Art. 27.
              (Modifica della legge 27 settembre 2007,
            n. 165, recante delega in materia di riordino
                       degli enti di ricerca)

1.  All'articolo  1,  comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165,
recante  delega  al  Governo  in  materia  di  riordino degli enti di
ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  nell'alinea,  le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "il 31 dicembre 2009";
 b)  nella  lettera  b),  al  primo  periodo,  dopo le parole: "degli
statuti"   sono   inserite   le   seguenti:  "e  dei  regolamenti  di
amministrazione,  finanza  e  contabilita',  e  del  personale" ed il
secondo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:   "Il  Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  esercita  il
controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita',
sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche' sui
regolamenti  del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle
finanze   e   il   Ministro   per   la   pubblica  amministrazione  e
l'innovazione";
 c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c)  formulazione  e  deliberazione  degli  statuti, in sede di prima
attuazione,  da  parte  dei  consigli di amministrazione integrati da
cinque  esperti  di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca. Agli esperti non e' riconosciuto
alcun  compenso  o  indennita'.  I  predetti  statuti sono deliberati
previo parere dei consigli scientifici";
 d)  alla  lettera  g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche'   del  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  spaziale
italiana   (ASI),   prevedendo   che   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca siano nominati il
presidente  e  gli  altri quattro componenti, dei quali uno designato
dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno
dal Ministro dell'economia e delle finanze".
2.  Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,   n. 112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, non si applicano
agli  enti  di  ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165,
qualora   entro   il  31  dicembre  2009  siano  adottati  i  decreti
legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165
del 2007.
3.  Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,   n. 112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, non si applicano
altresi'   all'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario  e  della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma
138,  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n. 262,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006, n. 286, all'Agenzia
nazionale  per  lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui
all'articolo  1,  comma  610,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  21  ottobre  1947,
n. 1346,  ratificato  con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione   (INVALSI),  istituito  con  il  decreto  legislativo  19
novembre  2004,  n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi
612,  613,  614  e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora
entro  il  31  dicembre  2009  siano adottati regolamenti di riordino
degli  stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
          Note all'art. 27:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  27  settembre  2007,  n.  165  (Delega al Governo in
          materia  di  riordino  degli  enti  di ricerca), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «1.  Allo  scopo  di promuovere, sostenere, rilanciare e
          razionalizzare  le attivita' nel settore della ricerca e di
          garantire   autonomia,   trasparenza  ed  efficienza  nella
          gestione  degli  enti  pubblici  nazionali  di  ricerca, il
          Governo  e'  autorizzato  ad  adottare  uno  o piu' decreti
          legislativi,   entro  il  31  dicembre  2009,  al  fine  di
          provvedere  al  riordino  della  disciplina  relativa  agli
          statuti  e  agli  organi  di  governo  degli  enti pubblici
          nazionali    di    ricerca,    vigilati    dal    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei principi
          e  criteri  direttivi  indicati nell'art. 18 della legge 15
          marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:
              a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria,
          nel  rispetto dell'art. 33, sesto comma, della Costituzione
          e  in  coerenza  con  i  principi  della  Carta europea dei
          ricercatori,  allegata  alla raccomandazione n. 2005/251/CE
          della   Commissione,   dell'11   marzo  2005,  al  fine  di
          salvaguardarne  l'indipendenza  e  la  libera  attivita' di
          ricerca,  volta  all'avanzamento  della  conoscenza,  ferma
          restando  la  responsabilita'  del Governo nell'indicazione
          della  missione  e  di  specifici  obiettivi di ricerca per
          ciascun  ente,  nell'ambito  del  Programma nazionale della
          ricerca   (PNR)   e   degli  obiettivi  strategici  fissati
          dall'Unione europea;
              b)  formulazione  e  deliberazione  degli statuti e dei
          regolamenti  di  amministrazione, finanza e contabilita', e
          del  personale  da  parte degli organi statutari competenti
          dei  singoli  enti interessati e loro successiva emanazione
          da   parte   dei   medesimi  organi,  previo  controllo  di
          legittimita'  e  di  merito del Ministro dell'universita' e
          della  ricerca, nelle forme previste dall'art. 6, commi 9 e
          10,  della  legge  9  maggio  1989,  n.  168.  Il  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca esercita
