Art. 27 Ordinamento dello Stato maggiore della difesa 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento e' fissato nel regolamento; b) si avvale del Comando operativo di vertice interforze di cui all'articolo 29; 2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attivita' generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonche' le attivita' svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze. 3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.