Art. 27.
             (Istituzione della Commissione di indagine
                      sulla esclusione sociale)
1.  E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
Commissione   di   indagine  sulla  esclusione  sociale,  di  seguito
denominata   "Commissione".  2.  La  Commissione  ha  il  compito  di
effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito
dell'Unione  europea,  le  ricerche  e  le rilevazioni occorrenti per
indagini   sulla   poverta'   e   sull'emarginazione  in  Italia,  di
promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica,
di  formulare  proposte  per rimuoverne le cause e le conseguenze, di
promuovere   valutazioni  sull'effetto  dei  fenomeni  di  esclusione
sociale.   La  Commissione  predispone  per  il  Governo  rapporti  e
relazioni  ed  annualmente  una  relazione  nella  quale  illustra le
indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
3.  Il  Governo,  entro  il  30  giugno di ciascun anno, riferisce al
Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla
base  della  relazione  della  Commissione di cui al comma 2, secondo
periodo.
4.  La Commissione e' composta da studiosi ed esperti con qualificata
esperienza  nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati,
per  un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale.
Le  funzioni  di  segreteria  della  Commissione  sono assicurate dal
personale  del  Dipartimento per gli affari sociali o da personale di
altre  pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o
di  fuori  ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per
l'adempimento  dei propri compiti la Commissione puo' avvalersi della
collaborazione  di  tutte  le  amministrazioni  dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti
locali.  La  Commissione puo' avvalersi altresi' della collaborazione
di  esperti  e  puo' affidare la effettuazione di studi e ricerche ad
istituzioni  pubbliche  o  private,  a gruppi o a singoli ricercatori
mediante convenzioni.
5.   Gli   oneri   derivanti  dal  funzionamento  della  Commissione,
determinati  nel  limite  massimo  di  lire 250 milioni annue, sono a
carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.