          il  controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e
          contabilita',  sentito  il  Ministro  dell'economia e delle
          finanze,  nonche' sui regolamenti del personale, sentiti il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione;
              c)  formulazione e deliberazione degli statuti, in sede
          di   prima   attuazione,   da   parte   dei   consigli   di
          amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo
          scientifico,  nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza    pubblica,    dal    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca.  Agli  esperti  non e'
          riconosciuto   alcun  compenso  o  indennita'.  I  predetti
          statuti   sono   deliberati   previo  parere  dei  consigli
          scientifici;
              d)  affidamento  all'Agenzia  nazionale  di valutazione
          dell'universita'  e  della  ricerca  (ANVUR) del compito di
          valutare  la  qualita'  dei  risultati della ricerca svolta
          dagli  enti,  nonche' l'efficacia e l'efficienza delle loro
          attivita'   istituzionali,   riferendo   periodicamente  al
          Governo con appositi rapporti;
              e)  attribuzione  agli  enti  delle risorse finanziarie
          statali  sulla  base  di  criteri  che  tengano conto della
          valutazione di cui alla lettera d);
              f)  riordino  degli organi statutari, con riduzione del
          numero  dei  loro  componenti, garantendone altresi' l'alto
          profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e
          prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti
          e  dei  componenti  di  nomina  governativa dei consigli di
          amministrazione,  che  sono l'organo di governo degli enti,
          tramite  scelte effettuate in rose di candidati proposte da
          appositi  comitati  di selezione nominati di volta in volta
          dal  Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata
          rappresentanza  di  esponenti  della  comunita' scientifica
          nazionale  e  internazionale  e,  in particolare, di quanti
          sono  stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti,
          ove  esistenti,  e  comunque  escludendone il personale del
          Ministero dell'universita' e della ricerca;
              g)  composizione  del  consiglio di amministrazione del
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche in modo da assicurare
          che la meta' dei componenti sia di nomina governativa;
              h)  adozione  di  procedure di valutazione comparativa,
          sulla base del merito scientifico, per l'individuazione dei
          direttori degli organi di ricerca;
              i)  adozione di misure organizzative volte a potenziare
          la   professionalita'   e   l'autonomia   dei  ricercatori,
          semplificando    le   procedure   amministrative   relative
          all'attivita'  di  ricerca,  e  valorizzando  il  ruolo dei
          consigli scientifici;
              l)  adozione  di  misure volte a favorire la dimensione
          europea  e  internazionale  della  ricerca, incentivando la
          cooperazione  scientifica e tecnica con istituzioni ed enti
          di altri Paesi;
              m)   introduzione   di   misure  volte  a  favorire  la
          collaborazione con le attivita' delle regioni in materia di
          ricerca    scientifica    e    tecnologica    e    sostegno
          all'innovazione per i settori produttivi;
              n)    adozione    di   misure   che   prevedano   norme
          anti-discriminatorie  tra donne e uomini nella composizione
          di organi statutari.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 26 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «1.  Gli  enti  pubblici non economici con una dotazione
          organica  inferiore  alle  50  unita', con esclusione degli
          ordini  professionali e loro federazioni, delle federazioni
          sportive   e  degli  enti  non  inclusi  nell'elenco  ISTAT
          pubblicato  in  attuazione  del  comma  5 dell'art. 1 della
          legge  30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione
          consiste  nella  conservazione  e  nella trasmissione della
          memoria  della  Resistenza  e delle deportazioni, anche con
          riferimento  alle  leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva
          della  Giornata  della  memoria,  e  30  marzo 2004, n. 92,
          istitutiva  del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita'
          portuali,  degli  enti  parco e degli enti di ricerca, sono
          soppressi  al  novantesimo  giorno dalla data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, ad
          eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  per  la
          semplificazione  normativa,  da  emanarsi entro il predetto
          termine.  Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici
          non  economici,  per  i  quali,  alla scadenza del 31 marzo
          2009,  non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai
          sensi  del  comma  634  dell'art. 2 della legge 24 dicembre
          2007,  n.  244.  Nei  successivi  novanta giorni i Ministri
          vigilanti   comunicano   ai   Ministri   per   la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione  e per la semplificazione
          normativa  gli  enti  che  risultano soppressi ai sensi del
          presente comma.».
             -  La legge 27 settembre 2007, n. 165 recante «Delega al
          Governo  in  materia di riordino degli enti di ricerca», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  10 ottobre 2007, n.
          236.
