Art. 27.

                        Premio di efficienza


  1.   Fermo   restando   quanto   disposto   dall'articolo   61  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34,
della  legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento
dei  risparmi  sui  costi  di  funzionamento derivanti da processi di
ristrutturazione,  riorganizzazione  e  innovazione all'interno delle
pubbliche amministrazioni e' destinata, in misura fino a due terzi, a
premiare,  secondo  criteri  generali  definiti  dalla contrattazione
collettiva  integrativa,  il  personale  direttamente e proficuamente
coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili
per la contrattazione stessa.
  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i
risparmi  sono  stati  documentati  nella  Relazione  di performance,
validati  dall'Organismo  di  valutazione  di  cui  all'articolo 14 e
verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
  3.  Le  risorse  di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto
concerne  i  propri  enti e le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale,  e i relativi enti dipendenti, nonche' per gli enti locali
possono  essere  utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati
nella  Relazione  di  performance e validati dal proprio organismo di
valutazione.
 
          Nota all'art. 27:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  61 del gia' citato
          decreto-legge    n.   112   del   2008,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «Art.  61  (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
          abolizione  della  quota  di partecipazione al costo per le
          prestazioni  di assistenza specialistica). - 1. A decorrere
          dall'anno   2009   la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato    della    pubblica    amministrazione,   come
          individuate  dall'Istituto  nazionale di statistica (ISTAT)
          ai  sensi  del  comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
          2004,  n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti,
          per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
          comunque     denominati,     operanti     nelle    predette
          amministrazioni,  e'  ridotta  del  30 per cento rispetto a
          quella   sostenuta   nell'anno   2007.   A   tale  fine  le
          amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
          trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del presente decreto, le necessarie misure
          di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
             2.  Al  fine  di valorizzare le professionalita' interne
          alle  amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per
          studi  e  consulenze,  all'art.  1, comma 9, della legge 23
          dicembre  2005,  n.  266,  e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              a)  le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle
          seguenti: «al 30 per cento»;
              b)  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente periodo: «Nel
          limite  di  spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
          rientrare  anche  la  spesa annua per studi ed incarichi di
          consulenza conferiti a pubblici dipendenti».
             3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a
          decorrere dal 1° gennaio 2009.
             4.  All'art.  53,  comma  14, del decreto legislativo 30
          marzo   2001,   n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'
          aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Entro  il 31
          dicembre  di  ciascun  anno  il Dipartimento della funzione
          pubblica  trasmette  alla  Corte  dei  conti l'elenco delle
          amministrazioni   che   hanno   omesso   di  effettuare  la
          comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori
          esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
          consulenza».
             5.   A   decorrere  dall'anno  2009  le  amministrazioni
          pubbliche  inserite  nel  conto economico consolidato della
          pubblica  amministrazione,  come  individuate dall'Istituto
          nazionale  di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma 5
          dell'art.  1  della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, non
          possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
          mostre,  pubblicita'  e di rappresentanza, per un ammontare
          superiore  al  50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
          2007   per  le  medesime  finalita'.  La  disposizione  del
          presente  comma  non  si  applica  alle  spese per convegni
          organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca.
             6.   A   decorrere  dall'anno  2009  le  amministrazioni
          pubbliche  inserite  nel  conto economico consolidato della
          pubblica  amministrazione,  come  individuate dall'Istituto
          nazionale  di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma 5
          dell'art.  1  della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, non
          possono   effettuare  spese  per  sponsorizzazioni  per  un
          ammontare  superiore  al 30 per cento della spesa sostenuta
          nell'anno 2007 per le medesime finalita'.
             7. Le societa', inserite nel conto economico consolidato
          della    pubblica    amministrazione,    come   individuate
          dall'Istituto  nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
          comma  5  dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
          si  conformano al principio di riduzione di spesa per studi
          e  consulenze,  per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
          pubblicita',  nonche'  per sponsorizzazioni, desumibile dai
          precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti
          di  servizio,  i  relativi  corrispettivi  sono  ridotti in
          applicazione della disposizione di cui al primo periodo del
          presente   comma.   I  soggetti  che  esercitano  i  poteri
          dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione
          del  bilancio,  sia comunque distribuito, ove possibile, un
          dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
             7-bis.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
          prevista  dall'art.  92,  comma 5, del codice dei contratti
          pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
          decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni,  e'  destinata  nella  misura  dello 0,5 per
          cento  alle  finalita' di cui alla medesima disposizione e,
          nella  misura  dell'1,5  per  cento, e' versata ad apposito
          capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere
          destinata  al  fondo  di  cui  al  comma  17  del  presente
          articolo.
