Art. 27.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento
del settore energetico)
1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo
energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse
disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa' da
esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le societa'
da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalita'
stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico
e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si avvale del
Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il
rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia,
anche con riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui
all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre
1995, n. 481, nonche' per l'espletamento di attivita' tecniche
sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei
clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale
dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa
e dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle
strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale
mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale
partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di
cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle
scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta
con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000
residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta,secondo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non
superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza
tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e
il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo
restando il pagamento degli oneri di rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma
1 dell'articolo 39, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche per
impianti di potenza superiore a 200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa
del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n.
640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio
liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli
enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce
le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per
la finanza pubblica.
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ride-
finiti i compiti e le funzioni della societa' Sogin Spa, prevedendo
le modalita' per disporre il conferimento di beni o rami di azienda
della societa' Sogin Spa ad una o piu' societa', partecipate dallo
Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore
energetico.
9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui
al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la
societa' Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria
gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno
ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore.
Il consiglio di amministrazione della societa' Sogin Spa in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla
medesima data.
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi
per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di
stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, predispone un piano straordinario per
l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo
trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario,
predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le
funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a
rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative
attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la
raccolta centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da
parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e
loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici
come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, e grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di
microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza
energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in
sostegno della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo
sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di
prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e
processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo
l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza,
anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di
rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori
dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle
infrastrutture, dell'industria e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare
l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare
riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle
migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori
entrate per l'erario.
12. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2009, termine non prorogabile".
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si
provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica.
14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "I criteri per
l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole
minori (ANDIVI) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le
regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e
delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati".
15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto- legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con
fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1,
prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e
procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano
ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse
tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia,
fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con
potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e
meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle
informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite
nel rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e
della trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia
della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonche' nel
rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni
locali.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre
alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche,
gia' effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti
al gestore della rete elettrica nazionale.
18. Allo scopo di rendere piu' efficiente il sistema di
incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e' trasferito ai soggetti che concludono con la societa' Terna
Spa uno o piu' contratti di dispacciamento di energia elettrica in
prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' con cui, a decorrere dall'anno 2011 e
sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si
procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il
medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di
cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18
e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili
assunti a livello nazionale e comunitario.
20. L'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione
cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola
comunicazione da presentare alla autorita' competente ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola
cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati
alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli
articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti
fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di
attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio
patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per
l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto"
dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che
intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere
contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2006, n. 311, dopo le parole: "maggioranza semplice delle quote
millesimali" sono aggiunte le seguenti: "rappresentate dagli
intervenuti in assemblea".
23. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di
cogenerazione e' prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i
diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239.
24. All'articolo 1- sexies del decreto- legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a
un'autorizzazione unica" sono inserite le seguenti: "comprendente
tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all'esercizio degli stessi", dopo le parole: "la quale sostituisce
autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque
denominati previsti dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti:
"e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle
interferenze con altre infrastrutture esistenti" e dopo le parole:
"costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture"
sono inserite le seguenti: ", opere o interventi,";
b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del
procedimento ai comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione
comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del
procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia
perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione
dell'avvio del procedimento";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o
le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i
novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede
al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito
comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo
da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla
regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al
termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del
presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di
funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti
del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso
spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica";
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:
"4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi
di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella
riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di
linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in
ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4- sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'
gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di
lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il
medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40
metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene,
isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti
di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle
evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia
di inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali
interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a
condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici
vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonche'
le norme tecniche per le costruzioni.
4- septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce parte
integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio dell'opera principale.
4- octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello
sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di
inizio attivita', accompagnata da una dettagliata relazione,
sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo,
che assevera la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto della normativa in
materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed
esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le
costruzioni.
4- novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un
vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia e' priva di effetti.
4- decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento
della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo
del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche'
gli atti di assenso eventualmente necessari.
4- undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato
al comma 4- octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento.
4- duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la
denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del
collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al
Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di
inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in
fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto
l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio
attivita' gia' previsto al comma 4- sexies. Non assumono rilievo
localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del
corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono
corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto
previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non
assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno
delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura
degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio
connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'
dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e
province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'".
25. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, dopo le parole: "la costruzione e l'esercizio
degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli interventi di
sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale
necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta".
26. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio
dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da
apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di
redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai
sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice
e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato".
27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con
carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti
industriali dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia
elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento
della capacita' produttiva, si applicano, alle condizioni ivi
previste, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti
legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa
in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che
garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e
assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per
l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che
semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle
risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La delega e'
esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e
con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto gia' previsto all'articolo
10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento
delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi
intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e
i diritti acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a
riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle
procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di
nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per
la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri ne' diretti
ne' indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del
concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e
degli investimenti funzionali all'esercizio delle attivita' oggetto
di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto
imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del
gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media
temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e
coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova
normativa.
