Art. 27.
                         (Banche dei tempi).
1.  Per  favorire  lo  scambio di servizi di vicinato, per facilitare
l'utilizzo  dei  servizi  della citta' e il rapporto con le pubbliche
amministrazioni,  per  favorire l'estensione della solidarieta' nelle
comunita'  locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi
di  cittadini,  associazioni,  organizzazioni  ed  enti che intendano
scambiare   parte   del  proprio  tempo  per  impieghi  di  reciproca
solidarieta'  e  interesse,  gli  enti  locali  possono  sostenere  e
promuovere  la  costituzione  di  associazioni denominate "banche dei
tempi".
2.  Gli  enti  locali,  per favorire e sostenere le banche dei tempi,
possono  disporre  a  loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e
organizzare  attivita'  di  promozione,  formazione  e  informazione.
Possono  altresi'  aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse
accordi  che  prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di
mutuo  aiuto  a favore di singoli cittadini o della comunita' locale.
Tali  prestazioni  devono  essere compatibili con gli scopi statutari
delle banche dei tempi e non devono costituire modalita' di esercizio
delle attivita' istituzionali degli enti locali.