Art. 27.
                  (Sanatoria di impianti esistenti)

1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge da almeno dieci anni,
ancorche'  relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32
della  legge  6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in
quanto  destinate  a  migliorare le potenzialita' del bacino d'utenza
connesso  all'impianto  principale  regolarmente  censito e munito di
concessione,  ancorche'  oggetto  di  provvedimento  di spegnimento o
analogo, purche':
a)  detti  impianti  appartengano a soggetti muniti di concessione ai
sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con
le norme urbanistiche vigenti in loco;
b)  gli  stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione
tecnica  che  ne comprovi la finalita' sopra indicata, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c)   detti   impianti   non   interferiscano   con   altri   impianti
legittimamente operanti;
d)  detti  impianti  non  servano  capoluoghi di provincia o comunque
citta' con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;
f)  si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna
ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.
 
          Nota all'art. 27:
              -  L'art.  32  della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' il
          seguente:
              «Art.     32    (Autorizzazione    alla    prosecuzione
          nell'esercizio). - 1.  I  privati, che alla data di entrata
          in  vigore della presente legge eserciscono impianti per la
          radiodiffusione  sonora  o televisiva in ambito nazionale o
          locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono
          autorizzati  a  proseguire  nell'esercizio  degli  impianti
          stessi,  a  condizione che abbiano inoltrato domanda per il
          rilascio   della  concessione  di  cui  all'art.  16  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge e fino al rilascio della concessione stessa
          ovvero  fino  alla  reiezione  della domanda e comunque non
          oltre  settecentotrenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge.
              2.  Nel  tempo che intercorre tra la data di entrata in
          vigore della presente legge e il rilascio della concessione
          stessa  ovvero  fino  alla  reiezione  della domanda ovvero
          ancora  la  scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore della presente legge non e' ammessa
          modificazione  della  funzionalita' tecnico-operativa degli
          impianti  di  cui  al  comma  1, ad eccezione di interventi
          derivanti  da provvedimenti di organi giurisdizionali o del
          Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  con le
          procedure   di  cui  alla  legge  8 aprile  1983,  n.  110,
          finalizzati   al   coordinamento   e   alla  compatibilita'
          elettromagnetica   con   impianti   radioelettrici   ed  in
          particolare  con impianti dei servizi pubblici nazionali ed
          esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al
          volo   e  delle  emittenti  private  gia'  esistenti.  Sono
          altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni  con le procedure di cui
          alla  legge  8 aprile  1983,  n. 110, che non modifichino i
          parametri radioelettrici degli impianti.
              3.  I  privati  di  cui  al  comma 1 sono autorizzati a
          proseguire  nell'esercizio  degli  impianti  alla ulteriore
          condizione  che rendano entro sessanta giorni dalla data di
          entrata   in  vigore  della  presente  legge  comunicazione
          contenente  i  dati  e  gli  elementi previsti dall'art. 4,
          comma   1,  del  decreto-legge  6 dicembre  1984,  n.  807,
          convertito  con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985,
          n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto
          del   Ministro   delle   poste  e  delle  telecomunicazioni
          13 dicembre  1984,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          346 del 18 dicembre 1984.
              4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui
          al  presente  articolo  di frequenze non indispensabili per
          l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
              5.   L'inosservanza   delle   disposizioni  di  cui  al
          presente,    articolo    ovvero   la   radiodiffusione   di
          trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi
          o  ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da
          parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi si
          applicano  anche  agli esercenti di impianti di ripetizione
          di segnali esteri.».