Art. 27.
                             Banca dati
  1.  L'INAIL  provvede  a  realizzare,  in raccordo con l'INPS e con
l'Anagrafe  delle  aziende  agricole di cui all'articolo 14, comma 3,
del  decreto  legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda
le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi
professionali  in  agricoltura  in  modo  da rilevare informazioni su
specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realta'
produttive  e  per  diverse  zone  territoriali, nonche' informazioni
sulle  cause  e  circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne
l'incidenza  economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di
condizioni  di  equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto
di equilibrio fra solidarieta' di categoria e solidarieta' generale.
  2.  Alla  banca  dati  di  cui  al  comma  1  possono  accedere  le
organizzazioni  sindacali  di  categoria maggiormente rappresentative
del settore.
 
          Nota all'art. 27:
              - Il  comma  3  dell'art. 14 del decreto legislativo 30
          aprile   1998,   n.   173   (Disposizioni   in  materia  di
          contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
          strutturale  delle  imprese agricole, a norma dell'articolo
          65, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e'
          il seguente:
              "3.   Con  uno  o  piu'  regolamenti,  sulla  base  dei
          princi'pi di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997,
          n.  127,  e  dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  da  adottarsi,  ai sensi dell'articolo 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
          semplificate  e  armonizzate  le procedure dichiarative, le
          modalita'   di   controllo,   gli   adempimenti,  derivanti
          dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per
          la  gestione  dei diversi settori produttivi di intervento.
          Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei regolamenti, sono
          abrogate    le   disposizioni   relative   alle   procedure
          dichiarative,  gli adempimenti e le modalita' di controllo,
          contenute  nei  seguenti provvedimenti legislativi: decreto
          del  Presidente  della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,
          decreto-legge  18 giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   7 agosto   1986,  n.  462;
          decreto-legge  7 settembre  1987,  n.  370, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 4 novembre 1987, n. 460; legge
          10 febbraio  1992,  n.  164; legge 17 febbraio 1982, n. 41;
          legge   10   febbraio   1992,   n.   165.   Ai  fini  della
          semplificazione,   sono  istituite,  avvalendosi  del  SIAN
          (Sistema  informativo  agricolo  nazionale)  istituito  con
          legge  4 giugno  1984,  n.  194, ed integrato con i sistemi
          informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento
          cartaceo  ed  elettronico  di identificazione delle imprese
          agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali
          unita' tecnico-economiche".