29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3
e 6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n.
896.
30. All'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 7 febbraio 2002, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "L'eventuale rifiuto
regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento
motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze
dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni
del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa".
31. L'articolo 46 del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 46. - (Procedure di autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e
all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita'
dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento
unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la
regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento
di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni
dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione,
concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la
concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la
successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni
economiche e tecnico- operative da parte dei competenti organi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione,
approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla
realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di
gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della
capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la regione
costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli
strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o
sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il
rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il
parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le
opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in
area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro
realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore
portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera
contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale
e il progetto di terminale di' rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma
3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata di concerto anche
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce
anche approvazione della variante del piano regolatore portuale".
32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su
richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti
amministrativi in corso alla medesima data.
33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' abrogato,
fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge per i quali non e' esercitata
l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo.
34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
"77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in
terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso
consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in
rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque
metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di
giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del
rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni
interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla
costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di
perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa,
previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del
permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per
gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali
interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo
svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi
geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o
mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti,
escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla
costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di
perforazione e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale,
su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79,
da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia competente.
81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al comma 79
non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi
titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di
tutela biologica o di tutela archeologica, in virtu' di leggi
nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa
e' sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le
disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto- legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione
degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui
al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del
comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita'
preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti
sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della
conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in
terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e
delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che
sono considerati di pubblica utilita' ai sensi della legislazione
vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino
variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione
di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante
urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter,
e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se
il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la
volonta'.
82- sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni
degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la
perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e
nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di
lavoro gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata
dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia".
35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82- sexies
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti
dal comma 34 del presente articolo, si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il
rilascio dell'intesa da parte della regione competente.
36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del
regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, e'
soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento e' previsto
che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale
metrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere un
parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui
all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti
universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
38. Lo svolgimento di attivita' di analisi e statistiche nel
settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio
e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica
nazionale di cui all'articolo 7 del decreto- legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il
limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si
provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del
decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le
prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione
di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati
al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui e'
necessaria la sola dichiarazione di inizio attivita'.
40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
e' sostituito dal seguente:
"1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per
ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle
sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore
a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia
elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, e'
autorizzata dalla regione territorialmente competente con le
modalita' previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775".
41. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite
dalle seguenti: "15 gradi centigradi";
b) al comma 5, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite
dalle seguenti: "15 gradi centigradi".
42. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e
per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le
procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve
dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima
dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare
l'impianto".
43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: "energia, vapore ed
acqua calda" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva
superiore a 1 MW";
b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: "sfruttamento del
vento" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore
a 1 MW".
44. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e'
soppresso.
45. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia
elettrica prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di
mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore
eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia".
46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' di incremento
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, l'articolo 9-ter del decreto- legge 6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le
emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire
al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e
di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della
normativa europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina
di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli
inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta
differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo
scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente".
47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento
delle finalita' di incremento della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita'
di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3.
Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto
logistico e organizzativo";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"l-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di
Autorita' nazionale competente";
c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente:
"t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la
partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle
riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva
2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale
concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto";
d) al comma 2-bis, alinea, le parole: "svolge, altresi', attivita'
di indirizzo al fine di coordinare" sono sostituite dalle seguenti:
"propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare";
e) il comma 5-ter e' abrogato.
Note all'art. 27:
- Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (1).
(1) Comma cosi' modificato dall'art. 1, L. 15 luglio
2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002,
n. 282, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 67,
comma 8, l'art. 71, comma 1, l'art. 72, commi 5 e 11, D.L.
25 giugno 2008, n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, lettere l)
e m) della legge 14 novembre 1995, n. 481.
«12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
».
- La legge 8 luglio 1950, n. 640. «Disciplina delle
bombole per metano» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 199 del 31 agosto 1950.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32:
«Art. 8 (Agenzia delle scorte). - 1. E' costituita
l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate
dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive
modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte
obbligatorie, sulla base delle immissioni in consumo dei
prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della
localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi
della direttiva 68/414/CEE.
2. All'Agenzia partecipano, obbligatoriamente, in
qualita' di soci tutti i soggetti titolari di impianti di
raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i
quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono
tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte che,
comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei
medesimi soggetti, senza oneri a carico dell'Agenzia la
quale dispone le necessarie verifiche. Nei casi di
controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il
soggetto controllante ai sensi dell'art. 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
3. Sono organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il
presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio
dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con
diritto di voto unitario, nonche', senza diritto di voto,
tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre
rappresentanti dei gestori non partecipati da soci
dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati. Un
rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra
indicate assiste alle riunioni del consiglio di
amministrazione alle quali partecipa, di diritto, il
competente direttore generale del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato approva lo statuto dell'Agenzia e puo'
formulare osservazioni sulle norme interne di
funzionamento, che devono essergli previamente comunicate
dall'Agenzia stessa (1).
