasionale ed in un luogo a cio'
adibito,  in  assenza  di  un  impianto,  attivita'  di  lavorazione,
trasformazione  o  conservazione  di  materiali  agricoli,  le  quali
producano   emissioni,  o  attivita'  di  produzione,  manipolazione,
trasporto,  carico,  scarico  o stoccaggio di materiali polverulenti,
salvo  tali attivita' ricadano tra quelle previste dall'articolo 272,
comma  1. Per le attivita' aventi ad oggetto i materiali polverulenti
si  applicano le norme di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte
quinta del presente decreto.
   13.  Se  un  luogo  e' adibito, in assenza di una struttura fissa,
all'esercizio non occasionale delle attivita' previste dai commi 10 o
12,   ivi   effettuate   in   modo   occasionale  da  piu'  soggetti,
l'autorizzazione  e'  richiesta dal gestore del luogo. Per gestore si
intende,  ai  fini  del  presente  comma, il soggetto che esercita un
potere  decisionale circa le modalita' e le condizioni di utilizzo di
tale area da parte di chi esercita l'attivita'.
   14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:
    a)  impianti  di  combustione,  compresi  i  gruppi elettrogeni a
cogenerazione,   di  potenza  termica  nominale  inferiore  a  1  MW,
alimentati  a  biomasse  di  cui all'Allegato X alla parte quinta del
presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
    b)  impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come
tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
    c)  impianti  di  combustione  alimentati  a  metano  o a GPL, di
potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
    d)  impianti  di  combustione, ubicati all'interno di impianti di
smaltimento   dei  rifiuti,  alimentati  da  gas  di  discarica,  gas
residuati  dai  processi  di depurazione e biogas, di potenza termica
nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta
alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta
del presente decreto e tali procedure sono state espletate;
    e)   impianti   di   combustione   alimentati  a  biogas  di  cui
all'Allegato  X  alla  parte  quinta del presente decreto, di potenza
termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
    f)  gruppi  elettrogeni  di cogenerazione alimentati a metano o a
GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
    g)  gruppi  elettrogeni  di cogenerazione alimentati a benzina di
potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
    h)  impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio
dei  prodotti  petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di
potenza  termica  nominale  inferiore a 5 MW se alimentati a metano o
GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;
    i)  impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e
ricerca,   impianti  pilota  per  prove,  ricerche,  sperimentazioni,
individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di
emissione  di  sostanze  cancerogene,  tossiche per la riproduzione o
mutagene  o di sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente
elevate,  come  individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte
quinta del presente decreto.
   15.   L'autorita'   competente   puo'   prevedere,   con   proprio
provvedimento  generale, che i gestori degli impianti di cui al comma
14  comunichino  alla  stessa, in via preventiva, la data di messa in
esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivita'.
   16. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito
di  oli  minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque
tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse
ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per
le  medesime  finalita',  con  apposito  provvedimento dall'autorita'
competente.
 
          Note all'art. 269:
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001,  n.  380,  recante  «Testo  unico  delle disposizioni
          legislative   e  regolamentari  in  materia  edilizia»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n.
          245, supplemento ordinario.
              - Il  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, recante
          «Approvazione  del  testo  unico delle leggi sanitarie», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1934, n.
          186, supplemento ordinario.
              - L'art.  2, comma 5, della citata legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e' il seguente:
              «5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
          di  cui  ai  commi  2  o  3, il ricorso avverso il silenzio
          dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge
          6 dicembre  1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza
          necessita'  di  diffida  all'amministrazione  inadempiente,
          fintanto  che  perdura l'inadempimento e comunque non oltre
          un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi
          2  o  3.  Il  giudice  amministrativo  puo' conoscere della
          fondatezza  dell'istanza. E fatta salva la riproponibilita'
          dell'istanza  di  avvio del procedimento ove ne ricorrano i
          presupposti».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  recante  «Attuazione  delle  direttive CEE
          numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
          materia  di  qualita'  dell'aria, relativamente a specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti  industriali,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge
          16 aprile  1987,  n.  18»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.
              - L'art.  12  del  citato  decreto del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
              «  Art. 12. - 1. Per gli impianti esistenti deve essere
          presentata  domanda  di  autorizzazione alla regione o alla
          provincia  autonoma competente entro dodici mesi dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto, corredata da una
          relazione  tecnica  contenente  la  descrizione  del  ciclo
          produttivo,    le   tecnologie   adottate   per   prevenire
          l'inquinamento, la quantita' e la qualita' delle emissioni,
          nonche'  un progetto di adeguamento delle emissioni redatto
          sulla base dei parametri indicati nell'art. 13, comma 1».