Art. 269.
                            Comunicazione

  1.  Il  datore  di  lavoro  che  intende  esercitare  attivita' che
comportano  uso  di  agenti  biologici  dei  gruppi  2  o 3, comunica
all'organo  di  vigilanza  territorialmente  competente  le  seguenti
informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:
    a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
    b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.
  2.  Il  datore  di lavoro che e' stato autorizzato all'esercizio di
attivita'  che  comporta  l'utilizzazione  di un agente biologico del
gruppo 4 e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
  3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta
si   verificano   nelle  lavorazioni  mutamenti  che  comportano  una
variazione  significativa  del  rischio  per  la  salute sul posto di
lavoro,  o,  comunque,  ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo
agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
  4.  Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni
di cui al comma 1.
  5.  Ove  le  attivita'  di cui al comma 1 comportano la presenza di
microrganismi  geneticamente  modificati,  ai  quali  si  applicano i
livelli  di  contenimento  2,  3  e 4 individuati all'allegato IV del
decreto  legislativo  12 aprile  2001, n. 206, il documento di cui al
comma 1,  lettera b),  e'  sostituito  da  copia della documentazione
prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
  6.  I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti
alla  comunicazione  di  cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli
agenti biologici del gruppo 4.
 
          Nota all'art. 269:
              - Il  testo  dell'allegato  IV  del decreto legislativo
          12 aprile 2001, n. 206 (Attuazione della direttiva 98/81/CE
          che  modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego
          confinato  di  microrganismi  geneticamente modificati), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2001, n. 126,
          supplemento ordinario.