(1) Con decreto ministeriale 29 gennaio 2001 e' stato
approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di
riserva.».
- Si riporta il testo della lettera a) dell'art. 2 comma
150 della legge n. 244 del 2007:
«a) sono stabilite le modalita' per assicurare la
transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai
meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonche' le
modalita' per l'estensione dello scambio sul posto a tutti
gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza
nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i
diritti di officina elettrica (1); ».
(1) In attuazione di quanto disposto dalla presente
lettera vedi il D.M. 18 dicembre 2008.»
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115:
«Art. 4 (Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza
energetica). - 1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'art.
2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito
denominata: «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica e
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. L'Agenzia opera secondo un proprio piano di
attivita', approvato congiuntamente a quelli di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di
attivita' sulla base di specifiche direttive, emanate dal
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto
dal presente decreto oltreche' ad ulteriori obiettivi e
provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, su proposta del Consiglio di
amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di
rispettiva competenza del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture,
utilizzando il solo personale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, al fine di
consentire l'effettivita' delle funzioni dell'Agenzia.
4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le
regioni ai fini del controllo generale e della supervisione
dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente
decreto;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei
progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e
coordinando le informazioni necessarie ai fini delle
specifiche attivita' di cui all'art. 5;
c) predispone, in conformita' a quanto previsto dalla
direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione
dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio
energetico ai fini della verifica del conseguimento degli
obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2. In tale ambito,
definisce altresi' metodologie specifiche per l'attuazione
del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare
riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che
consentano la quantificazione dei risparmi senza fare
ricorso a misurazioni dirette;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per
lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della
predisposizione degli strumenti attuativi necessari al
conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di
risparmio energetico di cui al presente decreto;
e) assicura, anche in coerenza con i programmi di
intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle
imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori
economici, sugli strumenti per il risparmio energetico,
nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico
predisposto per la diffusione e la promozione
dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire
sistemi di diagnosi energetiche in conformita' a quanto
previsto dall'art. 18.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, lettera i) del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115:
«i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce
servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
dell'utente e, cio' facendo, accetta un certo margine di
rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si
basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento
dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento
degli altri criteri di rendimento stabiliti; ».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 152, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come modificato della
presente legge:
«152. La produzione di energia elettrica da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in
data successiva al 30 giugno 2009, termine non prorogabile,
ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143
a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino
di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale,
locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o
in conto interessi con capitalizzazione anticipata.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1 (1).».
(1) Per la riduzione del fondo di cui al presente comma
vedi il comma 157 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244,
gli artt. 24, 29, comma 11, 47 e 50, commi 2 e 7-bis, D.L.
31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa
legge di conversione e l'art. 1, D.L. 8 aprile 2008, n. 60.
Vedi, anche, il comma 1347 dell'art. 1, L. 27 dicembre
2006, n. 296, gli artt. 13, comma 3-quater, 63, comma 10,
81, comma 38-ter, e 84, comma 1-quater, D.L. 25 giugno
2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di
conversione, il comma 5 dell'art. 2, D.L. 28 agosto 2008,
n. 134, l'art. 3, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, come
modificato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1,
D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, il comma 38 dell'art. 2, L.
22 dicembre 2008, n. 203, il comma 7 dell'art. 35, il comma
16-septiesdecies dell'art. 41, il comma 7-bis dell'art. 42,
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione, il comma 5-quater dell'art.
8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa
legge di conversione, e il comma 2 dell'art. 20, L. 18
giugno 2009, n. 69.»
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 41, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come modificato dall'art.
27 comma 14 della presente legge:
«41. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il
Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione
finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori
dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a
migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle
suddette zone, assegnando priorita' ai progetti realizzati
nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
ovvero improntati alla sostenibilita' ambientale, con
particolare riferimento all'utilizzo delle energie
rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla
gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla
mobilita' e alla nautica da diporto ecosostenibili, al
recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente,
al contingentamento dei flussi turistici, alla
destagionalizzazione, alla protezione degli habitat
prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei
prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei
servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese
insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente
competitive. I criteri per l'erogazione del Fondo di
sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
delle isole minori (ANCIM) e la Conferenzaunificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali
interessati.».
- Si riporta il testo dell'art. 81, comma 18, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«18. E' fatto divieto agli operatori economici dei
settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della
maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale
osservanza della disposizione di cui al precedente periodo
e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le
imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'art.
16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.
287. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta,
entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento
relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma
16.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:
«1. Al fine di incentivare l'uso delle energie
rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle
emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse
energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli
importatori e i soggetti responsabili degli impianti che,
in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da
fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel
sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una
quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in
esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in
vigore del presente decreto).
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle
importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al
netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
dell'energia elettrica prodotta da impianti di
gassificazione che utilizzino anche carbone di origine
nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato
dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al
comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della
suddetta energia eccedente i 100 GWh.».
