Art. 27. 
            (Tutela degli interessi sociali e collettivi) 
   1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate: 
   a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei 
   giudizi   promossi   da    terzi,    a    tutela    dell'interesse
   dell'associazione; 
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento 
dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti
le finalita' generali perseguite dall'associazione; 
   c)  a  ricorrere  in  sede  di  giurisdizione  amministrativa  per
l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi  collettivi
relativi alle finalita' di cui alla lettera b). 
   2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresi'
ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo
9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Nota all'art. 27, comma 2:
              -  Il  testo  dell'art. 9 della citata legge n. 241 del
          1990, e' il seguente:
              "Art.   9.   -  1.  Qualunque  soggetto,  portatore  di
          interessi  pubblici  o  privati,  nonche'  i  portatori  di
          interessi  diffusi  costituiti  in associazioni o comitati,
          cui  possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
          facolta' di intervenire nel procedimento".