Art. 27
         Disposizioni in materia di innovazione tecnologica
                   nella pubblica amministrazione

  1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, nonche' di modernizzazione e sviluppo del
Paese,  il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita'
di  coordinamento  e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei
piani  di  azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei
sistemi   informativi,   sostiene   progetti   di   grande  contenuto
innovativo,   di   rilevanza   strategica,  di  preminente  interesse
nazionale,  con  particolare  attenzione  per i progetti di carattere
intersettoriale,  con  finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti
del  Fondo  di  cui  al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare
progetti  del  Dipartimento  per l'innovazione e le tecnologie con le
medesime caratteristiche.
  2.  Il  Ministro,  sentito il Comitato dei Ministri per la societa'
dell'informazione,  individua  i  progetti  di  cui  al  comma 1, con
l'indicazione  degli  stanziamenti  necessari per la realizzazione di
ciascuno  di  essi.  Per  il  finanziamento  relativo e' istituito il
"Fondo  di  finanziamento  per  i  progetti  strategici  nel  settore
informatico",  iscritto  in  una apposita unita' previsionale di base
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.
  3.  Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e' autorizzata
la  spesa  di  25.823.000  euro  per l'anno 2002, 51.646.000 euro per
l'anno  2003  e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
  4.  Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo
periodo,   della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  destinate  al
finanziamento   dei  progetti  innovativi  nel  settore  informatico,
confluiscono  nel  Fondo  di  cui  al  comma  2  e a tal fine vengono
mantenute  in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al
Fondo medesimo.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  6.  A  decorrere  dall'anno  2005,  l'autorizzazione  di spesa puo'
essere  rifinanziata  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  7.  Il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie assicura il
raccordo  con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle
innovazioni  che  riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale
delle pubbliche amministrazioni.
  8.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo
117,  sesto  comma,  della  Costituzione e dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina
vigente  le  norme  necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) diffusione  dei  servizi  erogati in via telematica ai cittadini e
   alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei
   principi   di   cui  all'articolo  97  della  Costituzione  e  dei
   provvedimenti gia' adottati;
b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso   a   procedure   telematiche   da  parte  della  pubblica
   amministrazione   per  l'approvvigionamento  di  beni  e  servizi,
   potenziando  i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle
   finanze   attraverso   la   CONSIP   Spa  (concessionaria  servizi
   informativi pubblici);
e) estensione  dell'uso  della  posta  elettronica  nell'ambito delle
   pubbliche   amministrazioni   e   dei   rapporti   tra   pubbliche
   amministrazioni e privati;
f) generalizzazione   del   ricorso  a  procedure  telematiche  nella
   contabilita' e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
h) impiego   della  telematica  nelle  attivita'  di  formazione  dei
   dipendenti pubblici;
i) diritto  di  accesso  e di reclamo esperibile in via telematica da
   parte    dell'interessato    nei    confronti    delle   pubbliche
   amministrazioni.
  9.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  8 sono adottati su proposta
congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e
le  tecnologie,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze.
  10.  All'articolo  29  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   "6.  Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
   2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il
   Governo,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
   del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
   per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentite  le organizzazioni
   sindacali  per  quanto  riguarda i riflessi sulla destinazione del
   personale,    procede   alla   soppressione   dell'Autorita'   per
   l'informatica  nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico
   di  cui  all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n.
   127,    nonche'   all'istituzione   dell'Agenzia   nazionale   per
   l'innovazione  tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti
   giuridici  attivi e passivi dell'Autorita' per l'informatica nella
   pubblica  amministrazione  e del Centro tecnico; subentra altresi'
   nelle  funzioni  gia'  svolte  dai predetti organismi, fatte salve
   quelle  attribuite  dalla legge al Ministro per l'innovazione e le
   tecnologie";
b) al  comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione
   (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in
   vigore del regolamento di cui al comma 6".
 
             Note all'art. 27:
                 - La   legge   28 dicembre   2001,   n.   448   reca
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002". Il testo
          dell'art.  29, come modificato dal presente articolo, e' il
          seguente:
                 "Art.  29  (Misure  di  efficienza  delle  pubbliche
          amministrazioni). - 1.  Le pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.   165,   nonche'  gli  enti  finanziati  direttamente  o
          indirettamente  a  carico  del  bilancio  dello  Stato sono
          autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
                   a) acquistare     sul     mercato    i    servizi,
          originariamente  prodotti  al proprio interno, a condizione
          di ottenere conseguenti economie di gestione;
                   b) costituire,  nel  rispetto  delle condizioni di
          economicita'  di  cui  alla lettera a), soggetti di diritto
          privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti
          in precedenza;
                   c) attribuire  a  soggetti di diritto privato gia'
          esistenti,  attraverso  gara  pubblica, ovvero con adesione
          alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'art. 26 della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
          e  dell'art.  59  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo
          svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).
                 2.  Le  amministrazioni  di  cui  al comma 1 possono
          inoltre  ricorrere  a forme di autofinanziamento al fine di
          ridurre progressivamente l'entita' degli stanziamenti e dei
          trasferimenti  pubblici  a carico del bilancio dello Stato,
          grazie  ad  entrate  proprie,  derivanti dalla cessione dei
          servizi  prodotti  o  dalla compartecipazione alle spese da
          parte degli utenti del servizio.