«La deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 153, supplemento ordinario n. 158 del
4 luglio 2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d)
ed e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20:
«1. Ai fini del presente decreto si intende per:
d) unita' di piccola cogenerazione: un'unita' di
cogenerazione con una capacita' di generazione installata
inferiore a 1 MWe;
e) unita' di microcogenerazione: un'unita' di
cogenerazione con una capacita' di generazione massima
inferiore a 50 kWe; ».
- Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
«Art. 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio
attivita'). - 1. Sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' gli interventi non riconducibili
all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6, che siano
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica
ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di agibilita', tali denunce di inizio attivita'
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale e
possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono
essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art.
10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le
sanzioni penali previste all'art. 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni
possono individuare con legge gli altri interventi soggetti
a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al
comma 3, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del
comma 5. In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'art. 44 ed e' soggetta all'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 37.».
«Art. 23 (Disciplina della denuncia di inizio
attivita'). - 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia
titolo per presentare la denuncia di inizio attivita',
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.».
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia
riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'. Contestualmente presenta
ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37,
comma 5.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
«Art. 6 (Disposizioni specifiche per gli impianti di
potenza non superiore a 20 kW). - 1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle
condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul
posto dell'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non
superiore a 20 kW.
2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non e'
consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli
impianti alimentati da fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni
altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli
impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete
elettrica.».
«Art. 7 (Disposizioni specifiche per il solare). - 1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta
uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica
dalla fonte solare (6).
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il
bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa
comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono
beneficiare dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei
componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilita'
dell'incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalita' per la determinazione
dell'entita' dell'incentivazione. Per l'elettricita'
prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di
importo decrescente e di durata tali da garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da
installare;
f) fissano, altresi', il limite massimo della potenza
elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono
ottenere l'incentivazione;
g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi
attribuiti al Gestore della rete dall'art. 11, comma 3,
secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, come sostituito dall'art. 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti). - 1. Ai nuovi impianti, lavori,
opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo
delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed
impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48
della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di
impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo energetico ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1,
individuati attraverso un attestato di certificazione
energetica o una diagnosi energetica realizzata da un
tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali
sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle
quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in
assemblea.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
associati devono essere progettati e messi in opera in modo
tale da contenere al massimo, in relazione al progresso
della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto
dal comma 1 dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai
momenti della progettazione, della messa in opera e
dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli
edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonche' dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli
1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici
di nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia
rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente
legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale
da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del calore per ogni singola unita'
immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso
pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica
od economica (30).
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve
prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
«Art. 14 (Disposizioni transitorie). - 1. I diritti
acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in
fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31
dicembre 2006, rimangono validi purche' i medesimi impianti
posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge
23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in
vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della
data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il
31 dicembre 2008;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008,
purche' i lavori di realizzazione siano stati
effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre
2006.
2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il
trattamento derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma
71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31
dicembre 2006, fino alla data di naturale scadenza del
trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza
elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni
dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del
sito secondo il regolamento EMAS e con le modalita' e nel
rispetto dei commi 3 e 4.
3. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti
acquisiti di cui al comma 1, l'art. 267, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si
applica ai certificati verdi rilasciati all'energia
prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al
teleriscaldamento limitatamente alla quota di energia
termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun
soggetto sottoposto all'obbligo di cui all'art. 11, commi
1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per
coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria
competenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, puo' essere
modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare
l'equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l'equo
funzionamento del meccanismo di incentivazione agli
impianti di cui al comma 1.
4. E' fatto obbligo ai soggetti che beneficiano dei
diritti richiamati al comma 1 di realizzare un sistema di
monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli
impianti.
5. Il Gestore del sistema elettrico - GSE effettua
periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti
che consentono l'accesso e il mantenimento dei diritti
richiamati al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 71, della legge
23 agosto 2004, n. 239.
«71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi
previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia
elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia
prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno
ovvero con celle a combustibile nonche' l'energia prodotta
da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento,
limitatamente alla quota di energia termica effettivamente
utilizzata per il teleriscaldamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto
dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici). - 1. Al fine di
garantire la sicurezza del sistema energetico e di
promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti
facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente
interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica
comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal
Ministero delle attivita' produttive di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
previa intesa con la regione o le regioni interessate, la
quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme
vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla
risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture
esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire
tali infrastrutture opere o interventi, in conformita' al
progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto
ambientale e alla verifica della conformita' delle opere al
progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del
presente procedimento unico, le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in merito
all'accertamento della conformita' delle opere alle
prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici
ed edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa
posti a carico del soggetto proponente per garantire il
coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico
nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro
il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi,
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della
comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione
del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data
della comunicazione dell'avvio del procedimento. Al
procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e le altre amministrazioni interessate
nonche' i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad
eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti.
Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica
della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo
di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
il quale e' prevista la conclusione del procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
opere di cui al presente articolo siano sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
di tale valutazione costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine
di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le procedure di valutazione di
impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la
regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della
stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati, in
modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o
dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al primo periodo, si provvede
all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
regole di funzionamento del comitato di cui al presente
comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non
spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con
l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo
prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in
conformita' alla normativa vigente.
4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti,
consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia,
catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino
varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e
che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne
discostino per un massimo di 40 metrilineari, e componenti
di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni,
conduttori, funi di guardia, catene, isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione
delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno
delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della
cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che non
siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e
rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee
elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce
parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni
interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che
assevera la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla
data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la
copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino
la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei
documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
finale, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono
sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al
comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici. In mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici
le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo,
inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse
alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
elettriche di competenza regionale in conformita' ai
principi e ai termini temporali di cui al presente
articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi
di programma con i quali sono definite le modalita'
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle
opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di piu' regioni.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55.
9. All'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del»
sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Al fine di evitare il pericolo di interruzione di
fornitura di energia elettrica su tutto il territorio
nazionale e di garantire la necessaria copertura del
fabbisogno nazionale, sino alla determinazione dei principi
fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31
dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o
ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi,
ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della
rete elettrica di trasmissione nazionale necessari
all'immissione in rete dell'energia prodotta, sono
dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle
attivita' produttive, la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni ed atti di assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto
al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato. Resta
fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63,
commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive
modificazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 179, comma 6, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, cosi' come modificato dalla presente legge.
«6. Le funzioni amministrative previste dal presente
capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il
Ministero delle attivita' produttive. Le predette funzioni
comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri
espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative
alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto
definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del
progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto
localizzativo ai sensi dell'art. 169, comma 3, quarto
periodo, del presente codice e non comportano altre
sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato.
7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di
cui all'art. 207 applicano le disposizioni di cui alla
parte III.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti
produttivi e le infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico si applica l'art. 170.».
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:
«Art. 5-bis (Riconversione di impianti di produzione di
energia elettrica). - 1. Per la riconversione degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad
olio combustibile in esercizio alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro
combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti
disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono
limiti di localizzazione territoriale, purche' la
riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni
di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i
grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5
della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione
si applica anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
- Si riporta l'art. 10 della legge 9 dicembre 1986, n.
896:
«Art. 10 (Assegnazione della concessione di
coltivazione). - 1. Entro sei mesi dal provvedimento di cui
al precedente art. 6, comma 2, il titolare del permesso
deve presentare, a pena di decadenza, domanda di
concessione di coltivazione al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, se trattasi di risorse
geotermiche di interesse nazionale, o alla Regione, se
trattasi di risorse geotermiche di interesse locale.
2. Trascorso tale termine, la concessione puo' essere
rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purche' in
possesso dei necessari requisiti di capacita' tecnica ed
economica. La concessione e' accordata, a parita' di
condizioni, in via preferenziale all'ENEL o all'ENI
singolarmente o in contitolarita' paritetica.
3. La concessione puo' essere accordata per la durata
massima di trenta anni, e puo' essere prorogata per periodi
non superiori a dieci anni ciascuno.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. Al fine di evitare il pericolo di
interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il
territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura
del fabbisogno nazionale, sino alla determinazione dei
principi fondamentali della materia in attuazione dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o
ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi,
sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad
una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle
attivita' produttive, la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni ed atti di assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto
al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato. Resta
fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63,
commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive
modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le
Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, d'intesa con la regione interessata.
L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere
espresso con provvedimento motivato, che deve
specificatamente tenere conto delle risultanze
dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le
ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa.
Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto
ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986,
n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE
del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione
comprende l'autorizzazione ambientale integrata e
sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni
ambientali di competenza delle Amministrazioni interessate
e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della
VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria
del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude
una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di
centottanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello
studio di impatto ambientale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le
prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico
del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela
ambientale, nonche' il termine entro il quale l'iniziativa
e' realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto
obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della
provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al
comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul
rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti
urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La
regione competente puo' promuovere accordi tra il
proponente e gli enti locali interessati dagli interventi
di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di
compensazione e riequilibrio ambientale.
3-bis. Il Ministero delle attivita' produttive, le
regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio
congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente
decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova
potenza installata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di
conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del
proponente.
4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di
comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono
comunque sentite nell'ambito del procedimento unico di cui
al comma 2.
5. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia
dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'art. 15 della legge
2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53,
relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas,
alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica
complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi
di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle
convenzioni in essere.
5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni
degli statuti di autonomia e con le relative norme di
attuazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto-legge 1
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, come sostituito dalla
presente legge:
«Art. 46 (Procedure di autorizzazione per la costruzione
e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi
alla costruzione e all'esercizio di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere
connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali
esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione
di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni
autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque
denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il
permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e
l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e
tecnico-operative da parte dei competenti organi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche
ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti
previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento
della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la
regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti o degli strumenti di pianificazione e di
coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio
della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa
contigua e la loro realizzazione comporti modifiche
sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente il
progetto di variante del piano regolatore portuale e il
progetto di terminale di rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'art. 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 e'
rilasciata di concerto anche con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche
approvazione della variante del piano regolatore
portuale.».
