Art. 27 (R)
                     Certificazione delle chiavi

  1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di
cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi
di  una  idonea  coppia  di  chiavi  e  rendere  pubblica una di esse
mediante la procedura di certificazione.
  2.  Le  chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo
non  inferiore  a  dieci anni a cura del certificatore e, dal momento
iniziale   della  loro  valutabilita',  sono  consultabili  in  forma
telematica.
  3.   Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  29,  le  attivita'  di
certificazione  sono  effettuate da certificatori inclusi, sulla base
di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attivita', in apposito
elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e
aggiornato  a  cura  dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica
amministrazione,  e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il
decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
    a)  forma di societa' per azioni e capitale sociale non inferiore
a   quello   necessario  ai  fini  dell'autorizzazione  all'attivita'
bancaria, se soggetti privati;
    b)  possesso  da  parte  dei rappresentanti legali e dei soggetti
preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilita' richiesti
ai  soggetti  che  svolgono  funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche;
    c)  affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili
tecnici  del  certificatore  e  il personale addetto all'attivita' di
certificazione  siano  in  grado  di rispettare le norme del presente
testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
    d)  qualita'  dei  processi  informatici e dei relativi prodotti,
sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.
  4.  La  procedura  di  certificazione di cui al comma 1 puo' essere
svolta  anche  da  un  certificatore operante sulla base di licenza o
autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.