                 3.  Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei
          soggetti  di diritto privato, costituiti ai sensi del comma
          1,  lettera  b),  si applica il regime tributario agevolato
          previsto dall'art. 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
                 4.  Al comma 23 dell'art. 53 della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
                   a) le  parole:  "tremila  abitanti sono sostituite
          dalle seguenti: "cinquemila abitanti ;
                   b)  le  parole:  "che  riscontrmno e dimostrino la
          mancanza  non  rimediabile  di  figure professionali idonee
          nell'ambito dei dipendenti, sono soppresse.
                 5.  Con  regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto con il Ministro interessato e
          con  il  Ministro  per  la funzione pubblica, si provvede a
          definire   la   tipologia   dei  servizi  trasferibili,  le
          modalita' per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del
          servizio  e  per  la  determinazione delle relative tariffe
          nonche'   le   altre   eventuali   clausole   di  carattere
          finanziario,  fatte salve le funzioni delle regioni e degli
          enti locali.
                 6.  Con  regolamento,  da emanare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il
          30 giugno  2003,  il  Governo,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
          funzione   pubblica,   di  concerto  con  il  Ministro  per
          l'innovazione  e  le  tecnologie, sentite le organizzazioni
          sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione
          del personale, procede alla soppressione dell'Autorita' per
          l'informatica  nella  pubblica amministrazione e del Centro
          tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio
          1997,   n.   127,   nonche'   all'istituzione  dell'Agenzia
          nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra
          in   tutti   i   rapporti   giuridici   attivi   e  passivi
          dell'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
          amministrazione  e  del  Centro  tecnico; subentra altresi'
          nelle  funzioni  gia'  svolte dai predetti organismi, fatte
          salve   quelle  attribuite  dalla  legge  al  Ministro  per
          l'innovazione e le tecnologie.
                 7.  Al  fine di migliorare la qualita' dei servizi e
          di  razionalizzare  la spesa per l'informatica, il Ministro
          per l'innovazione e le tecnologie:
                   a) definisce   indirizzi  per  l'impiego  ottimale
          dell'informatizzazione   nelle  pubbliche  amministrazioni,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                   b) definisce  programmi  di valutazione tecnica ed
          economica  dei progetti in corso e di quelli da adottare da
          parte  delle  amministrazioni  statali anche ad ordinamento
          autonomo  e  degli  enti  pubblici non economici nazionali,
          nonche'   assicura   la   verifica   ed   il   monitoraggio
          dell'impiego   delle   risorse  in  relazione  ai  progetti
          informatici  eseguiti,  ove  necessario  avvalendosi  delle
          strutture  dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica
          amministrazione (AIPA), fino alla data di entrata in vigore
          del   regolamento   di   cui   al   comma  6;  le  risorse,
          eventualmente  accertate dal Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
          tecnologie,  quali  economie  di  spesa,  sono destinate al
          finanziamento    di   progetti   innovativi   nel   settore
          informatico.".
                 - La  legge  5 agosto 1978, n. 468, reca "Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia  di  bilancio".  Si  riporta il testo dell'art. 11,
          comma 3, lettera f):
                 "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                   a) - e) (omissis);
                   f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;".
                 - Il testo vigente dell'art. 117, sesto comma, della
          Costituzione e' il seguente:
                 "La  potesta'  regolamentare spetta allo Stato nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.".
                 - La  legge  23 agosto 1988, n. 400 reca "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo dell'art.
          17, comma 2:
                 "2.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
                 - Il  testo  dell'art.  97  della Costituzione e' il
          seguente:
                 "97.  I  pubblici  uffici  sono  organizzati secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento    e   la   imparzialita'   dell'amministrazione.
          Nell'ordinamento  degli uffici sono determinate le sfere di
          competenza,  le  attribuzioni  e le responsabilita' proprie
          dei    funzionari.    Agli    impieghi    nelle   pubbliche
          amministrazioni  si  accede mediante concorso, salvo i casi
          stabiliti dalla legge.".
                 - La  legge  15 maggio  1997,  n.  127  reca "Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei  procedimenti  di decisione e di controllo". Si riporta
          il  testo dell'art. 17, comma 19, come modificato dall'art.
          24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340:
                 "19.  Il  Centro  si avvale di personale assunto con
          contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in
          numero  non  superiore a cinquanta unita'. In sede di prima
          applicazione    i    compiti   del   Centro   sono   svolti
          dall'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
          amministrazione.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  al presente comma, il Centro subentra
          nei   compiti   dell'Autorita'   inerenti  l'assistenza  ai
          soggetti  che  utilizzano  la  Rete unitaria della pubblica
          amministrazione,  ivi inclusi i procedimenti di gara ancora
          in  corso.  Gli  oneri  di funzionamento del Centro gravano
          sulle  disponibilita'  gia'  destinate al finanziamento del
          progetto  intersettoriale  "rete  unitaria  della  pubblica
          amministrazione   di   cui  all'art.  2  del  decreto-legge
          3 giugno  1996,  n.  307, convertito, dalla legge 30 luglio
          1996,  n.  400,  da assegnare con le modalita' ivi indicate
          nella    misura   ritenuta   congrua   dall'Autorita'   per
          l'informatica  nella  pubblica amministrazione in relazione
          alla   progressiva   assunzione   dei   compiti   ad   esso
          attribuiti.".