- Si riporta il testo dei commi da 77 a 82 dell'art. 1
della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dalla
presente legge:
«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e'
rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni statali e regionali
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di
attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici,
geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o
mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di
giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione
ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attivita' di perforazione, che sono
dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa
valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare
del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la
regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in mare, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a
seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo
svolgimento di attivita' di prospezione consistente in
rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con
qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al
rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei
pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attivita' di perforazione e' concessa,
previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del
titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da
parte dell'ufficio territoriale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia competente.
81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al
comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree
marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela
ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di
tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in
attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e'
sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione
di impatto ambientale, di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano
le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto
di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera
n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
individuate le attivita' preliminari che non comportano
effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in
attesa della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e la geotermia e' competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi
in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli
impianti e delle opere necessari, degli interventi di
modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'esercizio, che sono considerati di
pubblica utilita' ai sensi della legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater
comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il
rilascio della concessione di cui al medesimo comma
82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel
procedimento unico di cui ai commi da 77 a82-ter, e'
indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera
acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se
questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne
esprime in tale sede definitivamente la volonta'.
82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le
prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi,
compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere
esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed
emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono
soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del regio decreto 9
gennaio 1939, n. 206:
«Art. 7. - E' istituito il Comitato centrale metrico. Il
Comitato centrale metrico e' composto:
a) dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di
presidente;
b) dal direttore generale del commercio interno e dei
consumi industriali del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;
d) da un rappresentante di ciascuno degli istituti
metrologici primari;
e) da un rappresentante del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) da cinque docenti universitari in discipline
matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;
g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle
poste e delle telecomunicazioni;
h) da un esperto in metrologia legale, con particolare
conoscenza di quella comunitaria.
Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per
la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto
con il competente assessore regionale.
Le funzioni di segreteria sono affidate ad un
funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Il Comitato e' nominato, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura
incarica quattro anni. Per ogni membro effettivo puo'
essere nominato un membro supplente.
Spetta al Comitato:
a) dare parere sulle questioni tecniche ad esso
sottoposte dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi e per gli effetti del regolamento
per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12
giugno 1902, n. 226, nonche' sulle questioni correlate
all'applicazione delle disposizioni metrologiche
comunitarie e all'armonizzazione con esse di quelle
nazionali;
b) compilare le istruzioni sui metodi e le norme da
usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;
c) compiere l'esame definitivo prescritto dagli artt.
79, 88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo
fra l'ispettore metrico e l'utente e le direzioni ed
imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore;
d) proporre le norme di insegnamento per il corso di
tirocinio degli ispettori metrici in prova;
e) vigilare sull'andamento scientifico tecnico
dell'Ufficio centrale metrico e determinare il materiale
scientifico ad esso occorrente;
f) sorvegliare i lavori per la verificazione decennale
dei campioni prototipi;
g) proporre eventuali riforme per l'ordinamento dei
servizi metrici e dei saggi.
Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di
proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed
esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 11 agosto
1991, n. 273:
«Art. 2 (Istituti metrologici primari). - 1. Gli
istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche
finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle
unita' di misura di base, supplementari e derivate del
sistema internazionale delle unita' di misura SI. Tali
istituti confrontano a livello internazionale i campioni
realizzati e li mettono a disposizione ai fini della
disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.
2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
a) l'istituto di metrologia «G. Colonnetti» del
Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni
riguardanti le unita' di misura impiegate nel campo della
meccanica e della termologia;
b) l'istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris»
per i campioni riguardanti le unita' di misura del tempo e
delle frequenze e per le unita' di misura impiegate nel
campo dell'elettricita', della fotometria, dell'optometria
e dell'acustica;
c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo
sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative
(ENEA) per i campioni delle unita' di misura impiegate nel
campo delle radiazioni ionizzanti.
3. Nello svolgimento delle loro attivita' i predetti
istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una
sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei
corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a
disposizione da altri istituti che svolgono attivita'
metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e
delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanita'.
4. Nulla e' innovato per quanto concerne competenze e
funzioni dell'Ufficio centrale metrico.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 7 (Strategia energetica nazionale). - 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, definisce la “Strategia
energetica nazionale”, che indica le priorita' per il
breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle
misure necessarie per conseguire, anche attraverso
meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitivita' del sistema
energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella
prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e
dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti
di produzione di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta
generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo
nel settore energetico e partecipazione ad accordi
internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli
usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al
comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, una Conferenza nazionale
dell'energia e dell'ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di
cui al comma 1 il Governo e' autorizzato ad avviare la
stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o piu' accordi
con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per
intraprendere il processo di sviluppo del settore
dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di
CO2 e garantire la sicurezza e l'efficienza economica
dell'approvvigionamento e produzione di energia, in
conformita' al Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio
2004, alla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004,
alla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e alle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
2. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali
volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a
lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a
conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione
delle centrali presenti sul territorio nazionale.