             8.
             9.  Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
          pubblico  per l'attivita' di componente o di segretario del
          collegio  arbitrale  e'  versato  direttamente  ad apposito
          capitolo  del  bilancio dello Stato; il predetto importo e'
          riassegnato    al   fondo   di   amministrazione   per   il
          finanziamento  del  trattamento  economico  accessorio  dei
          dirigenti  ovvero  ai  fondi  perequativi  istituiti  dagli
          organi  di  autogoverno  del  personale  di  magistratura e
          dell'Avvocatura  dello  Stato  ove  esistenti;  la medesima
          disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
          pubblico  per  i  collaudi  svolti in relazione a contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
          cui  al  presente comma si applicano anche ai corrispettivi
          non  ancora  riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
          ai  collaudi  in corso alla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.
             10.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2009 le indennita' di
          funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di  cui  al  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
          successive   modificazioni,   sono  rideterminati  con  una
          riduzione   del   30   per   cento  rispetto  all'ammontare
          risultante  alla  data  del  30  giugno  2008  per gli enti
          indicati  nel medesimo art. 82 che nell'anno precedente non
          hanno  rispettato  il  patto di stabilita'. Sino al 2011 e'
          sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10
          dell'art.  82  del  citato  testo  unico  di cui al decreto
          legislativo n. 267 del 2000.
             11.  I  contributi  ordinari  attribuiti  dal  Ministero
          dell'interno  a  favore  degli  enti  locali sono ridotti a
          decorrere  dall'anno  2009 di un importo pari a 200 milioni
          di  euro  annui  per i comuni ed a 50 milioni di euro annui
          per le province.
             12. All'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a)  nel  primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e
          le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite
          dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;
              b)  nel  secondo  periodo,  le  parole:  «e  in  misura
          ragionevole   e   proporzionata»   sono   sostituite  dalle
          seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del
          compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;
              c)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «Le
          disposizioni  del  presente  comma  si applicano anche alle
          societa'  controllate,  ai  sensi dell'art. 2359 del codice
          civile,  dalle  societa'  indicate  nel  primo  periodo del
          presente comma».
             13.  Le  disposizioni  di cui al comma 12 si applicano a
          decorrere dal 1° gennaio 2009.
             14.  A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo
          degli   incarichi   i   trattamenti  economici  complessivi
          spettanti  ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai
          direttori   amministrativi,  ed  i  compensi  spettanti  ai
          componenti  dei  collegi  sindacali delle aziende sanitarie
          locali,    delle   aziende   ospedaliere,   delle   aziende
          ospedaliero  universitarie,  degli  istituti  di ricovero e
          cura    a    carattere   scientifico   e   degli   istituti
          zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20
          per  cento  rispetto all'ammontare risultante alla data del
          30 giugno 2008.
             15.  Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta
          alle   regioni,  alle  province  autonome,  agli  enti,  di
          rispettiva  competenza, del Servizio sanitario nazionale ed
          agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e
          6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
             16.  Ai  fini  del contenimento della spesa pubblica, le
          regioni,  entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni,
          normative  o  amministrative,  finalizzate ad assicurare la
          riduzione  degli  oneri  degli  organismi  politici e degli
          apparati  amministrativi,  con particolare riferimento alla
          diminuzione  dell'ammontare dei compensi e delle indennita'
          dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di
          questi  ultimi,  alla soppressione degli enti inutili, alla
          fusione  delle  societa'  partecipate, al ridimensionamento
          delle  strutture  organizzative  ed  all'adozione di misure
          analoghe  a  quelle  previste  nel  presente  articolo.  La
          disposizione di cui al presente comma costituisce principio
          fondamentale  di  coordinamento  della finanza pubblica, ai
          fini  del  rispetto  dei  parametri  stabiliti dal patto di
          stabilita'  e  crescita  dell'Unione europea. I risparmi di
          spesa   derivanti   dall'attuazione   del  presente  comma,
          aggiuntivi   rispetto   a  quelli  previsti  dal  patto  di
          stabilita'  interno,  concorrono alla copertura degli oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 19.