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 138 dell'art. 2 del
          decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
          in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
             «138.   Al   fine   di   razionalizzare  il  sistema  di
          valutazione    della   qualita'   delle   attivita'   delle
          universita'  e  degli  enti  di  ricerca pubblici e privati
          destinatari     di    finanziamenti    pubblici,    nonche'
          dell'efficienza  ed  efficacia  dei  programmi  statali  di
          finanziamento   e  di  incentivazione  delle  attivita'  di
          ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
          di  valutazione  del  sistema universitario e della ricerca
          (ANVUR),  con  personalita'  giuridica di diritto pubblico,
          che svolge le seguenti attribuzioni:
              a)  valutazione  esterna della qualita' delle attivita'
          delle  universita'  e  degli  enti  di  ricerca  pubblici e
          privati  destinatari  di finanziamenti pubblici, sulla base
          di    un   programma   annuale   approvato   dal   Ministro
          dell'universita' e della ricerca;
              b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita'
          di  valutazione  demandate ai nuclei di valutazione interna
          degli atenei e degli enti di ricerca;
              c)  valutazione  dell'efficienza  e  dell'efficacia dei
          programmi  statali  di  finanziamento  e  di incentivazione
          delle attivita' di ricerca e di innovazione.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 610 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
             «610.   Allo   scopo   di  sostenere  l'autonomia  delle
          istituzioni   scolastiche   nella   dimensione  dell'Unione
          europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa
          delle   medesime   istituzioni,   nonche'   per   favorirne
          l'interazione  con  il  territorio, e' istituita, presso il
          Ministero   della   pubblica  istruzione,  ai  sensi  degli
          articoli  8  e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  la  «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
          scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a
          Firenze,  articolata, anche a livello periferico, in nuclei
          allocati  presso  gli  uffici  scolastici  regionali  ed in
          raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
              a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
              b)  formazione  e  aggiornamento  del  personale  della
          scuola;
              c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica,
          didattica e di ricerca e sperimentazione;
              d)  partecipazione alle iniziative internazionali nelle
          materie di competenza;
              e)  collaborazione  alla  realizzazione delle misure di
          sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e
          di istruzione e formazione tecnica superiore;
              f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.».
             -  Il  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello
          Stato   21   ottobre   1947,   n.   1346  recante  «Fusione
          dell'Istituto   nazionale   per   gli  orfani  dei  maestri
          elementari   e   dell'Istituto   nazionale   di  assistenza
          magistrale   in   unico   Ente   nazionale   di  assistenza
          magistrale, con sede in Roma», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  6 dicembre 1947, n. 281. Ratificato con legge 21
          marzo 1953, n. 190.
             -  La  legge  21 marzo 1953, n. 190 recante «Ratifica di
          decreti legislativi concernenti il Ministero della pubblica
          istruzione,   emanati   dal   Governo  durante  il  periodo
          dell'Assemblea  Costituente»  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 10 aprile 1953, n. 83.
             -  Il  decreto  legislativo  19  novembre  2004,  n. 286
          recante   “Istituzione   del  Servizio  nazionale  di
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma
          degli  articoli  1  e  3  della  legge  28  marzo  2003, n.
          53”   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          dicembre 2004, n. 282.
             -  Si  riporta  il  testo  dei commi 612, 613, 614 e 615
          dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «612.   Al   fine   di   potenziare   la  qualificazione
          scientifica      nonche'     l'autonomia     amministrativa
          dell'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
          educativo  di  istruzione  e  di  formazione  (INVALSI), al
          decreto   legislativo   19  novembre  2004,  n.  286,  sono
          apportate   le   seguenti  modificazioni,  che  non  devono
          comportare  oneri  aggiuntivi  a  carico del bilancio dello
          Stato:
              a)  le  parole:  «Comitato  direttivo» sono sostituite,
          ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;
              b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
             «Art. 4 (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:
              a) il Presidente;
              b) il Comitato di indirizzo;
              c) il Collegio dei revisori dei conti»;
              c) all'art. 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
             «1.   Il  Presidente  e'  scelto  tra  persone  di  alta
          qualificazione  scientifica  e  con adeguata conoscenza dei
          sistemi  di  istruzione  e  formazione  e  dei  sistemi  di
          valutazione  in  Italia  ed  all'estero.  E'  nominato  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su designazione
          del  Ministro,  tra  una  terna  di nominativi proposti dal
          Comitato   di   indirizzo   dell'Istituto   fra   i  propri
          componenti.   L'incarico   ha   durata   triennale   ed  e'
          rinnovabile,  con  le  medesime modalita', per un ulteriore
          triennio»;
              d) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
             «1.  Il Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente
          e  da  otto  membri,  nel  rispetto  del  principio di pari
          opportunita', dei quali non piu' di quattro provenienti dal
          mondo  della  scuola. I componenti del Comitato sono scelti
          dal   Ministro   tra  esperti  nei  settori  di  competenza
          dell'Istituto,  sulla  base di una indicazione di candidati
          effettuata  da  un'apposita  commissione,  previo avviso da
          pubblicare    nella    Gazzetta    Ufficiale    finalizzato
          all'acquisizione     dei    curricula.    La    commissione
          esaminatrice,  nominata  dal  Ministro,  e' composta da tre
          membri  compreso  il  Presidente,  dotati  delle necessarie
          competenze amministrative e scientifiche».