3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente,
tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi
l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti
nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare
il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti,
nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito “Fondo per interventi
strutturali di politica economica”, alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in
2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal
comma 1.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 della
legge 9 dicembre 1986, n. 896, come sostituito dalla
presente legge:
«1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400
metriper ricerca, estrazione e utilizzazione di acque
calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza
termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt
termici, anche per eventuale produzione di energia
elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla,
e' autorizzata dalla regione territorialmente competente
con le modalita' previste dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di
cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 9 dicembre
1986, n. 896, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione della legge e
competenze). - 1. La ricerca e la coltivazione a scopi
energetici delle risorse geotermiche, effettuate nel
territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana, quale definita dalla
legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico
interesse e di pubblica utilita'.
2. Le funzioni amministrative riguardanti le attivita'
di cui al precedente comma, compresa la funzione di
vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia
mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri
attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed
alle regioni autonome di Trento e Bolzano.
3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da
rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse
geotermiche di interesse locale sono delegate alle regioni.
4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle
economicamente utilizzabili per la realizzazione di un
progetto geotermico tale da assicurare una potenza
erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici,
alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi
centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse
geotermiche rinvenute in aree marine.
5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle
economicamente utilizzabili per la realizzazione di un
progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt
termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla
temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi
centigradi.
6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le
utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a
profondita' inferiori a 400 metri con potenza termica
complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.
7. E' esclusa dall'applicazione della presente legge la
disciplina della ricerca e coltivazione delle acque
termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi
unicamente a scopo terapeutico.
8. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano
presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
disposizioni della presente legge non si applicano qualora
il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto
fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali
coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi
geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o
comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
industriale, anche in area marina, sono autorizzate, nel
caso di risorse geotermiche di interesse nazionale,
dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia
ovvero dalla corrispondente autorita' regionale in caso di
risorse geotermiche di interesse locale.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative).- 1. Le opere per la realizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,
autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita'
ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle
province delegate dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli
impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui
al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo
da parte della competente autorita' marittima.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purche'
non sia quello espresso da una amministrazione statale
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, o del patrimonio
storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e
specificamente disciplinato dalle regioni, e' rimessa alla
Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione
costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformita' al progetto approvato e deve contenere,
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a
carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo
alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero
ambientale. Il termine massimo per la conclusione del
procedimento di cui al presente comma non puo' comunque
essere superiore a centottanta giorni.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la
pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere
connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del
procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la
disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto».
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile
di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non
e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si
applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi
impianti, quando la capacita' di generazione sia inferiore
alle soglie individuate dalla tabella A allegata al
presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si
applica la disciplina della denuncia di inizio attivita' di
cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, art. 14.
8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di
potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre
che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti,
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche
e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2
e 3 dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo ed il loro esercizio non richiede
autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco
delle attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo di cui all'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991].
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
- Si riporta il testo dell'allegato IV alla Parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Allegati alla Parte II (All.ti I-VII)
2. Industria energetica ed estrattiva:
a) impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 50 MW;
b) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze
minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse
geotermiche, incluse le relative attivita' minerarie;
c) impianti industriali non termici per la produzione
di energia, vapore ed acqua calda «con potenza complessiva
superiore a 1 MW»;
d) impianti industriali per il trasporto del gas,
vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una
lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
e) impianti industriali per la produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento «con potenza complessiva
superiore a 1 MW»;
f) installazione di oleodotti e gasdotti con la
lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
g) attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma;
h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui
all'art. 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
i) agglomerazione industriale di carbon fossile e
lignite;
l) impianti di superficie dell'industria di estrazione
di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di
minerali metallici nonche' di scisti bituminose;
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica
con potenza installata superiore a 100 kW;
n) impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone.».
- Si riporta il secondo periodo del comma 4 dell'art. 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per
la conclusione del procedimento di cui al presente comma
non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni.».
- Si riporta il secondo periodo del comma 2 dell'art. 6
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
«2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1,
l'energia elettrica prodotta puo' essere remunerata a
condizioni economiche di mercato per la parte immessa in
rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto
per il consumo dell'energia».
- Si riporta il testo dell'art. 9-ter del decreto-legge
6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, come sostituito dalla
presente legge:
«Art. 9-ter (Coordinamento dei piani regionali degli
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini
di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei
rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel
rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa
europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la
Cabinadi regia nazionale per il coordinamento dei piani
regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati
dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il
cui funzionamento sono disciplinati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e d'intesa con la Conferenzaunificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando
allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Autorita' nazionale competente). - 1. E'
istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come
definite dall'art. 3. Il Comitato ha sede presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e
organizzativo»;
«1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione
di Autorita' nazionale competente»;
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato
presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente (14).
