Art. 27.
  Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

  1.  Nell'ambito  della  Commissione  di  cui  all'articolo 6, anche
tenendo  conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici,
vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di
un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi,
con  riferimento  alla  tutela  della  salute e sicurezza sul lavoro,
fondato   sulla   base   della  specifica  esperienza,  competenza  e
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.
  2.  Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui
al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle
gare  relative  agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad
agevolazioni,  finanziamenti  e  contributi  a  carico  della finanza
pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.