Art. 27.
                           Autodisciplina

  1.  Le  parti  interessate  possono  richiedere  che sia inibita la
continuazione  degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita'
comparativa  ritenuta  illecita,  ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
  2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le  parti  possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino
alla pronuncia definitiva.
  3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorita' sia stato gia' proposto
o  venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni
interessato   puo'   richiedere   all'Autorita'  la  sospensione  del
procedimento    in   attesa   della   pronuncia   dell'organismo   di
autodisciplina.  L'Autorita',  valutate  tutte  le  circostanze, puo'
disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore
a trenta giorni.