Art. 27.
            (Sostituzione dei militari di leva del Corpo
                     delle capitanerie di porto)
1.  Al  fine  di  completare la sostituzione dei militari in servizio
obbligatorio   di  leva  e'  attivato,  nel  triennio  2004-2006,  un
programma  per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo
delle capitanerie di porto.
2.  Per  ciascuno  degli  anni  2004,  2005 e 2006 le consistenze dei
volontari  di  truppa  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto sono
stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge.
3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche
dei  volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui
agli  articoli  2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
sono cosi' rideterminate:
a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente;
b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.
 
          Nota all'art. 27:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato
          decreto legislativo n. 196 del 1995:
              «Art.  2  (Ruolo  dei  volontari  di truppa in servizio
          permanente). - 1.  Il  ruolo  dei  volontari  di  truppa in
          servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:
                a) Esercito:
                  1° caporal maggiore;
                  caporal maggiore scelto;
                  caporal maggiore capo;
                  caporal maggiore capo scelto;
                b) Marina:
                  sottocapo di 3ª classe;
                  sottocapo di 2ª classe;
                  sottocapo di 1ª classe;
                  sottocapo di 1ª classe scelto;
                c) Aeronautica:
                  aviere capo;
                  1° aviere scelto;
                  1° aviere capo;
                  1° aviere capo scelto.
              2.  La  dotazione  organica  del ruolo dei volontari di
          truppa in servizio permanente e' cosi' costituita:
                Esercito: 16.722;
                Marina: 4.615;
                Aeronautica: 2.250.
              Nell'ambito  della  Marina e' previsto inoltre un ruolo
          dei  volontari  di  truppa  delle capitanerie di porto, con
          dotazione di 675 unita'.
              3.  Le  eventuali  vacanze  organiche nel ruolo possono
          essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
          volontari  in  ferma breve di cui al comma 1 del successivo
          art. 7.».
              «Art.  7  (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le
          Forze  armate,  con  esclusione  dell'Arma dei carabinieri,
          possono  mantenere  alle  armi  volontari  in  ferma  breve
          secondo le seguenti ripartizioni:
                Esercito 23.000;
                Marina 5.509;
                Aeronautica 2.250.
              Nell'ambito  della  Marina  possono  essere,  altresi',
          mantenuti   alle   armi  volontari  in  ferma  breve  delle
          capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
              2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
              3.  Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato
          senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
          le   disposizioni   dell'art.  3,  comma  65,  della  legge
          24 dicembre  1993,  n.  537,  e del relativo regolamento di
          attuazione.
              4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente
          essere  impiegati  nelle  unita'  operative  e addestrative
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.».