Art. 27.
                         Procedure ispettive
  1. L'Ispettorato stabilisce le procedure per:
    a)  la  verifica dell'osservanza della buona pratica clinica, tra
cui  le  modalita'  che  l'ispettore  deve  seguire nell'esaminare le
procedure  di  gestione delle sperimentazioni da parte del promotore,
nell'esaminare   le   procedure   secondo  cui  vengono  programmate,
realizzate,  controllate  e  registrate  le sperimentazioni cliniche,
nonche'  nel controllare le misure messe in atto, a seguito di quanto
disposto    dall'Ispettorato   successivamente   all'ispezione,   dal
promotore,  dagli  sperimentatori  e dai responsabili delle strutture
comunque  coinvolte  nella gestione delle sperimentazioni e nell'iter
che ne consente la realizzazione;
    b)  la  designazione di esperti che accompagneranno gli ispettori
in caso di necessita';
    c)  la  richiesta  di  ispezioni  o  di assistenza da altri Stati
membri, in conformita' all'articolo 15, commi 2, 4, 5 e 8 del decreto
legislativo  24  giugno  2003,  n. 211, e per cooperare nei centri di
ispezione di un altro Stato membro;
    d) l'organizzazione di ispezioni in Paesi terzi.
 
          Nota all'art. 27:
              - Per l'art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
          n. 211, vedi note all'art. 1.