Art. 27. (Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto) 1. Al fine di completare la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva e' attivato, nel triennio 2004-2006, un programma per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto. 2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge. 3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono cosi' rideterminate: a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente; b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.
Nota all'art. 27: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995: «Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente). - 1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi: a) Esercito: 1° caporal maggiore; caporal maggiore scelto; caporal maggiore capo; caporal maggiore capo scelto; b) Marina: sottocapo di 3ª classe; sottocapo di 2ª classe; sottocapo di 1ª classe; sottocapo di 1ª classe scelto; c) Aeronautica: aviere capo; 1° aviere scelto; 1° aviere capo; 1° aviere capo scelto. 2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' cosi' costituita: Esercito: 16.722; Marina: 4.615; Aeronautica: 2.250. Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unita'. 3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo art. 7.». «Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni: Esercito 23.000; Marina 5.509; Aeronautica 2.250. Nell'ambito della Marina possono essere, altresi', mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'. 2. La ferma breve ha la durata di anni tre. 3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione. 4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unita' operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.».