(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 269)
                 Art. 269. (Art. 78 del Testo Unico) 
    APPROVAZIONE DEI TIPI DEI GANCI, DEGLI OCCHIONI E DEI TIMONI 

 
  Debbono essere separatamente approvati dal Ministro per i trasporti
i tipi dei gancio degli occhioni e dei timoni. 
  Su ogni esemplare dei ganci  e  degli  occhioni  approvati  debbono
essere indicati in maniera chiara e indelebile e facilmente  visibile
quando e' montato: il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio
e l'occhione appartengono, gli estremi di approvazione  e  l'anno  di
fabbricazione. 
  Su ogni esemplare dei timoni approvati debbono essere  impressi  in
una delle parti fondamentali di esso gli estremi di omologazione  del
tipo di rimorchio per il quale e' stato autorizzato: qualora trattisi
di rimorchio di tipo non omologato, sul timone deve  essere  impresso
il numero di identificazione del telaio del rimorchio stesso.