Art. 27. (Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti) 1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo' complessivamente essere superiore a trenta giorni. 2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza. 3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo periodo e' soppresso. 4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo' essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta. 5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' abrogato.
Note all'articolo 27 - Si riporta l'articolo 81 della Costituzione: "81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.". - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, reca "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti". Si riporta l'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dalla presente legge: "2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [ultimo periodo soppresso]". - Il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1934, n. 179, reca "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti". Si trascrive il testo dell'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214: "Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte e' chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., reca "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59." Si riporta il testo dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge: Art. 61. (Principi generali). - 1. Le agenzie fiscali hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. 2. In conformita' con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai princi'pi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni. 4. [abrogato]".