             «613.   L'INVALSI,   fermo   restando   quanto  previsto
          dall'art.  20  del contratto collettivo nazionale di lavoro
          relativo  al  personale  dell'area V della dirigenza per il
          quadriennio   normativo   2002-2005  ed  il  primo  biennio
          economico  2002-2003,  pubblicato nel supplemento ordinario
          n.  113  alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e
          nel  rispetto  delle  prerogative  del  dirigente  generale
          dell'ufficio   scolastico   regionale,   sulla  base  delle
          indicazioni  del Ministro della pubblica istruzione, assume
          i seguenti compiti:
              a)   formula  al  Ministro  della  pubblica  istruzione
          proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
          dei dirigenti scolastici;
              b) definisce le procedure da seguire per la valutazione
          dei dirigenti scolastici;
              c)  formula  proposte  per la formazione dei componenti
          del team di valutazione;
              d)  realizza  il  monitoraggio  sullo  sviluppo e sugli
          esiti del sistema di valutazione.
             614.   Le  procedure  concorsuali  di  reclutamento  del
          personale,  di  cui  alla dotazione organica definita dalla
          tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004,
          n.  286,  devono  essere  espletate  entro  sei  mesi dalla
          indizione  dei  relativi  bandi, con conseguente assunzione
          con   contratto   a   tempo  indeterminato  dei  rispettivi
          vincitori.
             615.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il Presidente e i componenti del Comitato
          direttivo  dell'INVALSI  cessano  dall'incarico.  In attesa
          della  costituzione  dei  nuovi  organi,  il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          pubblica   istruzione,   nomina   uno   o  piu'  commissari
          straordinari.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 634 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «634.  Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e   crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa  di
          funzionamento    delle    amministrazioni   pubbliche,   di
          incrementare  l'efficienza  e di migliorare la qualita' dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 30
          giugno 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro per la
          pubblica  amministrazione e l'innovazione, del Ministro per
          la   semplificazione   normativa   e   del   Ministro   per
          l'attuazione  del  programma di Governo, di concerto con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze e con il Ministro o
          i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali
          in   relazione   alla   destinazione  del  personale,  sono
          riordinati,    trasformati   o   soppressi   e   messi   in
          liquidazione,  enti  ed organismi pubblici statali, nonche'
          strutture  pubbliche  statali  o  partecipate  dallo Stato,
          anche  in  forma  associativa,  nel  rispetto  dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a)  fusione  di  enti,  organismi e strutture pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,   con   conseguente  riduzione  della  spesa
          complessiva   e  corrispondente  riduzione  del  contributo
          statale di funzionamento;
              b)  trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
          non  svolgono  funzioni  e  servizi  di rilevante interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione  e  messa in liquidazione degli stessi secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e  successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
          dalla  lettera  e) del presente comma, nonche' dell'art. 9,
          comma  1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112;
              c)  fusione,  trasformazione  o soppressione degli enti
          che  svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
          legislativa  regionale ovvero attivita' relative a funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
              d)   razionalizzazione   degli   organi   di  indirizzo
          amministrativo,  di  gestione  e consultivi e riduzione del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per  cento,  con  salvezza della funzionalita' dei predetti
          organi;
              e)  previsione  che,  per gli enti soppressi e messi in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo  della singola liquidazione in conformita' alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
              f)   abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del   bilancio  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche,  degli  enti  ed  organismi pubblici soppressi e
          posti  in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
          privato ai sensi della lettera b);
              g)   trasferimento,   all'amministrazione  che  riveste
          preminente  competenza  nella  materia,  delle  funzioni di
          enti, organismi e strutture soppressi.».