Art. 27. 
 
                             Esclusioni 
 
  1. Quando la Commissione europea  adotta,  con  riferimento  ad  un
Paese terzo una decisione a  norma  dell'articolo  40,  paragrafo  4,
della direttiva, gli enti e le persone soggetti al  presente  decreto
non possono applicare  obblighi  semplificati  di  adeguata  verifica
della clientela agli enti creditizi e finanziari o  societa'  quotate
del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni
che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione  europea
a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva. 
 
          Note all'art. 27:
              Per  la  direttiva  2005/60/CE  si  vedano le note alle
          premesse.