Art. 27.
                      Certificatori qualificati

  1.   I   certificatori   che  rilasciano  al  pubblico  certificati
qualificati  devono  trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo
26.
  2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:
    a)    dimostrare   l'affidabilita'   organizzativa,   tecnica   e
finanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione;
    b)  utilizzare  personale  dotato  delle  conoscenze  specifiche,
dell'esperienza  e delle competenze necessarie per i servizi forniti,
in   particolare   della   competenza  a  livello  gestionale,  della
conoscenza   specifica  nel  settore  della  tecnologia  delle  firme
elettroniche   e  della  dimestichezza  con  procedure  di  sicurezza
appropriate  e  che  sia in grado di rispettare le norme del presente
codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
    c)  applicare  procedure  e  metodi  amministrativi e di gestione
adeguati e conformi a tecniche consolidate;
    d)  utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da
alterazioni  e  che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica
dei  procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza riconosciuti
in  ambito  europeo  e  internazionale  e  certificati ai sensi dello
schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;
    e)   adottare   adeguate  misure  contro  la  contraffazione  dei
certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' e
la  sicurezza  nella generazione delle chiavi private nei casi in cui
il certificatore generi tali chiavi.
  3.  I  certificatori  di  cui  al comma 1, devono comunicare, prima
dell'inizio    dell'attivita',   anche   in   via   telematica,   una
dichiarazione di inizio di attivita' al CNIPA, attestante l'esistenza
dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.
  4.  Il  CNIPA  procede,  d'ufficio  o  su  segnalazione motivata di
soggetti  pubblici  o  privati,  a  controlli  volti  ad accertare la
sussistenza  dei  presupposti  e  dei requisiti previsti dal presente
codice  e  dispone,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da
notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita'
e  la  rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato  provveda  a  conformare  alla  normativa vigente detta
attivita'   ed   i   suoi  effetti  entro  il  termine  prefissatogli
dall'amministrazione stessa.