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione,
presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo
all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di
assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e dal Ministro delle attivita'
produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote
di emissione sulla base del PNA e del parere della
Commissione europea di cui all'art. 9, comma 3, della
direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per
consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
delle attivita' produttive;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi
entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito
del PNA;
e) definire le modalita' di presentazione da parte del
pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente
comma, lettere a) e c), nonche' i criteri e le modalita'
con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra, di cui all'art. 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra ai sensi dell'art. 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote
assegnate;
i) approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti di
impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato
A;
l) impartire disposizioni all'amministratore del
registro di cui all'art. 14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il
controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'art. 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di
verifica e di predisposizione del relativo attestato
conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla
decisione della Commissione europea C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere
pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti
per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art.
16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in materia
di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di
cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione
della Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalita' e le forme di presentazione
della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra e della richiesta di aggiornamento di tale
autorizzazione;
r) definire le modalita' per la predisposizione e
l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5,
sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo
quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea la
relazione di cui all'art. 23;
t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo
del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di
quote a titolo oneroso (15);
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro
nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui
all'art. 14 (16);
«t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
attraverso la partecipazione, con propri componenti
all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in
sede comunitaria o internazionale concernenti
l'applicazione del Protocollo di Kyoto»;
2-bis. Il Comitato «propone al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la
promozione e l'orientamento con riferimento al settore
privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete
diplomatica italiana e le strutture internazionali
dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire
adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione
concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attivita'
pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari
delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
di formazione, per l'assistenza nella creazione delle
necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di
procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per
la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita'
funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di
progetti specifici corrispondenti alle priorita' di
sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni (18).
3. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e
da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al
Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non
nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio
medesimo (19).
3-bis. Il Consiglio direttivo e' composto da otto
membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro
dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive,
rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per
l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera
t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo e'
integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari
esteri (20).
3-ter. I direttori generali delle competenti direzioni
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono
membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti
membri rimangono in carica quattro anni (21).
3-quater. La Segreteria tecnica e' composta da
quattordici membri di elevata qualifica professionale, con
comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori
interessati dal presente decreto. Il coordinatore della
Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello
sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero
dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi
elettrici, di seguito: «GSE» (22).
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno
definite in un apposito regolamento da approvarsi con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero delle attivita'
produttive; il regolamento dovra' assicurare la costante
operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli
atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi
del presente decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con
proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei
componenti, di cui viene data adeguata informazione ai
soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le
deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma 2,
da sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla
lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c)
del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c)
del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e dal Ministro delle attivita'
produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle
lettere p), q) e r) del comma 2;
e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter (23).
5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in
situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni
del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale
conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi
sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o
all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di
conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il
Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto
(24).
5-quater. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di
lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in
rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali
maggiormente interessati (26).
5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il
Consiglio direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un
gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il
gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
di lavoro programmatico da approvarsi da parte del
Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
annuale dell'attivita' svolta (27).
5-sexies. La partecipazione al Comitato per
l'espletamento di attivita' non riconducibili a quelle di
cui all'art. 26, comma 1, non deve comportare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti
del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma
5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto (28).
6. [Per le attivita' di sua competenza il Comitato si
avvale degli uffici della Direzione per la ricerca
ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e degli uffici della Direzione
generale energia e risorse minerarie del Ministero delle
attivita' produttive, nonche' dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); al fine di
assicurare il coordinamento tra i suddetti soggetti il
Comitato puo' istituire apposito gruppo di lavoro. Per
garantire la partecipazione delle associazioni maggiormente
rappresentative dei soggetti interessati all'attuazione del
presente decreto, il Comitato promuove l'istituzione di
appositi gruppi di lavoro anche su materie specifiche (29)]
(30).
7. [La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro
non da' luogo alla corresponsione di indennita',
emolumenti, compensi o rimborsi spese] (31). ».
(12) L'originario comma 1 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dalla lettera a) del
comma 5 dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n.
51. Vedi, anche, il comma 9-sexies dell'art. 4,
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa
legge di conversione.
(13) L'originario comma 1 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dalla lettera a) del
comma 5 dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n.
51.
(14) L'originario comma 1 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dalla lettera a) del
comma 5 dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n.
51.
(15) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n. 51.
(16) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n. 51.
(17) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislastivo 7 marzo 2008, n. 51.
(18) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(19) L'originario comma 3 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera
d) del comma 5 dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo
2008, n. 51.
(20) L'originario comma 3 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera
d) del comma 5 dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo
2008, n. 51.
(21) L'originario comma 3 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera
d) del comma 5 dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo
2008, n. 51.
(22) L'originario comma 3 e' stato cosi' sostituito, con
gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera
d) del comma 5 dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo
2008, n. 51.
(23) Lettera aggiunta dalla lettera e) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(24) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(25) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(26) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(27) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(28) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(29) Vedi, anche, gli articoli 1, 9 e 10, decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.
(30) Comma abrogato dalla lettera g) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.
(31 ) Comma abrogato dalla lettera g) del comma 5
dell'art. 1, decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51.