             17.  Le  somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le
          maggiori   entrate   di   cui  al  presente  articolo,  con
          esclusione  di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
          annualmente  dagli  enti  e dalle amministrazioni dotati di
          autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
          bilancio  dello  Stato.  La  disposizione  di  cui al primo
          periodo  non si applica agli enti territoriali e agli enti,
          di competenza regionale o delle province autonome di Trento
          e  di  Bolzano,  del Servizio sanitario nazionale. Le somme
          versate  ai  sensi del primo periodo sono riassegnate ad un
          apposito  fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria
          del  fondo  e'  stabilita  in  200  milioni di euro annui a
          decorrere   dall'anno   2009;   la  predetta  dotazione  e'
          incrementata  con le somme riassegnate ai sensi del periodo
          precedente.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  una  quota  del fondo di cui al terzo periodo puo'
          essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso  pubblico,  inclusa  l'assunzione  di personale in
          deroga  ai  limiti  stabiliti dalla legislazione vigente ai
          sensi  e  nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota
          puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione
          integrativa  delle  amministrazioni  indicate nell'art. 67,
          comma   5,   ovvero   delle   amministrazioni   interessate
          dall'applicazione dell'art. 67, comma 2. Le somme destinate
          alla  tutela  della  sicurezza  pubblica sono ripartite con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  tra  le unita'
          previsionali  di  base  interessate.  La  quota  del  fondo
          eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata
          alle  predette  finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno
          costituisce economia di bilancio.
             18.   Per  l'anno  2009  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dell'interno un apposito fondo,
          con   una   dotazione  di  100  milioni  di  euro,  per  la
          realizzazione,  sulla  base  di apposite convenzioni tra il
          Ministero  dell'interno  ed  i  comuni  interessati,  delle
          iniziative  urgenti  occorrenti  per il potenziamento della
          sicurezza  urbana  e  la  tutela  dell'ordine pubblico. Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sono adottate le
          disposizioni per l'attuazione del presente comma.
             19.  Per  gli  anni  2009,  2010  e  2011,  la  quota di
          partecipazione  al  costo  per le prestazioni di assistenza
          specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
          di  cui  all'art.  1, comma 796, lettera p), primo periodo,
          della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, e' abolita. Resta
          fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.
             20.  Ai  fini  della  copertura  degli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del comma 19:
              a)  il livello del finanziamento del Servizio sanitario
          nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui
          all'art. 79, comma 1, del presente decreto, e' incrementato
          di  400  milioni  di  euro su base annua per gli anni 2009,
          2010 e 2011;
              b) le regioni:
               1)  destinano,  ciascuna al proprio servizio sanitario
          regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui
          ai commi 14 e 16;
               2)    adottano    ulteriori   misure   di   incremento
          dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette
          a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 19.
             21.  Le  regioni,  comunque,  in  luogo  della  completa
          adozione  delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero
          2)  della  lettera  b)  del  comma  20  possono decidere di
          applicare,  in  misura  integrale  o  ridotta,  la quota di
          partecipazione  abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre
          forme  di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria
          di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
          di  quanto  previsto  al  comma  20, lettera b), e al primo
          periodo  del presente comma, il Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  comunica alle
          regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna
          di   esse   deve   garantire   ai   fini   dell'equivalenza
          finanziaria.
