Art. 269 
 
                Polizza assicurativa del progettista 
 
                   (art. 105, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti,  come  forma
di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 111,  comma
1, del codice. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione  ai
sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere  b)  e  c),  del  codice  la
predetta polizza e' richiesta all'affidatario. Tale polizza copre  la
responsabilita' civile professionale del progettista  esterno  per  i
rischi derivanti anche da errori od  omissioni  nella  redazione  del
progetto esecutivo o definitivo  che  abbiano  determinato  a  carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione  e/o  maggiori
costi. 
    2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi  e  gli
oneri che la stazione appaltante  deve  sopportare  per  l'esecuzione
dell'intervento a causa dell'errore  o  omissione  progettuale  ed  i
costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione
di un progetto esente da errori ed omissioni. 
    3. Per nuove spese di progettazione si  intendono  gli  oneri  di
nuova progettazione, nella  misura  massima  del  costo  iniziale  di
progettazione,  sostenuti  dalle  stazioni  appaltanti  qualora,  per
motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice e dal
presente regolamento, la nuova  progettazione  ad  altri  progettisti
anziche' al  progettista  originariamente  incaricato.  L'obbligo  di
progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e
oneri  per  la  stazione  appaltante  deve  essere   inderogabilmente
previsto nel contratto. 
    4.  Il  progettista,  contestualmente  alla  sottoscrizione   del
contratto, deve  produrre  una  dichiarazione  di  una  compagnia  di
assicurazioni autorizzata  all'esercizio  del  ramo  "responsabilita'
civile  generale"  nel  territorio  dell'Unione  Europea,  contenente
l'impegno  a  rilasciare  la  polizza   di   responsabilita'   civile
professionale con specifico  riferimento  ai  lavori  progettati.  La
polizza decorre dalla data di inizio dei lavori  e  ha  termine  alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata
presentazione   della   dichiarazione    determina    la    decadenza
dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso
di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo  53,
comma 2, lettere b) e  c),  del  codice,  la  polizza  decorre  dalla
stipula del contratto con l'affidatario. 
    5. Nel caso in cui il pagamento dei  corrispettivi  professionali
sia dal contratto frazionato in via di  anticipazione  non  correlata
allo svolgimento per fasi del  progetto,  ciascuna  anticipazione  in
acconto e' subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di  importo  pari  all'acconto  medesimo.  Il
saldo e' corrisposto soltanto a  seguito  della  presentazione  della
polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie e' contestuale  alla
presentazione della polizza,  che  deve  in  ogni  caso  avvenire  al
momento della consegna degli elaborati progettuali. 
    6. L'assicuratore, entro novanta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma
offerta, ovvero indica i motivi per i quali non puo' formulare alcuna
offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta  giorni  dal
ricevimento dell'offerta deve  assumere  la  propria  determinazione.
Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si  intende  rifiutata.
Qualora il responsabile del procedimento  dichiari  di  accettare  la
somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al  pagamento  entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. 
    7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione  di  cui
al comma 6, ovvero  la  sua  offerta  sia  ritenuta  incongrua  dalla
stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno  e'  demandata
ad un perito designato dall'Autorita' nell'ambito dell'elenco di  cui
all'articolo 242, comma 7, del codice.  Qualora  il  pagamento  della
somma  stimata  non  sia  effettuato  entro  sessanta  giorni   dalla
comunicazione della stima, la stazione appaltante  da'  comunicazione
all'ISVAP. 
 
              Note all'art. 269 
              - Il testo  dell'articolo  111,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 111 (Garanzie che devono prestare i  progettisti)
          - 1. Nei contratti relativi a lavori, il  progettista  o  i
          progettisti incaricati della progettazione posta a base  di
          gara e in ogni caso della  progettazione  esecutiva  devono
          essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente
          del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo,
          di una polizza di responsabilita' civile professionale  per
          i rischi derivanti dallo  svolgimento  delle  attivita'  di
          propria competenza, per tutta la durata dei lavori  e  sino
          alla  data  di  emissione  del  certificato   di   collaudo
          provvisorio. La polizza del progettista o  dei  progettisti
          deve coprire, oltre  alle  nuove  spese  di  progettazione,
          anche i maggiori costi  che  la  stazione  appaltante  deve
          sopportare per le varianti di cui all'articolo  132,  comma
          1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La
          garanzia e' prestata per un massimale non inferiore  al  10
          per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite
          di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore  alla
          soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),  IVA
          esclusa, e per un massimale non inferiore al 20  per  cento
          dell'importo dei lavori progettati,  con  il  limite  di  2
          milioni e 500 mila euro,  per  lavori  di  importo  pari  o
          superiore alla soglia di  cui  all'articolo  28,  comma  1,
          lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da  parte
          dei  progettisti  della  polizza  di  garanzia  esonera  le
          amministrazioni  pubbliche  dal  pagamento  della  parcella
          professionale.” 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   53,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 17. 
              - Il testo  dell'articolo  242,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “7.  La  camera  arbitrale  cura  altresi'  la   tenuta
          dell'elenco dei periti al fine della nomina dei  consulenti
          tecnici nei giudizi arbitrali; sono  ammessi  all'elenco  i
          soggetti in possesso dei requisiti  professionali  previsti
          dal comma 6, lettera c), nonche' dottori commercialisti  in
          possesso dei medesimi requisiti professionali.”