             22.  Per  l'anno  2009,  per  le  esigenze connesse alla
          tutela   dell'ordine   pubblico,  alla  prevenzione  ed  al
          contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
          violazioni  degli  obblighi  fiscali  ed  alla  tutela  del
          patrimonio  agroforestale,  la  Polizia di Stato, Corpo dei
          Vigili  del  Fuoco,  l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
          Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
          Corpo  forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare
          assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
          di  spesa  pari  a  100  milioni  di euro annui a decorrere
          dall'anno  2009,  a valere, quanto a 40 milioni di euro per
          l'anno  2009  e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2010,  sulle  risorse  di  cui  al  comma 17, e quanto a 60
          milioni  di  euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di
          cui  all'art.  60,  comma  8.  Tali  risorse sono destinate
          prioritariamente  al  reclutamento di personale proveniente
          dalle   Forze  armate.  Alla  ripartizione  delle  predette
          risorse  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  da  adottarsi  su proposta dei Ministri per la
          pubblica  amministrazione  e  l'innovazione, dell'interno e
          dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il 31 marzo 2009,
          secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
             23.  Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti  penali  o  per  l'applicazione  di  misure di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  o  di  irrogazione  di sanzioni
          amministrative,  anche  di  cui  al  decreto  legislativo 8
          giugno  2001,  n.  231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
          stesso  fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
          beni   confiscati   nell'ambito   di  procedimenti  penali,
          amministrativi   o   per   l'applicazione   di   misure  di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  nonche'  alla legge 27 dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di   sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al  decreto
          legislativo   8   giugno   2001,   n.   231,  e  successive
          modificazioni.  Per la gestione delle predette risorse puo'
          essere  utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244. Con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  giustizia  e con il Ministro dell'interno,
          sono  adottate  le  disposizioni di attuazione del presente
          comma.
             24.
             25.  Sono  abrogati  i  commi 102, 103 e 104 dell'art. 2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
             26.  All'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni
          legislative  in  materia  doganale,  di  cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  23  gennaio 1973, n. 43, nel
          comma  1,  dopo  le  parole: «beni mobili» sono inserite le
          seguenti: «compresi quelli».
             27.  Dopo  il  comma  345  dell'art.  1  della  legge 23
          dicembre  2005,  n.  266, e' inserito il seguente:«345-bis.
          Quota  parte  del  fondo di cui al comma 345, stabilita con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, e'
          destinata  al  finanziamento  della  carta acquisti, di cui
          all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112,  finalizzata  all'acquisto  di beni e servizi a favore
          dei  cittadini  residenti  che  versano  in  condizione  di
          maggior disagio economico.».
             -  Si  riporta  il  testo  dei commi 33 e 34 dell'art. 2
          della  legge  22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2009)):
             «33.   La   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze verificano periodicamente,
          con  cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure
          di  riorganizzazione  e di razionalizzazione delle spese di
          personale  introdotte  dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n.  133,  allo  scopo  di riscontrare l'effettivita'
          della  realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in
          sede  di  verifica  venga  riscontrato  il conseguimento di
          economie  aggiuntive  rispetto a quelle gia' considerate ai
          fini  del  miglioramento  dei  saldi  di finanza pubblica o
          comunque  destinate  a tale scopo in forza di una specifica
          prescrizione  normativa,  con  decreto  del Ministro per la
          pubblica  amministrazione  e l'innovazione, di concerto con
          il  Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
          limiti  percentuali  e  le  modalita' di destinazione delle
          predette   risorse   aggiuntive   al   finanziamento  della
          contrattazione  integrativa  delle amministrazioni indicate
          nel  comma  5,  o interessate all'applicazione del comma 2,
          dell'art.  67  del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La
          presente disposizione non si applica agli enti territoriali
          e  agli  enti,  di  competenza  regionale  o delle province
          autonome  di  Trento  e  di Bolzano, del Servizio sanitario
          nazionale.».
             «34. Ai sensi e con le modalita' di cui al comma 33, nel
          quadro delle generali compatibilita' economico-finanziarie,
          puo'  essere,  altresi',  devoluta  al  finanziamento della
          contrattazione   integrativa   delle   amministrazioni  ivi
          indicate   una  quota  parte  delle  risorse  eventualmente
          derivanti  dai  risparmi  aggiuntivi rispetto a quelli gia'
          considerati  ai fini del miglioramento dei saldi di finanza
          pubblica  o comunque destinati a tale scopo in forza di una
          specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di
          processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione
          dei  costi  di funzionamento dell'amministrazione, attivati
          in  applicazione  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n. 133.».